Regolamento (UE) 2022/64
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/64 della Commissione del 17 gennaio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari e i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro attuativo dei contingenti tariffari agricoli previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Le modifiche recepiscono nuovi accordi conclusi dall’Unione con Australia, Indonesia e Argentina, correggono alcune incoerenze tecniche e adeguano diversi quantitativi disponibili e alcune modalità di gestione. Sono inoltre introdotte disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso, con possibilità di rimborso in specifici casi di importazioni fuori contingente. Le nuove regole si applicano in parte dal primo periodo contingentale o dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore.
Modifica le regole di gestione e i quantitativi di alcuni contingenti tariffari agricoli disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che importano prodotti agricoli nell’Unione nell’ambito di specifici contingenti tariffari, alle autorità competenti degli Stati membri che rilasciano e notificano titoli/certificati, nonché alla Commissione europea nell’ambito della gestione dei contingenti. Riguarda in particolare contingenti per carni bovine, cereali, carni ovine e caprine, riso, pollame e taluni prodotti congelati; include modifiche ai quantitativi, alla ripartizione in sottoperiodi, alle diciture e alle regole di validità dei titoli. Le disposizioni transitorie incidono sui periodi contingentali già iniziati alla data di entrata in vigore e su taluni rimborsi per importazioni fuori contingente già effettuate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dei contingenti tariffari agricoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/64 della Commissione interviene sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, che disciplinano rispettivamente la gestione dei contingenti tariffari con titoli e la gestione dei contingenti secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". L’intervento recepisce gli adeguamenti derivanti da accordi conclusi dall’Unione con Australia, Indonesia e Argentina a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, oltre a correggere alcune imprecisioni tecniche e a rendere coerenti varie norme applicative.
Ambito e finalità
Le modifiche riguardano contingenti tariffari agricoli relativi, tra l’altro, a carni bovine, cereali, carni ovine e caprine, riso, pollame e taluni prodotti congelati. La finalità è duplice: da un lato adeguare i quantitativi e la struttura di alcuni contingenti alle nuove concessioni tariffarie concordate a livello internazionale; dall’altro assicurare coerenza procedurale nella gestione dei titoli, nelle notifiche degli Stati membri e nelle definizioni tecniche rilevanti per il controllo doganale.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/761
Il regolamento modifica innanzitutto l’articolo 16, paragrafo 8, precisando che, per determinate notifiche relative ai contingenti per carni bovine con numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi vanno espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, secondo l’allegato XV; per il contingente 09.4003 non occorre indicare il paese di origine.
Viene inoltre modificato l’articolo 27: il numero d’ordine 09.4129 è soppresso dai riferimenti ai sottoperiodi e il quinto comma è riscritto. I quantitativi non utilizzati o non assegnati dei contingenti 09.4127, 09.4128 e 09.4130 vengono trasferiti al contingente 09.4138 dal 1° ottobre di ogni anno; per il contingente 09.4129 il meccanismo vale anche per i quantitativi non assegnati prima del 1° settembre o non utilizzati prima del 1° ottobre.
All’articolo 43, paragrafo 9, si chiarisce che i titoli di importazione per il contingente 09.4002 sono validi per tre mesi dalla data di rilascio; se rilasciati prima dell’inizio del periodo contingentale, sono validi per tre mesi a decorrere dal 1° luglio.
All’articolo 72, paragrafo 6, si stabilisce che l’autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo utilizzato. Il quantitativo deve essere espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino, in coerenza con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato resta conservato dall’autorità emittente, mentre la copia è restituita al richiedente per le formalità doganali.
Infine, gli allegati III, IV, VIII, IX e XII sono aggiornati con nuovi quantitativi e nuove diciture specifiche.
Modifiche ai quantitativi e alle note di contingentamento
Nell’allegato III, la tabella del contingente 09.4129 viene riformulata con un unico sottoperiodo dal 1° gennaio al 30 settembre e con quantitativo pari a 240 000 kg. Sempre nell’allegato III, per il contingente 09.4168 il quantitativo diventa 28 360 000 kg, suddivisi in 28 360 000 kg per il sottoperiodo dal 1° al 30 settembre e con riporto dai sottoperiodi precedenti per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Nell’allegato IV, il quantitativo del contingente 09.4317 passa da 4 961 000 kg a 9 925 000 kg. Nell’allegato VIII, il contingente 09.4451 passa da 2 481 000 kg a 3 389 000 kg. Nell’allegato IX, i contingenti 09.4521 e 09.4522 sono ridotti rispettivamente a 1 113 000 kg e 150 000 kg.
