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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/474

Regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione del 17 gennaio 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l’utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sull’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per chiarire e rafforzare le regole sull’uso delle plantule e del materiale riproduttivo vegetale non biologico, in conversione e biologico nella produzione biologica. La finalità è favorire la disponibilità e l’uso prioritario di materiale biologico e in conversione, limitando al contempo le deroghe al non biologico e introducendo una disciplina specifica per le plantule e per la produzione di materiale riproduttivo vegetale destinato al biologico. Sono previste condizioni puntuali, divieti per alcune colture a ciclo breve, obblighi di autorizzazione e un regime di pubblicità volontaria e di comunicazione alle autorità e alla Commissione.

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 in materia di utilizzo, autorizzazione e commercializzazione di plantule e altro materiale riproduttivo vegetale non biologico, in conversione e biologico per la produzione biologica.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore biologico, alle autorità competenti degli Stati membri e, per quanto compatibile, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Riguarda la produzione e l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico, in conversione e non biologico, incluse plantule, sementi, piante madri e materiale destinato alla produzione di materiale riproduttivo per colture biologiche, con applicazione nell’Unione e, per alcune disposizioni, anche nei paesi terzi. Sono rilevanti le banche dati e i sistemi nazionali sulla disponibilità del materiale riproduttivo vegetale di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/848. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2022; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica della disciplina sul materiale riproduttivo vegetale nella produzione biologica

Il regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848, intervenendo sulla disciplina del materiale riproduttivo vegetale utilizzabile in agricoltura biologica. La modifica risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di favorire l’aumento dell’offerta di materiale biologico e in conversione, riducendo progressivamente il ricorso alle deroghe per il materiale non biologico e chiarendo il trattamento delle plantule, che presentano caratteristiche produttive specifiche.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, in particolare, la graduale soppressione delle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico previste dall’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848 e la necessità di rafforzare la disponibilità di sementi, plantule e altro materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. I considerando sottolineano anche che le plantule non sono ricomprese, in modo espresso, nelle banche dati e nei sistemi informativi previsti dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/848, rendendo opportuno un chiarimento normativo specifico.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli operatori del settore biologico, le autorità competenti degli Stati membri e, per i paesi terzi, le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti. L’oggetto è il materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica, con riferimento a sementi, plantule, materiale in conversione, materiale non biologico e materiale prodotto da piante madri o altre piante destinate alla produzione di propaguli. La regolazione opera in relazione alle informazioni presenti nelle banche dati e nei sistemi nazionali di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/848.

Uso prioritario del materiale biologico e del materiale in conversione

La regola di base resta quella dell’impiego del materiale riproduttivo vegetale biologico. Se tale materiale non soddisfa le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore, la nuova disciplina consente il ricorso al materiale in conversione conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), oppure al materiale autorizzato ai sensi del punto 1.8.6 dell’allegato II.

Per le plantule, il regolamento introduce una disciplina autonoma: in caso di indisponibilità di plantule biologiche, possono essere utilizzate plantule in conversione solo se ricorre una delle due condizioni seguenti:

  • il ciclo di coltivazione dalle sementi alla plantula finale dura almeno 12 mesi su un appezzamento che, nello stesso periodo, abbia completato almeno 12 mesi di conversione;
  • le plantule sono coltivate su un appezzamento biologico o in conversione, oppure in contenitori oggetto della deroga del punto 1.4, purché provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che abbia completato almeno 12 mesi di conversione.

