Cassazione Penale, Sentenza n. 05036/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: il ricorrente era stato ritenuto colpevole di avere falsamente dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l'8 aprile 2019, che il reddito del nucleo familiare fosse inferiore al limite previsto dalla legge. Nel ricorso l'imputato deduceva un unico motivo di diritto: i giudici di merito avrebbero errato nel prendere a riferimento il reddito prodotto nell'anno 2017 invece di quello 2018, che a suo dire avrebbe rientrato nei limiti per ottenere il beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 76 d.P.R. n. 115/2002), il reddito da considerare è l'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è già decorso il termine per la presentazione; solo se il richiedente avesse già presentato la dichiarazione successiva prima dell'istanza, questa andrebbe assunta come parametro. Poiché l'8 aprile 2019 non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione relativa al 2018 e il ricorrente non ha dimostrato di averla presentata, il reddito rilevante era quello del 2017 (euro 17.106,00), superiore alla soglia di legge. Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma sanzionatoria applicata per la falsa dichiarazione relativa ai requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato la condanna per la mendace indicazione del reddito familiare.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma che disciplina il criterio di individuazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: si prende la "ultima dichiarazione" rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia già prodotto la dichiarazione successiva.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 39182/2024; Sez. 4, n. 43738/2024)
Conferma del principio interpretativo richiamato: ai fini del patrocinio, rileva la dichiarazione per la quale il termine di presentazione è decorso al momento della domanda; se la dichiarazione successiva è già stata prodotta prima della domanda, questa è da prendere a riferimento. Il richiedente deve provare l'avvenuta presentazione della dichiarazione successiva.
Massime di principio
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è l'ultima dichiarazione rispetto alla quale, alla data di deposito dell'istanza, è già scaduto il termine per la presentazione; non vale automaticamente l'anno fiscale più recente se il termine non è ancora decorso.
- Se il richiedente intende far valere il reddito relativo all'anno più recente la cui scadenza non è ancora maturata, deve provare di aver effettivamente presentato la dichiarazione relativa a quell'anno prima di depositare l'istanza di patrocinio.
- In assenza di prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione successiva, i giudici utilizzeranno l'anno precedente come parametro di riferimento e il candidato al beneficio rischia la esclusione se il reddito di quell'anno supera la soglia.
- Nel contestare decisioni in materia di patrocinio, la strategia difensiva deve includere documentazione probatoria sulla presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi o altri elementi che dimostrino la situazione reddituale effettiva al momento della domanda.
- Le decisioni di merito sono agevolmente confermate dalla Cassazione se il principio applicato è consolidato e il ricorrente non produce prove nuove o fondate ragioni di diritto per discostarsene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04842/2026 del 06/02/2026
- Sentenza penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04844/2026 del 06/02/2026
- Sentenza penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04845/2026 del 06/02/2026
- Sentenza penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04846/2026 del 06/02/2026
- Sentenza penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04848/2026 del 06/02/2026
- Sentenza penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 04849/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →