Regolamento (UE) 2021/178
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/178 della Commissione dell’8 febbraio 2021 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 marzo 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per un periodo determinato, i parametri tecnici da usare nel regime Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. In particolare, individua le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. La misura è adottata con urgenza per garantire uniformità prudenziale e certezza giuridica tra le imprese e tra le autorità competenti.
Stabilisce le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche, della migliore stima e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2020 al 30 marzo 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni prudenziali aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 marzo 2021. Le informazioni tecniche valgono per ciascuna valuta e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; il regolamento è rilevante ai fini del SEE. Non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma disciplina unicamente il set di parametri tecnici da utilizzare nel periodo indicato.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni dal 31 dicembre 2020 al 30 marzo 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/178 della Commissione attua il quadro Solvibilità II fornendo, per un periodo limitato, i parametri tecnici necessari al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità è assicurare uniformità prudenziale, tempestività di applicazione e certezza giuridica per imprese di assicurazione e di riassicurazione, sulla base dei dati di mercato trasmessi da EIOPA a inizio gennaio 2021.
Contesto normativo e finalità
L’atto è adottato in base all’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e richiama, per i profili sostanziali, gli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva. I considerando evidenziano che le informazioni tecniche devono essere rese immediatamente disponibili e usate in modo uniforme da tutte le imprese, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti, per motivi prudenziali.
Ambito di applicazione temporale e soggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II. L’obbligo riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2020 fino al 30 marzo 2021; l’articolo 2 precisa che l’applicazione decorre dal 31 dicembre 2020. Il testo non introduce esclusioni soggettive specifiche, ma si limita a definire i parametri tecnici da impiegare nel periodo considerato.
Contenuto delle informazioni tecniche
L’articolo 1 individua tre categorie di dati tecnici da utilizzare per ciascuna valuta interessata:
- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, riportate nell’allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, riportati nell’allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell’allegato III.
Questi parametri servono, rispettivamente, per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene tabelle di tassi privi di rischio per numerose valute, con durate residue da 1 a 150 anni. Le curve sono differenziate per valuta e costituiscono il riferimento tecnico da utilizzare nel calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Tra le valute riportate figurano, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, yuan renminbi, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. La struttura è articolata in due grandi categorie:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili alle esposizioni denominate in tutte le valute;
- esposizioni verso enti finanziari, con parametri distinti per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, il regolamento stabilisce inoltre che gli spread da 11 a 30 anni sono pari a quelli della durata di 10 anni. Le tabelle riportano valori differenziati per numerosi Stati e Paesi terzi, oltre che per le varie valute richiamate nel regolamento.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura a termine dei tassi privi di rischio, in punti base, per ciascun mercato assicurativo nazionale. Per l’euro il valore è pari a 7 punti base per i mercati nazionali elencati; per le altre valute sono indicati valori specifici, tra cui 10 per la corona ceca, 21 per la corona danese, 2 per il fiorino ungherese, 13 per la corona svedese, 2 per la kuna, 5 per il lev, 11 per la lira sterlina, 1 per il leu rumeno, 4 per lo zloty, 1 per la corona islandese, 30 per la corona norvegese, 9 per il franco svizzero, 6 per il dollaro australiano, 22 per il dollaro canadese, 47 per lo yuan renminbi, 5 per il dollaro di Hong Kong, 27 per il dollaro USA e 9 per lo yen.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione lo adotta in via d’urgenza per garantire la pronta disponibilità dei parametri tecnici e la loro applicazione omogenea nel sistema prudenziale europeo.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione e obbligo di utilizzo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2020 al 30 marzo 2021 (articolo 1, paragrafo 1). Il regolamento si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020 (articolo 2).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, i parametri da utilizzare sono: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all’allegato III (articolo 1, paragrafo 2).
Base normativa Solvibilità II
Il regolamento attua l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e richiama, per i parametri tecnici, gli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della medesima direttiva.
Urgenza e uniformità di applicazione
I considerando precisano che le informazioni tecniche si basano sui dati di mercato di fine dicembre 2020, trasmessi dall’EIOPA il 7 gennaio 2021 e pubblicati lo stesso giorno. L’atto entra in vigore con urgenza per rendere immediatamente disponibili i parametri e garantire che tutte le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Allegato I – strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene, per numerose valute, le curve dei tassi privi di rischio da applicare lungo durate residue fino a 150 anni. Le tabelle sono distinte per valuta e rappresentano il riferimento per la migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
Allegato II – spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base e non comprensivi degli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Sono distinti per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e per esposizioni verso enti finanziari, con ulteriori differenziazioni per valuta, classe di merito di credito e durata. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread per durate da 11 a 30 anni sono pari a quelli della durata di 10 anni.
Allegato III – aggiustamento per la volatilità
L’allegato III indica, per ciascuna combinazione di valuta e mercato assicurativo nazionale, l’aggiustamento per la volatilità espresso in punti base. Per l’euro è fissato un valore di 7 punti base per i mercati nazionali elencati; per le altre valute sono indicati valori specifici, tra cui 10 per la corona ceca, 21 per la corona danese, 2 per il fiorino ungherese, 13 per la corona svedese, 2 per la kuna, 5 per il lev, 11 per la lira sterlina, 1 per il leu rumeno, 4 per lo zloty, 1 per la corona islandese, 30 per la corona norvegese, 9 per il franco svizzero (sia per Liechtenstein sia per Svizzera), 6 per il dollaro australiano, 22 per il dollaro canadese, 47 per lo yuan renminbi, 5 per il dollaro di Hong Kong, 27 per il dollaro USA e 9 per lo yen.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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