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Ordinanza

Ordinanza n. 2646/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.11 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.11 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.11 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.11 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.11 della prova di Biologia del primo appello in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, atti della procedura selettiva, quesiti e punteggio individuale, nonché decreti ministeriali disciplinanti accesso e formazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali attuativi del nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina, il bando universitario, gli atti delle commissioni, i verbali e gli esiti della prova, chiedendo anche l'ammissione con riserva. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri di formazione della graduatoria introdotti dal D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio e dell'anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, l'erroneità o ambiguità del quesito n. 11 di Biologia, il mancato arrotondamento del voto di Fisica pari a 17,6, l'illegittima mancata valorizzazione delle insufficienze e della sommatoria dei punteggi, il mutamento sopravvenuto delle regole della procedura, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e affidamento, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina che esclude, nella prima applicazione, taluni atenei non statali e i corsi in lingua inglese. Il ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stato inserito in graduatoria proprio in applicazione della disciplina sopravvenuta, senza raggiungere una posizione utile per l'immatricolazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Ha ritenuto, in via sommaria, legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, articolato in sezioni e fasce con bonus differenziati, perché volto a bilanciare la copertura dei posti e la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La disciplina sopravvenuta è stata ritenuta ampliativa per il ricorrente, il quale, in base al regime originario, non avrebbe potuto accedere alla graduatoria; pertanto egli non ha un interesse concreto e attuale a chiederne la caducazione, che determinerebbe la sua esclusione. Il quesito di Biologia non è apparso manifestamente erroneo o ambiguo, non essendo sufficiente prospettare una risposta alternativa; il sindacato sulle prove a risposta multipla è limitato all'errore manifesto o all'ambiguità intrinseca. È stata ritenuta infondata anche la censura sull'arrotondamento del voto di Fisica, previsto solo per la registrazione nella carriera e non per il superamento della prova o la graduatoria. Il TAR ha escluso, allo stato, l'illegittimità della mancata sommatoria delle insufficienze e della mancata protrazione degli scorrimenti, considerata la diversa struttura del nuovo sistema e le esigenze didattiche del secondo semestre. Quanto all'anonimato, non sono emersi elementi concreti di una violazione rilevante e causalmente idonea ad alterare la valutazione; tuttavia, le questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico e ai verbali di correzione richiedono approfondimento. Sono stati quindi disposti chiarimenti istruttori documentati a carico del Ministero, del CINECA e delle università intimate entro 40 giorni. Non è stata accolta la richiesta di ammissione in sovrannumero, anche perché il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, né dimostrato che l'eliminazione dei vizi avrebbe condotto a una posizione utile. La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale per difetto, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; spese compensate con le due università costituite individualmente. È stata inoltre ordinata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con termini e modalità stabiliti in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l'istanza.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la normativa primaria della riforma dell'accesso ai corsi interessati e rimette alla disciplina ministeriale attuativa la formazione della graduatoria e la disciplina della rinuncia alle votazioni.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'ambito di applicazione della riforma, la cui esclusione temporanea per taluni atenei non statali e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, in sede cautelare, manifestamente incostituzionale.

  • art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025

    L'arrotondamento del voto opera esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova né sulla formazione della graduatoria.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originariamente le modalità di accesso e il semestre filtro; secondo tale regime, l'accesso alla graduatoria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce un sistema articolato per sezioni e fasce, consentendo l'inserimento in graduatoria anche di candidati con meno di tre sufficienze e attribuendo bonus volti a preservare l'ordine di priorità dei candidati secondo le regole originarie.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR non ha ravvisato, in via cautelare, un eccesso di delega, ritenendo che la legge delega consentisse un'applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non direttamente incidente sulla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non idonea, allo stato, a fondare la rimessione alla Corte costituzionale.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le modalità fissate dal giudice.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente in relazione al principio di diritto dell'Adunanza plenaria in materia di anonimato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di un sistema di graduatoria articolato in fasce e sezioni può essere valutata alla luce del bilanciamento tra copertura dei posti disponibili e tutela dell'affidamento dei candidati che hanno seguito le regole originarie; la scelta amministrativa non è manifestamente irragionevole quando preserva la priorità di chi ha rispettato integralmente tali regole e colloca progressivamente gli altri candidati in base alla loro distanza dal modello originario.
  • Il candidato che accede a una graduatoria esclusivamente grazie a una disciplina sopravvenuta ampliativa non ha, in linea di principio, un interesse concreto e attuale a impugnare quella stessa disciplina per ottenerne la caducazione, se l'accoglimento comporterebbe l'applicazione del regime originario e la sua esclusione dalla procedura; non è ammissibile pretendere selettivamente il beneficio della disciplina e, insieme, la sua eliminazione.
  • Nelle prove a risposta multipla, il sindacato del giudice amministrativo può rilevare, in sede cautelare, soltanto in presenza di un errore manifesto o di un'ambiguità intrinseca del quesito; la mera prospettazione di una risposta alternativa o ritenuta preferibile non dimostra l'illegittimità della valutazione tecnica.
  • Quando una disciplina prevede l'arrotondamento dei voti esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria, tale arrotondamento non può essere utilizzato per ritenere superata la prova o per modificare il punteggio utile alla formazione della graduatoria, salvo un'espressa previsione in tal senso.
  • La violazione del principio di anonimato nelle procedure selettive non deriva da ogni irregolarità formale, ma richiede una violazione non irrilevante, concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; quando la correzione è predeterminata e informatizzata e l'abbinamento tra identità e codice avviene dopo la correzione, una ricostruzione meramente ipotetica della conoscenza dei codici non è sufficiente.
  • La richiesta cautelare di ammissione in sovrannumero richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile e della prova di resistenza, ossia della ragionevole probabilità che l'eliminazione dei vizi dedotti conduca a una posizione utile; inoltre, la sospensione di una graduatoria nazionale deve essere valutata considerando gli effetti generalizzati sulle posizioni degli altri candidati e sull'organizzazione didattica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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