Regolamento (UE) 2021/170
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica bottiglia in vetro nella nomenclatura combinata, individuando il codice NC corretto e le ragioni della classificazione. La Commissione chiarisce che, per le sue caratteristiche oggettive, l’articolo non rientra tra i recipienti destinati al trasporto o all’imballaggio di merci della voce 7010, ma tra gli oggetti di vetro per la tavola, la cucina o usi simili della voce 7013. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di una bottiglia in vetro a forma di teschio e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare alla bottiglia in vetro prodotta meccanicamente, a forma di teschio, con determinate caratteristiche fisiche. Ha portata generale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Incide anche sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per merci interessate dal regolamento e non conformi alla nuova classificazione, per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell’Unione. La Commissione ritiene necessario fissare la classificazione di una specifica merce descritta nell’allegato, in modo da evitare difformità interpretative negli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando si sottolinea che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, già fissate dal regolamento (CEE) n. 2658/87, si applicano anche alle nomenclature che la riprendono, totalmentre o in parte, o che aggiungono suddivisioni per misure tariffarie o di altro tipo nel commercio di merci.
Ambito oggettivo della classificazione
L’allegato riguarda una bottiglia in vetro prodotta meccanicamente, a forma di teschio, alta circa 9,5 cm e con capacità nominale di 180 ml. L’articolo presenta un collo corto, un tappo in sughero non sigillato e non aderente perfettamente all’apertura.
Regola di classificazione adottata
La Commissione classifica la merce nel codice NC 7013 49 99. Secondo la motivazione riportata nell’allegato, la classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 7013, 7013 49 e 7013 49 99.
La merce non è considerata un recipiente della voce 7010, perché:
- la forma specifica dell’articolo non è compatibile con l’uso tipico per trasporto o imballaggio di merci;
- il tappo di sughero non aderisce perfettamente alle pareti del collo;
- la chiusura in sughero non è sigillata e non garantisce che il contenuto non filtri o fuoriesca durante il trasporto.
La Commissione osserva inoltre che l’articolo somiglia a un decanter o a un’oliera/acetiera da tavola, quindi a un oggetto di vetro per la tavola o la cucina diverso dagli oggetti della voce 7010. Sono richiamate, a supporto, le note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 7010 e 7013.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento disciplina espressamente la sorte delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per merci interessate dalla nuova classificazione. Le ITV non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente effetto immediato e uniforme nell’ordinamento doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il caso esaminato, la bottiglia in vetro a forma di teschio è classificata nel codice NC 7013 49 99.
Motivazione tariffaria della classificazione
Dall’allegato risulta che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 7013, 7013 49 e 7013 49 99. La merce è esclusa dalla voce 7010 perché, per forma e tipo di chiusura in sughero non sigillato, non è destinata comunemente al trasporto o all’imballaggio di merci.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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