Deroghe per il materiale non biologico e condizioni per l’autorizzazione

Quando materiale biologico, in conversione o autorizzato ai sensi del punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiale non biologico. L’autorizzazione individuale è possibile soltanto in quattro casi tassativi:

  • nessuna varietà della specie richiesta risulta registrata nella banca dati o nei sistemi di cui all’articolo 26;
  • nessun operatore commerciale è in grado di fornire il materiale biologico, in conversione o autorizzato in tempo utile per la semina o l’impianto, nonostante un ordine tempestivo;
  • la varietà richiesta non è registrata come biologica, in conversione o autorizzata, e l’operatore prova che le alternative della stessa specie non sono idonee per condizioni agronomiche, pedoclimatiche o proprietà tecnologiche;
  • l’uso è giustificato da esigenze di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, conservazione varietale o innovazione del prodotto, con consenso dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

Prima della richiesta, l’operatore deve consultare le banche dati o i sistemi nazionali per verificare la reale disponibilità del materiale richiesto.

Regime per i paesi terzi

Per gli operatori stabiliti in paesi terzi, la possibilità di usare materiale in conversione o materiale autorizzato è subordinata alla prova che il materiale biologico non sia disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo. Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti possono autorizzare l’uso di materiale non biologico in un’unità di produzione biologica, sempre nel rispetto delle condizioni richiamate nei punti 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 e 1.8.5.8.

Divieto di plantule non biologiche per colture a ciclo breve

Il regolamento introduce un divieto espresso: le autorità competenti non possono autorizzare l’uso di plantule non biologiche per specie che completano il ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto del prodotto finale. La scelta mira a preservare l’integrità dei prodotti biologici, evitando il rischio di residui derivanti da semi non biologici impiegati come materiale di partenza.

Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale destinato al biologico

Viene introdotto il punto 1.8.6, che consente alle autorità competenti, o se del caso alle autorità di controllo/agli organismi di controllo riconosciuti, di autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica a utilizzare materiale non biologico e a commercializzarlo per l’uso nel biologico, quando le piante madri o le altre piante destinate alla produzione del materiale non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti.

L’autorizzazione è subordinata a condizioni puntuali:

  • il materiale non biologico utilizzato deve essere trattato dopo il raccolto solo con prodotti fitosanitari autorizzati dall’articolo 24, paragrafo 1, salvo trattamenti chimici imposti per ragioni fitosanitarie ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031;
  • se è stato imposto tale trattamento chimico, l’appezzamento in cui il materiale è coltivato è soggetto, se del caso, a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4;
  • il materiale non biologico non può essere una plantula di specie a ciclo vegetativo unico;
  • il materiale deve essere coltivato nel rispetto di tutti gli altri requisiti applicabili alla produzione vegetale biologica;
  • l’autorizzazione deve essere ottenuta prima della semina o dell’impianto;
  • l’autorizzazione è individuale, concessa per singolo utente e per una stagione, con indicazione dei quantitativi autorizzati.

In alternativa, gli Stati membri possono concedere un’autorizzazione generale annuale per una determinata specie, sottospecie o varietà di materiale non biologico, pubblicando l’elenco e aggiornandolo ogni anno; in tal caso devono comunque indicare i quantitativi autorizzati.

Trasparenza, comunicazioni e durata delle autorizzazioni

Gli operatori che producono e commercializzano il materiale ottenuto ai sensi del punto 1.8.6 possono pubblicare volontariamente nei sistemi nazionali le informazioni sulla disponibilità del materiale. Tali informazioni devono essere aggiornate regolarmente e rimosse quando il materiale non è più disponibile. Se si fa ricorso all’autorizzazione generale annuale, gli operatori devono tenere registri dei quantitativi utilizzati.

Le autorizzazioni concesse a norma del primo comma del punto 1.8.6 scadono il 31 dicembre 2036. Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023, le informazioni sulle autorizzazioni concesse.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. La retroattività applicativa è espressamente giustificata dal fine di evitare un vuoto giuridico. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848

L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato per integrare la disciplina sull’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico, con particolare attenzione alle plantule, alla priorità del materiale biologico e alle condizioni per le deroghe.

Priorità del materiale biologico e uso del materiale in conversione

Se dalla banca dati o dai sistemi di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/848 risulta che le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore non sono soddisfatte, può essere usato materiale riproduttivo vegetale in conversione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), oppure materiale autorizzato ai sensi del punto 1.8.6.

