Sentenza del 09/06/2022 n. 2681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Agevolazioni - Beneficio prima casa - Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa giurisprudenza ha confermato che la richiesta/declarazione tardiva, presentata dopo la registrazione della pronuncia che ha trasferito la proprietà, esclude il diritto alle agevolazioni "prima casa". Ne consegue il rigetto del ricorso del contribuente che non aveva reso la dichiarazione al momento della registrazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In caso di trasferimento della proprietà disposto da una pronuncia giudiziale, l'effetto traslativo si realizza con la registrazione della pronuncia. La nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 richiede che la dichiarazione per il beneficio "prima casa" sia resa all'atto di registrazione dell'atto traslativo. Pertanto la dichiarazione formulata dopo la data di registrazione non consente di fruire del beneficio (richiamata Cass. 9569/13).
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis
La dichiarazione per l'agevolazione "prima casa" deve essere resa all'atto che produce l'effetto traslativo; nel caso di trasferimento disposto dal giudice, l'atto rilevante è la registrazione della pronuncia.
Cass. 9569/2013
Conferma che la dichiarazione presentata dopo la registrazione della pronuncia non consente di fruire delle agevolazioni e che la data di registrazione è il momento decisivo per verificare il rispetto del requisito formale.
Massime di principio
- Se la proprietà è trasferita per effetto di una pronuncia giudiziale, la registrazione della pronuncia è l'atto che va considerato ai fini del riconoscimento dell'agevolazione "prima casa".
- La dichiarazione per ottenere il beneficio deve essere resa contestualmente alla registrazione; presentarla dopo la registrazione non produce effetti e preclude l'agevolazione.
- In situazioni analoghe è fondamentale allegare o rendere formalmente la dichiarazione al momento della richiesta di registrazione della pronuncia (farla risultare nella nota di registrazione o atto equipollente).
- Il contribuente che non abbia rispettato il momento formale di presentazione ha scarse possibilità di successo in sede di impugnazione, salvo dimostrare vizi procedurali rilevanti dell'ufficio che possano giustificare un diverso esito.
- Prassi consigliata: verificare tempestivamente la procedura di registrazione, predisporre la dichiarazione contestuale e richiedere prova documentale della sua annotazione nella registrazione per prevenire contestazioni future.
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