Sentenza del 16/10/2019 n. 26143 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di accise sull'energia elettrica prodotta da una società consortile mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e ceduta alle società consorziate negli anni 2009-2014. La ricorrente sosteneva che la nozione di "autoproduttore" prevista dal Decreto Legislativo n. 79/1999, articolo 2, comma 2, consentisse di considerare come autoconsumo anche l'energia ceduta ai consorziati e invocava inoltre il legittimo affidamento derivante da precedenti atti dell'Amministrazione, nonché l'effetto vincolante dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo unico accise spetta alla società consortile esclusivamente per l'energia prodotta e consumata direttamente dalla stessa, non anche per quella ceduta a soggetti giuridicamente distinti, quali i consorziati. La definizione di autoproduttore del Decreto Legislativo n. 79/1999 opera solo ai fini della disciplina della liberalizzazione del mercato elettrico e non può essere automaticamente trasferita alla materia tributaria. Il legittimo affidamento può escludere sanzioni e interessi, ma, salvo circostanze eccezionali, non elimina l'obbligo di pagare l'imposta. Nessuno degli atti richiamati costituiva un interpello formalmente valido e specificamente riferito alla questione controversa; pertanto non poteva produrre l'effetto vincolante previsto dall'articolo 11 dello Statuto del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente e la ricorrente è stata dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 52, commi 1, 2 e 3, lettera b) - Testo unico accise
È esentata da accise l'energia elettrica "prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili [...] con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda soltanto l'energia prodotta e consumata direttamente dal soggetto autoproduttore. L'energia ceduta a distinti soggetti giuridici, anche se consorziati, non è considerata autoconsumata.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articoli 53, 54, 55 e 57
Gli esercenti officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise, devono denunciare preventivamente l'attività, ottenere la licenza di esercizio e presentare la dichiarazione annuale di consumo; l'Amministrazione può recuperare l'imposta nei termini previsti dalla legge.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 2 - cosiddetto Decreto Bersani
Autoproduttore è chi produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli usi indicati dalla disposizione.
La definizione vale esclusivamente ai fini del decreto sulla liberalizzazione del mercato elettrico e non determina, in ambito tributario, l'estensione dell'esenzione dalle accise all'energia ceduta ai consorziati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10
Il legittimo affidamento del contribuente, quando fondato su indicazioni o prassi dell'Amministrazione, può escludere sanzioni e interessi. Di regola non può però esonerare dal pagamento del tributo, poiché l'obbligazione tributaria è inderogabile e soggetta a riserva di legge.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11
L'effetto vincolante dell'interpello presuppone una richiesta formale, specifica e ammissibile del contribuente, seguita da una risposta dell'Amministrazione riferita alla precisa fattispecie prospettata. Atti generici, autorizzazioni, verifiche o prassi amministrative non producono automaticamente la nullità dei successivi atti impositivi.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 911
L'esenzione è stata estesa all'energia consumata dai soci di determinate società cooperative di produzione e distribuzione.
L'estensione legislativa, applicabile dal 2016, riguarda espressamente le cooperative e non i consorzi o le società consortili; ciò conferma che questi ultimi non erano inclusi nell'esenzione per gli anni precedenti.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, e Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto le esenzioni dalle accise, devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estenderle a soggetti o operazioni non espressamente contemplati dalla norma.
- Per beneficiare dell'esenzione sull'energia autoprodotta da fonti rinnovabili occorre distinguere tra energia consumata direttamente dal produttore ed energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti; solo la prima rientra ordinariamente nell'autoconsumo agevolato.
- Una definizione contenuta in una disciplina settoriale, come quella del mercato elettrico, non può essere automaticamente utilizzata per ottenere benefici fiscali se la normativa tributaria ha una propria finalità e una propria disciplina.
- Le circolari, le prassi e gli atti amministrativi generali non possono creare un'esenzione fiscale non prevista dalla legge. Un loro successivo cambiamento può rilevare principalmente per escludere sanzioni e interessi.
- Per invocare l'effetto vincolante dell'interpello è necessario dimostrare l'esistenza di una procedura formale, ammissibile e riferita esattamente alla questione poi contestata; un precedente favorevole su una fattispecie diversa o generica non è sufficiente.
- L'affidamento può incidere sull'imposta dovuta solo in situazioni eccezionali, caratterizzate da specifiche e inequivocabili assicurazioni dell'Amministrazione e da una concreta induzione in errore; nella normalità dei casi incide soltanto sugli accessori della pretesa.
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