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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23333/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna per corruzione propria sostenendo che Chiappalone, nelle vesti di steward addetto al controllo dei titoli di accesso, non fosse "incaricato di pubblico servizio". Hanno dedotto violazione di legge sulla qualificazione soggettiva: le funzioni degli steward sono disciplinate specificamente dal d.m. 8 agosto 2007 e dall'art. 6‑quater della legge n. 401/1989; se fossero già riconducibili alla figura dell'incaricato di pubblico servizio, la norma speciale sarebbe superflua. Pertanto manca il requisito soggettivo necessario per integrare il reato di corruzione propria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha ricostruito il quadro normativo (d.m. 8 agosto 2007, legge n. 401/1989 e interventi legislativi successivi) e ha concluso che gli steward svolgono un rapporto privatistico con le società organizzatrici, compiono attività prevalentemente materiali di prefiltraggio e controllo dei titoli sotto la vigilanza delle Forze di polizia, e dispongono di poteri limitati di segnalazione, non di poteri autoritativi o certificativi autonomi. L'estensione di tutela penale prevista ex art. 6‑quater e dalle successive norme specifiche è interpretabile come una protezione rafforzata per specifici reati, non come conferma della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Pertanto la qualifica soggettiva richieste per il delitto di corruzione propria non sussiste e la sentenza impugnata è stata annullata in relazione a tale qualificazione.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale 8 agosto 2007

    Disciplina i compiti e i limiti degli steward (controllo titoli, instradamento, prefiltraggio), stabilisce il rapporto privatistico con le società organizzatrici e la vigilanza da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza; evidenzia poteri limitati degli steward e collaborazione con le Forze di polizia.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6‑quater)

    Estende specifiche tutele penali (es. per reati commessi contro gli steward) e prevede disciplina speciale: la Corte interpreta tale estensione come conferma che gli steward non sono, di per sé, incaricati di pubblico servizio, motivo per cui si è ritenuta necessaria una tutela specifica.

  • Art. 358 cod. pen.

    Definisce la figura dell'incaricato di pubblico servizio. La Corte richiama i criteri oggettivo‑funzionali di tale figura (esercizio di potestà autoritativa o certificativa, autonomia decisionale) per escludere la qualifica rispetto alle mansioni svolte dallo steward.

  • Decreto‑legge 8 febbraio 2007, n. 8 e successive modificazioni

    Quadro normativo di riferimento per misure urgenti contro violenze negli eventi sportivi; nelle modifiche e integrazioni sono previste estensioni di tutela e nuove forme di collaborazione e servizi ausiliari (contesto normativo utile per valutare ruolo e limiti degli steward).

  • Artt. 336‑337 cod. pen. (richiamati)

    Norme di tutela penale richiamate nel contesto della disciplina speciale per gli steward; la Corte segnala che l'esistenza di norme speciali non confligge con la definizione di incaricato di pubblico servizio, anzi può indicare l'assenza di tale qualifica e la necessità di tutela separata.

Massime di principio

  • La qualificazione soggettiva (incaricato di pubblico servizio) si valuta sulla base della funzione effettivamente svolta e dei poteri concretamente attribuiti: non conta il titolo o la denominazione, ma l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi e l'autonomia decisionale.
  • La presenza di norme speciali che estendono tutele penali a una categoria (es. steward) per reati specifici può indicare che tali soggetti non rientrano nella figura ordinaria di incaricato di pubblico servizio; la tutela speciale è segnale della loro natura privatistica e della necessità di disciplina ad hoc.
  • Se il soggetto opera sotto diretta vigilanza e con funzioni prevalentemente materiali/esecutive e limitate a segnalare alle Forze di polizia, è probabile che non ricada nella nozione di incaricato di pubblico servizio: ciò esclude l'applicabilità di reati che richiedono la qualifica pubblicistica (es. corruzione propria).
  • In giudizi analoghi, la strategia difensiva efficace è contestare la qualificazione soggettiva dimostrando il rapporto privatistico, la mancanza di poteri coercitivi/autoritativi e la subordinazione alle Forze di polizia; d'altra parte l'accusa deve provare l'effettivo esercizio di pubbliche funzioni per sostenere reati riservati ai pubblici agenti o incaricati di pubblico servizio.
  • Quando la qualifica pubblicistica manca, il comportamento illecito può eventualmente integrare altre fattispecie (da valutare caso per caso), ma non può essere perseguito come corruzione propria se viene meno il requisito soggettivo richiesto dalla norma penale.

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