Regolamento (UE) 2022/65
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/65 della Commissione del 17 gennaio 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dei nuovi focolai e del miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree, soprattutto in Polonia, con conseguente riclassificazione di varie zone tra le categorie I, II e III. L’allegato sostitutivo dettaglia, Stato per Stato, i territori interessati dalle restrizioni. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e riguarda gli Stati membri e le aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III istituite per il controllo della peste suina africana in relazione ai suini detenuti e selvatici e ai relativi movimenti di animali e prodotti. Le modifiche riguardano in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia, Romania e, per taluni territori, diverse regioni e comuni; non contiene deroghe generali, ma aggiorna la delimitazione geografica delle zone in funzione dell’evoluzione epidemiologica.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/65 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana nell’Unione. L’intervento si fonda sull’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e risponde all’evoluzione dinamica della situazione epidemiologica, con l’obiettivo di mantenere adeguato il livello di protezione sanitaria e di contenimento del rischio di diffusione della malattia.
Contesto e criteri di delimitazione
I considerando chiariscono che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può avere effetti gravi sulla redditività degli allevamenti, nonché sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. La Commissione richiama i criteri scientifici per la delimitazione geografica delle zone, gli orientamenti concordati con gli Stati membri, le norme internazionali dell’OIE e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali. La modifica dell’allegato è motivata sia da nuovi focolai sia dal miglioramento della situazione in talune aree precedentemente sottoposte a restrizioni più severe.
Aggiornamenti relativi alla Polonia
La parte sostanziale della motivazione riguarda la Polonia, dove tra dicembre 2021 e gennaio 2022 sono stati segnalati nuovi focolai in suini selvatici in varie regioni, tra cui la Santacroce, la Grande Polonia e la Bassa Slesia. Tali eventi hanno determinato un aumento del livello di rischio e quindi la necessità di ridefinire le delimitazioni delle zone soggette a restrizioni.
- Alcune aree già classificate come zona soggetta a restrizioni I sono state riclassificate come zona II.
- Alcune aree della Masovia, in precedenza zona III, sono state riclassificate come zona II oppure come zona I, in considerazione dell’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e/o selvatici negli ultimi tre mesi.
- Le misure di gestione del rischio sono state riesaminate e aggiornate, con riflesso diretto nel nuovo allegato I.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato sostituito contiene un’elencazione estremamente dettagliata delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le zone sono individuate per Stato membro e, al loro interno, per unità territoriali via via più specifiche:
- in Germania, per Länder, circondari, comuni e porzioni di territorio;
- in Estonia, con distinzione tra Hiiu maakond e il resto del Paese;
- in Grecia, per unità regionali e dipartimenti comunali;
- in Lettonia e Lituania, per novadi, pagasti e municipalità;
- in Ungheria, per unità di gestione faunistica identificate da codici numerici;
- in Polonia, per voivodati, powiat e gminy;
- in Slovacchia, per distretti e comuni;
- in Bulgaria, Italia e Romania, con perimetrazione di regioni e territori specifici.
Per l’Italia, l’allegato conferma come zona soggetta a restrizioni III l’intero territorio della Sardegna. Per la Romania, la classificazione III copre una vasta serie di județe e la zona di Bucarest. Per la Bulgaria, sono elencate sia zone II sia zone III, con una distinzione tra regioni intere e singoli comuni.
Effetti giuridici e applicazione temporale
L’articolo 1 ha effetto sostitutivo immediato sull’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto esecutivo di aggiornamento rapido, destinato a incidere subito sulle restrizioni applicabili ai movimenti di suini e prodotti derivati nelle aree interessate.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, aggiornando le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Ragioni epidemiologiche dell’aggiornamento
I considerando evidenziano nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e, al contempo, un miglioramento della situazione in alcune aree con suini detenuti, tale da giustificare la riclassificazione di territori tra le zone restrizione I, II e III. La delimitazione tiene conto della situazione epidemiologica, del rischio di diffusione, di criteri scientifici, degli orientamenti UE e delle norme OIE.
Riclassificazione di aree in Polonia
In Polonia alcune aree vengono spostate da zona I a zona II a seguito di nuovi focolai in suini selvatici (tra cui regioni della Santacroce, Grande Polonia e Bassa Slesia), mentre alcune zone della Masovia passano da zona III a zona II o da zona III a zona I per assenza di focolai negli ultimi tre mesi e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati
L’allegato I, come sostituito, elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con delimitazioni per regioni, province, distretti, comuni e, in Ungheria, unità di gestione faunistica identificate da specifici codici.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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