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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19852 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso della metà dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo. Il contribuente sosteneva che la maggiore ritenuta fosse stata applicata in base a una disciplina discriminatoria tra uomini e donne, dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia il 16 gennaio 2008. La CTR aveva ritenuto non applicabile il termine di decadenza, qualificando le ritenute come prive di legittimazione fiscale perché derivanti da una norma nulla. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che la richiesta di rimborso fosse soggetta al termine di 48 mesi previsto per le imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente. Ha stabilito che il rimborso doveva essere richiesto entro 48 mesi dalla data della trattenuta o del versamento dell'imposta, e non dalla data della pronuncia della Corte di giustizia. Il contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea non elimina né sospende i termini nazionali di decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché l'orientamento giurisprudenziale decisivo si era consolidato dopo l'introduzione della causa.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento dell'imposta.

    Il termine di 48 mesi si applica anche alle richieste di rimborso IRPEF derivanti da ritenute successivamente ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea. Il termine decorre dalla trattenuta o dal versamento, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che accerta l'incompatibilità della norma.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

  • Normativa nazionale sull'incentivo all'esodo e relativa disciplina IRPEF

    La disciplina fiscale, pur essendo stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte discriminatoria, non è stata considerata inesistente ai fini dei termini di rimborso. L'incompatibilità della norma incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma non elimina i termini decadenziali previsti dalla legge.

  • Diritto dell'Unione europea e ordinanza della Corte di giustizia UE del 16 gennaio 2008

    La pronuncia europea ha accertato l'incompatibilità della disciplina italiana, che prevedeva un trattamento fiscale diverso per uomini e donne in relazione all'età di accesso all'incentivo all'esodo. Tale accertamento ha effetto retroattivo e amplia la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari, ma non riapre automaticamente i termini nazionali per chiedere il rimborso.

  • Causa CGCE C-228/96, Fallimento Aprile

    Il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie.

    Gli Stati membri possono prevedere termini nazionali per le richieste di rimborso anche quando il tributo sia stato riscosso in violazione del diritto dell'Unione, purché tali termini rispettino i principi di equivalenza ed effettività.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13676/2014

    Ha affermato che la domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso sull'incentivo all'esodo deve essere presentata entro 48 mesi dalla trattenuta, anche quando la maggiore imposizione derivi da una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può avere diritto al rimborso, ma deve rispettare i termini di decadenza o prescrizione previsti dalla specifica legge d'imposta.
  • La decorrenza del termine per chiedere il rimborso, salvo diversa previsione normativa o giurisprudenziale, parte dal pagamento, dalla trattenuta o dal versamento dell'imposta e non dalla data della successiva sentenza europea o nazionale.
  • La qualificazione dell'imposta come indebitamente pagata o derivante da una norma illegittima non consente, di regola, di eludere i termini decadenziali applicabili.
  • Le pronunce della Corte di giustizia possono avere effetti retroattivi sul piano sostanziale, ma non riaprono automaticamente rapporti tributari già definiti per decorso dei termini.
  • Per valutare una richiesta di rimborso fiscale fondata su una decisione europea occorre verificare tempestivamente la data della trattenuta o del versamento, il termine previsto dalla normativa applicabile e l'eventuale presenza di atti interruttivi o sospensivi.
  • La scadenza del termine di rimborso consolida il rapporto tra contribuente ed erario e impedisce, in linea generale, di rimettere successivamente in discussione la debenza dell'imposta.

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