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Ordinanza

Ordinanza n. 1628/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art.103 del D.L. 34/2020, avente id. -OMISSIS- del 29.12.2025, notificato al ricorrente in data 22.01.2026, e del consequenziale provvedimento di espulsione Prot. nr. -OMISSIS-, datato 22.01.2026 e notificato al ricorrente in pari data, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e\o consequenziali.

Giustizia amministrativa202601140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di procedura di emersione e conseguente provvedimento di espulsione prefettizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del permesso di soggiorno richiesto nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103 del d.l. 34/2020, nonché il conseguente provvedimento di espulsione. Nella fase cautelare ha contestato, tra l'altro, la correttezza degli accertamenti amministrativi relativi alla propria posizione lavorativa e reddituale. In particolare, ha allegato che il codice fiscale utilizzato dall'amministrazione potrebbe essere errato; che le verifiche presso le banche dati Punto Fisco e INPS potrebbero non essere state effettuate con il dato identificativo corretto; che non sarebbero stati adeguatamente verificati l'attività e lo stato dell'ultima ditta datrice di lavoro dichiarata; che le retribuzioni sarebbero state versate sul conto corrente della compagna; e che non sarebbe stata accertata l'effettiva sede operativa della società, eventualmente diversa dalla sede legale, mediante sopralluoghi. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti su tali circostanze, anche con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, e ha chiesto al ricorrente ulteriori informazioni sull'effettiva sede operativa della società datrice di lavoro.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando all'amministrazione di fornire, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, documentati chiarimenti: sulla correttezza del codice fiscale del ricorrente e sull'uso del dato corretto nelle ricerche presso Punto Fisco e INPS; sulle verifiche relative all'ultima ditta datrice di lavoro, alla sua attività e alla sua attuale condizione; sull'accertamento della circostanza relativa al pagamento delle retribuzioni sul conto della compagna; sull'individuazione della sede operativa e sull'eventuale svolgimento di sopralluoghi. Ha inoltre assegnato al ricorrente il medesimo termine per chiarire l'effettiva sede operativa della società. Il prosieguo della fase cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    La disposizione è indicata quale base normativa della procedura di emersione dal lavoro irregolare finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a sostegno della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le allegazioni del ricorrente evidenziano possibili inesattezze nei dati identificativi o lacune negli accertamenti amministrativi rilevanti per il diniego di un titolo di soggiorno, il giudice può disporre chiarimenti documentati sulle verifiche compiute dall'amministrazione prima di decidere sulla sospensione dell'atto.
  • Le verifiche amministrative sulla genuinità del rapporto di lavoro dichiarato nell'ambito di una procedura di emersione devono essere svolte utilizzando correttamente i dati identificativi dell'interessato e possono richiedere accertamenti sull'effettiva attività dell'impresa, sulla sede operativa e sui flussi retributivi allegati.
  • Quando la decisione cautelare dipende da circostanze fattuali controverse relative all'effettività del datore di lavoro e del rapporto lavorativo, il giudice può acquisire chiarimenti sia dall'amministrazione sia dal ricorrente, rinviando il prosieguo della fase cautelare dopo l'espletamento degli incombenti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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