Cassazione Penale, Sentenza n. 15123/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura: 1) il riconoscimento, da parte del Tribunale del riesame, della circostanza aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. nonostante il pubblico ministero non l'avesse espressamente osservata in relazione a quel reato; 2) l'accoglimento da parte del Tribunale delle doglianze del pubblico ministero sul capo 16, che sarebbero state generiche e avrebbero portato a un'interpretazione distonica delle emergenze istruttorie, trascurando le dichiarazioni della persona offesa e la documentazione difensiva; 3) l'appello del pubblico ministero sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato, perché non conteneva l'indicazione analitica, precisa e individualizzante delle doglianze richieste dalla legge, limitandosi a riprodurre la richiesta con generici concetti rivolti indistintamente a tutti gli indagati; inoltre si contesta il riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio nonostante l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato ai vizi di motivazione (violazione di legge o manifesta illogicità) e non possa sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti o alla diversa valutazione degli indizi. Sul merito, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: il Tribunale ha fornito la motivazione rafforzata richiesta in caso di overturning, ha analizzato complessivamente le intercettazioni, i summit, i contributi alla 'cassa comune', le operazioni economiche e i legami fra gli indagati; ha individuato elementi idonei a configurare l'associazione di tipo mafioso (fama/prestigio, capacità intimidatrice, effetto assoggettamento/omertà, struttura organizzativa e progetti comuni) e ha motivato il ruolo centrale attribuito a Vestiti. La Corte ha ritenuto ammissibile e sufficientemente specifico l'appello del pubblico ministero in relazione alle esigenze cautelari, considerando anche la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati di mafia. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate come mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto già compiuta dal giudice di merito, non idonea a integrare un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte richiama i criteri per qualificare l'associazione come di tipo mafioso: esistenza di fama e prestigio autonomi, capacità di intimidazione anche senza atti violenti espliciti, produzione di assoggettamento/omertà nel territorio, struttura organizzativa e stabilità dei legami. Tali criteri possono essere desunti dalla valutazione complessiva degli indizi (intercettazioni, summit, cassa comune, controlli economici).
art. 416‑bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante «metodo mafioso" / agevolazione dell'associazione mafiosa)
La circostanza aggravante può essere riconosciuta sia quando il fatto agevoli l'associazione mafiosa sia quando, nella commissione del reato, il comportamento evochi la forza intimidatrice tipica della mafia; può essere applicata anche a soggetti che non sono formalmente associati se la condotta richiama la percezione della forza intimidatrice del vincolo mafioso.
principio di giurisprudenza sulla revisione in Cassazione delle misure cautelari
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile per sollecitare una diversa valutazione dei fatti o degli indizi già esaminati dal giudice di merito. Inoltre, in caso di 'overturning' di una decisione cautelare in senso peggiorativo per l'indagato, il giudice del riesame deve fornire una motivazione rafforzata che affronti e giustifichi le ragioni del mutamento decisionale.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari non si può pretendere la riconsiderazione dei fatti: vanno dedotti vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli indizi.
- Se il tribunale del riesame decide in peius rispetto al gip, è richiesto un onere motivazionale rafforzato: il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare la diversa scelta.
- Per qualificare un episodio come associativo di tipo mafioso è necessario valutare la prova nel suo insieme (conversazioni intercettate, summit, risorse comuni, interventi per la gestione di controversie, influenza sul territorio, cassa comune), non isolare elementi presi singolarmente.
- La circostanza aggravante ex art. 416‑bis.1 può essere riconosciuta anche se non era stata specificamente richiesta dal pubblico ministero, quando risulti comunque ampiamente supportata dagli elementi istruttori e connessa ai fatti contestati.
- L'appello del pubblico ministero contro misure cautelari deve indicare punti critici e motivi specifici; tuttavia l'ammissibilità va valutata in concreto e, nei reati di associazione mafiosa, la presunzione normativa delle esigenze cautelari attenua l'onere di estrema analiticità rispetto a ipotesi diverse.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere valutato anche dopo l'avviso di conclusione indagini se sussistono elementi concreti che lo giustifichino; la mera esistenza dell'avviso non impedisce automaticamente il riconoscimento di esigenze cautelari.
- Le conversazioni intercettate, i rapporti fiduciari e i flussi economici (contributi a detenuti, trasferimenti di denaro, controllo di attività economiche) assumono rilievo probatorio significativo se valutati complessivamente e coerentemente con il quadro indiziario.
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