Nell’allegato XII, per i contingenti 09.4213 e 09.4412 viene introdotta la dicitura obbligatoria da riportare nella sezione 24 del titolo: "Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia, dell’Argentina e del Regno Unito".
Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988
Per i contingenti 09.0142 e 09.0143, l’articolo 20, paragrafo 1, è riscritto per definire i "pezzi detti hampes congelati" come pezzi presentati congelati con temperatura interna pari o inferiore a -12 °C all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione. Analogamente, all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), viene chiarito che per "carni congelate" si intendono carni con temperatura interna pari o inferiore a -12 °C all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione.
L’allegato I viene poi aggiornato in due punti rilevanti. È inserito il nuovo contingente 09.0126, fondato sull’accordo con l’Indonesia, relativo a manioca, igname, colocasia, malanga, radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, con quantitativo di 165 000 000 kg di peso netto, periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, dazio contingente del 6 % ad valorem, prova di origine mediante certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e cauzione non applicabile.
Inoltre, per i contingenti 09.2105, 09.2106 e 09.2012 il quantitativo è aumentato da 3 837 000 kg a 5 851 000 kg.
Disposizioni transitorie e rimborsi
Per i periodi contingentali già iniziati alla data di entrata in vigore, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione delle domande presentate dopo l’entrata in vigore, salvo diversa previsione dell’articolo 4 o degli allegati da II a XII del regolamento 2020/761.
Per il regolamento 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso corrisponde alla differenza tra il nuovo quantitativo e quanto già assegnato prima dell’entrata in vigore. Se, per i contingenti 09.2105, 09.2106 e 09.2012, il quantitativo precedente risulta esaurito, la differenza viene assegnata secondo l’ordine cronologico di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato fuori contingente prima dell’entrata in vigore possono ottenere il rimborso, su richiesta, nei limiti del saldo del contingente e purché la differenza di dazio sia stata già corrisposta.
Per il contingente 09.0126, per il quale non era disponibile alcun quantitativo prima dell’entrata in vigore, è previsto ugualmente il rimborso su richiesta, sempre nei limiti del saldo disponibile e a condizione che la differenza di dazio sia già stata pagata.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica ai contingenti interessati dal primo periodo contingentale che inizia dopo l’entrata in vigore; tuttavia la modifica relativa al contingente 09.4129 e alcune modifiche dell’allegato I si applicano dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo successivo.
Le modifiche dell’articolo 2, punti 1 e 2, si applicano ai periodi contingentali che iniziano dopo l’entrata in vigore, mentre il punto 3 si applica dall’inizio dei periodi contingentali in corso. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento (UE) 2020/761
Sono aggiornate le regole di gestione dei contingenti con titoli di importazione/esportazione, in particolare per la notifica dei quantitativi relativi ad alcuni contingenti per carni bovine (art. 16, par. 8), la soppressione del riferimento al contingente 09.4129 nelle disposizioni sui sottoperiodi (art. 27), la validità dei titoli per il contingente 09.4002 (art. 43, par. 9), le modalità di annotazione e arrotondamento sui certificati di autenticità o IMA 1 (art. 72, par. 6) e gli allegati III, IV, VIII, IX e XII.
Adeguamento dei quantitativi e della struttura di alcuni contingenti
Sono modificati i quantitativi per diversi contingenti: 09.4129, 09.4168, 09.4317, 09.4451, 09.4521, 09.4522, nonché i contingenti 09.2105, 09.2106 e 09.2012. Per alcuni contingenti viene anche corretta la ripartizione in sottoperiodi e sono introdotte diciture specifiche da riportare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso (in particolare per 09.4213 e 09.4412).
Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988
Sono precisate le definizioni di "pezzi detti hampes congelati" e di "carni congelate" per i contingenti 09.0142, 09.0143 e altri contingenti del settore carni, chiarendo che la temperatura interna non deve superare -12 °C all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione. È inoltre modificato l’allegato I, con l’inserimento del nuovo contingente 09.0126 per prodotti originari dell’Indonesia e l’aumento del quantitativo del contingente 09.2105/09.2106/09.2012 a 5 851 000 kg.
Disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso
Se un periodo contingentale è già iniziato, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello già assegnato è resa disponibile per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento. Per alcuni contingenti del settore ovino/caprino e per il contingente 09.0126 sono previsti rimborsi su richiesta agli operatori che abbiano importato fuori contingente prima dell’entrata in vigore, nei limiti del saldo disponibile e purché la differenza di dazio sia già stata pagata.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche si applicano, in linea generale, ai periodi contingentali che iniziano dopo l’entrata in vigore; alcune correzioni tecniche e modifiche specifiche decorrono dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo successivo o dall’inizio dei periodi contingentali in corso.
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