Sentenza n. 9672/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- notificata il 28.10.2025, del Comune di Roma Capitale e ogni atto connesso, conseguente e presupposto, costituendo altresì il provvedimento di concessione dell’alloggio de quo ai sensi della D.A.C. n. 21/2025 ovvero ordinando al Comune di procedere al rilascio della stessa concessione entro 30 giorni dal deposito della sentenza; o, in via subordinata, ordinare al Comune di Roma Capitale di assegnare altra soluzione alloggiativa. Per la condanna - del Comune di Roma Capitale al risarcimento del danno ex art. 34 c.p.a. per i motivi di cui in narrativa, da valutarsi in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale con cui Roma Capitale ha intimato il rilascio immediato dell'alloggio di servizio dell'ex custode scolastica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già custode di un istituto scolastico dal 2008 al 2022 e collocata in quiescenza, ha impugnato l'ordine di rilascio dell'alloggio di servizio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l’errata applicazione della D.A.C. n. 21/2025 e della Delibera di Giunta n. 1254/1999, nonché l’eccesso di potere per carenza e illogicità dell’istruttoria. Ha sostenuto di possedere i requisiti previsti dalla D.A.C. n. 21/2025 per ottenere la concessione temporanea dell’alloggio, avendo trasmesso una PEC in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento. Ha lamentato che il Comune non avesse considerato tale comunicazione e avesse adottato l’ordine di rilascio senza verificare la sua posizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31-ter della l. n. 132/2018, di conversione del d.l. n. 113/2018, nonché dei principi desunti da precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sostenendo che lo sgombero di persone in condizioni di fragilità abitativa dovesse essere preceduto dalla predisposizione di interventi di assistenza abitativa. Ha rappresentato di avere più di settant’anni e di non disporre di altra soluzione abitativa. Ha inoltre prospettato la prevalenza del proprio interesse abitativo sull’interesse comunale alla ripresa dell’immobile. In via subordinata ha chiesto il rilascio della concessione dell’alloggio o l’assegnazione di altra soluzione abitativa e ha formulato domanda risarcitoria, da liquidarsi equitativamente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. La ragione assorbente è la mancata dimostrazione, sia nel procedimento sia nel giudizio, dei presupposti richiesti dalla D.A.C. n. 21/2025 per mantenere la disponibilità dell’alloggio dopo la cessazione del rapporto di servizio. La PEC del 12 maggio 2025 conteneva soltanto il documento di identità, l’atto di affidamento dell’alloggio e la delega al difensore; non esprimeva una chiara volontà di continuare a utilizzare l’immobile alle condizioni della delibera e non documentava l’appartenenza a una delle categorie protette, la residenza quinquennale, i requisiti reddituali e patrimoniali ERP, l’assenza di altri immobili abitativi o l’assenza di morosità. Gli stessi elementi non sono stati provati in giudizio: la documentazione prodotta attestava l’affidamento dell’alloggio, la residenza e il percepimento della pensione, ma non il relativo importo, la situazione patrimoniale o l’indisponibilità di altri immobili. Pertanto non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria imputabile al Comune, non essendo stata formulata una chiara istanza né fornita la documentazione necessaria per verificare i requisiti. Il TAR ha inoltre rilevato che l’immobile appartiene al patrimonio indisponibile dell’ente ed è funzionalmente destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. Cessato il rapporto di servizio e perdurando il godimento sine titulo, Roma Capitale poteva esercitare l’autotutela esecutiva per ripristinare la legalità e destinare il bene alla sua funzione istituzionale. In tale situazione non era necessaria una specifica comparazione tra l’interesse pubblico e quello dell’occupante privo di titolo, poiché il ripristino della legalità e il recupero della destinazione istituzionale costituivano ragioni sufficienti a sostenere il provvedimento. Il generico richiamo al diritto all’abitazione non poteva legittimare il mantenimento dell’occupazione abusiva di un immobile pubblico né prevalere sulla destinazione legale del bene. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, ritenuta peraltro genericamente formulata, e delle domande subordinate relative alla concessione dell’alloggio o all’assegnazione di altra soluzione abitativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
D.A.C. n. 21/2025
assegnazione del bene in concessione temporanea, in regime di detenzione e custodia, dietro corresponsione di una indennità di occupazione determinata secondo il criterio di quantificazione stabilito per l’edilizia residenziale pubblica considerando, in riferimento all’intero nucleo utilizzatore dell’immobile, i requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla normativa di riferimento, all’ex custode di età superiore ai 65 anni o con invalidità superiore ai 2/3 o al coniuge in vedovanza o al convivente di fatto (unito da almeno 5 anni al momento del decesso dell’ex custode) di età superiore ai 65 anni o con invalidità superiore ai 2/3 o ai figli con invalidità superiore ai 2/3
La delibera consente il mantenimento dell’alloggio solo in presenza dei requisiti soggettivi, reddituali, patrimoniali e oggettivi previsti e adeguatamente dimostrati dall’interessato.
Delibera di Giunta n. 1254/1999
È richiamata dalla ricorrente insieme alla D.A.C. n. 21/2025, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.
art. 31-ter l. n. 132/2018
La ricorrente ne invoca l’applicazione per sostenere la necessità di predisporre interventi di assistenza abitativa prima dello sgombero; il TAR rigetta la censura per la mancata prova dei presupposti sostanziali per il mantenimento dell’alloggio.
artt. 2 e 3 Cost.
Il richiamo al diritto all’abitazione non conferisce una legittimazione assoluta al mantenimento dell’occupazione sine titulo di un immobile pubblico.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare e dell’abitazione deve essere contemperata con gli altri valori e interessi giuridici coinvolti e non impedisce il recupero di un immobile pubblico occupato senza titolo.
art. 34 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta insieme alla domanda di annullamento e, comunque, è stata ritenuta genericamente formulata.
Massime di principio
- Il soggetto che intenda mantenere la disponibilità di un alloggio di servizio dopo la cessazione del rapporto funzionale deve formulare una chiara richiesta e dimostrare puntualmente tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile; la mera trasmissione di documenti non pertinenti o incompleti non impone all’amministrazione di riconoscere il diritto al mantenimento dell’immobile.
- Non sussiste difetto di istruttoria dell’amministrazione quando l’interessato, pur sollecitato a dichiarare e documentare i requisiti per il mantenimento di un bene pubblico, non formula una specifica istanza e non fornisce gli elementi necessari per verificare la propria posizione.
- L’alloggio di servizio destinato a garantire l’assolvimento di un pubblico servizio rientra nel patrimonio indisponibile dell’ente; cessato il rapporto di servizio e venuto meno il titolo di godimento, l’amministrazione può esercitare l’autotutela esecutiva per recuperare il bene e ripristinarne la destinazione istituzionale.
- Quando l’occupazione di un bene pubblico è divenuta sine titulo per la cessazione del rapporto funzionale cui era collegato il godimento, il ripristino della legalità e della destinazione istituzionale del bene possono giustificare l’ordine di rilascio senza una specifica comparazione con l’interesse dell’occupante privo di titolo.
- Il generico diritto all’abitazione non legittima l’occupazione o il mantenimento dell’occupazione sine titulo di immobili pubblici e deve essere coordinato con la tutela della proprietà pubblica e con la destinazione legale del bene.
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