Sentenza n. 243/2026 - Napoli, Sezione 5
Per l’ottemperanza della sentenza n. 2021/2024 - RG n. 4651/2023, pubblicata in data 24/10/2024, emessa dal Tribunale di Nola, Sezione lavoro, notificata in data 16.06.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Nola dell’8 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e alle relative spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il loro diritto, in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione. Il beneficio spettava alla prima ricorrente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per complessivi euro 2.500,00, e alla seconda per gli anni 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola, nonché il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione alle ricorrenti dei buoni elettronici spettanti e pagamento delle somme dovute secondo il titolo. Ha ordinato il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine ministeriale. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusa l'eventuale allocazione delle somme in bilancio; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, cumulabile con gli interessi eventualmente già dovuti. L'astreinte decorrerà dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cesserà con l'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario, e sarà comunque limitata al 10% dell'importo dovuto. La relativa liquidazione sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione del giudice amministrativo sull'esecuzione dei giudicati del giudice ordinario quando l'obbligo gravante sull'amministrazione consiste nel conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, secondo criteri non manifestamente iniqui.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
Il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza risulta rispettato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte per stimolare l'amministrazione all'adempimento del giudicato.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi al contenuto decisorio della pronuncia.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine assegnato, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se successivo all'insediamento del commissario ad acta.
- La penalità di mora deve essere quantificata in modo non manifestamente iniquo e può essere assoggettata a un limite massimo, individuato nel caso esaminato nel 10% dell'importo dovuto, per evitare che la funzione compulsiva dell'astreinte si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato.
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