Disciplina specifica delle plantule in conversione

In caso di indisponibilità di plantule biologiche, sono ammesse plantule in conversione commercializzate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), se coltivate: a) con un ciclo dalle sementi alla plantula finale di almeno 12 mesi su un appezzamento che abbia completato nello stesso periodo almeno 12 mesi di conversione; oppure b) su un appezzamento biologico o in conversione o in contenitori oggetto della deroga del punto 1.4, purché provengano da sementi in conversione raccolte da una pianta coltivata su un appezzamento che abbia completato almeno 12 mesi di conversione.

Autorizzazione all’uso di materiale non biologico per gli operatori dell’Unione

Se il materiale biologico, in conversione o autorizzato ai sensi del punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiale non biologico. L’autorizzazione individuale è ammessa solo in quattro casi: assenza di varietà registrate nelle banche dati o nei sistemi; impossibilità di consegna in tempo utile da parte degli operatori commerciali; non idoneità delle varietà registrate della stessa specie per ragioni agronomiche, pedoclimatiche o tecnologiche; oppure esigenze di ricerca, sperimentazioni su piccola scala, conservazione delle varietà o innovazione del prodotto, previo consenso dell’autorità competente.

Obbligo di previa consultazione delle banche dati

Prima di chiedere l’autorizzazione, gli operatori devono consultare la banca dati o i sistemi nazionali di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, per verificare la disponibilità del materiale biologico, in conversione o autorizzato.

Regime per gli operatori dei paesi terzi

Gli operatori stabiliti in paesi terzi possono usare materiale in conversione o autorizzato ai sensi del punto 1.8.6 se dimostrano che il materiale biologico non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo. Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti possono autorizzare l’uso di materiale non biologico in un’unità di produzione biologica alle condizioni previste dai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 e 1.8.5.8.

Divieto di plantule non biologiche per colture a ciclo breve

Le autorità competenti non possono autorizzare l’uso di plantule non biologiche per specie che completano un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto al primo raccolto del prodotto.

Produzione di materiale riproduttivo vegetale destinato al biologico

Le autorità competenti, o se del caso le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti, possono autorizzare i produttori di materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica a usare materiale non biologico quando le piante madri o altre piante destinate alla produzione del materiale non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti, e a immettere tale materiale sul mercato per l’uso nella produzione biologica, a condizioni rigorose.

Condizioni per l’autorizzazione alla produzione di materiale riproduttivo

Il materiale non biologico utilizzato deve essere trattato dopo il raccolto solo con prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, salvo trattamento chimico imposto per motivi fitosanitari ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031; in tal caso, l’appezzamento è soggetto, se del caso, a conversione. Il materiale non biologico non può essere una plantula di specie a ciclo vegetativo unico; deve rispettare tutti gli altri requisiti della produzione vegetale biologica; l’autorizzazione deve essere ottenuta prima della semina o dell’impianto; vale solo per singoli utenti e per una stagione, con indicazione dei quantitativi autorizzati.

Autorizzazione generale annuale e obblighi di pubblicità

In deroga al regime individuale, gli Stati membri possono concedere un’autorizzazione generale annuale per una determinata specie, sottospecie o varietà di materiale non biologico, pubblicandone e aggiornandone annualmente l’elenco e indicando i quantitativi autorizzati.

Durata, comunicazioni e trasparenza

Le autorizzazioni previste per la produzione di materiale riproduttivo vegetale scadono il 31 dicembre 2036. Entro il 30 giugno di ogni anno, per la prima volta entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni concesse. Gli operatori possono pubblicare volontariamente nei sistemi nazionali le informazioni sulla disponibilità del materiale prodotto, aggiornandole e ritirandole quando il materiale non è più disponibile; in caso di autorizzazione generale devono tenere registri dei quantitativi usati.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma si applica dal 1° gennaio 2022, per evitare un vuoto giuridico. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproduzione biologicamateriale riproduttivo vegetaleagricolturamercato internocontrolli e autorizzazioni

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