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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/716

Regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 introducendo precisazioni sulle deroghe per la produzione di semi germogliati e di cespi di cicoria, nonché nuove regole per l’uso del colesterolo biologico nei mangimi di alcune specie di acquacoltura. Modifica inoltre il regime dei trattamenti antiparassitari in acquacoltura, differenziando i limiti per il salmone e per le altre specie e fissando un tetto complessivo massimo. Le modifiche si applicano dal 1º gennaio 2022, mentre l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica le norme di produzione biologica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per semi germogliati, cespi di cicoria, integrazione alimentare di talune specie di acquacoltura e limiti ai trattamenti antiparassitari in acquacoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera biologica disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848, in particolare ai produttori di semi germogliati e cespi di cicoria biologici e agli operatori dell’acquacoltura biologica che allevano gamberi peneidi, gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium spp.) e altre specie acquatiche, compreso il salmone. Le disposizioni incidono sulle modalità di produzione, alimentazione e trattamento veterinario antiparassitario nell’ambito della produzione biologica nell’Unione europea, con applicazione anche ai fini SEE. Non sono previste esclusioni ulteriori, salvo le deroghe e condizioni specifiche indicate per i singoli prodotti e trattamenti.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 su semi germogliati, cicoria e acquacoltura biologica

Il regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2018/848, che disciplina produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, per chiarire e aggiornare alcune norme tecniche dell’allegato II. Le modifiche riguardano, in particolare, i semi germogliati e i cespi di cicoria, nonché specifiche regole per l’alimentazione e i trattamenti antiparassitari in acquacoltura biologica. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di assicurare coerenza con le precedenti modifiche, tenere conto delle conclusioni tecniche dell’EGTOP e introdurre un quadro più preciso e certo per gli operatori.

Ambito e base giuridica

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/848. I considerando richiamano il regolamento delegato (UE) 2020/427, che aveva già modificato le norme sui semi germogliati, e sottolineano la necessità di precisare ulteriormente le deroghe alla coltivazione nel suolo. Viene inoltre richiamata la precedente disciplina del regolamento (CE) n. 889/2008 per il colesterolo biologico destinato a talune specie di acquacoltura e sono valorizzate le conclusioni dell’EGTOP del gennaio 2020 in materia di trattamenti veterinari in acquacoltura.

Semi germogliati

Per i semi germogliati, inclusi germogli, gemme e crescione, il regolamento chiarisce che la produzione biologica può avvenire inumidendo i semi in acqua pulita, purché i semi siano biologici. La deroga alla coltura nel suolo è quindi limitata all’umidificazione dei semi e non consente l’uso di un substrato di coltivazione. È tuttavia ammesso un mezzo inerte, esclusivamente per mantenere umidi i semi, a condizione che i relativi componenti siano autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.

Cespi di cicoria

Per i cespi di cicoria viene precisato che l’ottenimento può avvenire anche mediante immersione in acqua pulita, purché il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. Anche in questo caso l’uso di un substrato di coltivazione resta possibile solo se i componenti sono autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. L’intervento chiarisce dunque che la fase di forzatura può svolgersi in acqua, oltre che nel suolo, ma sempre nel rispetto delle regole sui materiali ammessi in biologico.

Acquacoltura biologica: integrazione alimentare con colesterolo biologico

Nell’allegato II, parte III, viene aggiunta una previsione specifica che consente l’impiego di colesterolo biologico per integrare i regimi alimentari dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium spp.). La possibilità è limitata ai vivai e agli incubatoi, nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita, ed è giustificata dalle esigenze alimentari quantitative di tali specie. Si tratta di un aggiornamento mirato rispetto alla disciplina precedente, richiamata nei considerando, che già ammetteva tale integrazione sotto il regime anteriore.

Trattamenti antiparassitari in acquacoltura

Il regolamento sostituisce la disciplina dei trattamenti antiparassitari contenuta nell’allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, lettera e), introducendo limiti differenziati per specie e un limite complessivo finale. I trattamenti antiparassitari, salvo i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono ora soggetti alle seguenti regole:

  • per il salmone: massimo due cicli di trattamento all’anno, oppure un ciclo all’anno se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;
  • per tutte le specie diverse dal salmone: due cicli di trattamento all’anno, oppure un ciclo all’anno se il ciclo di produzione è inferiore a 12 mesi;
  • per tutte le specie: massimo quattro cicli di trattamento in totale, a prescindere dalla durata del ciclo di produzione.

La scelta differenziata risponde, secondo i considerando, alla diversa durata dei cicli produttivi e alle criticità sanitarie delle prime fasi di vita per le specie diverse dal salmone, mentre per il salmone si mantengono i limiti attuali anche in ragione della necessità di escludere i pidocchi di mare durante la permanenza in acqua dolce.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dall’1 gennaio 2022. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato come regolamento delegato, quindi integra e modifica direttamente l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

Disposizioni principali

Modifica delle norme per i semi germogliati

Nell’allegato II, parte I, punto 1.3 del regolamento (UE) 2018/848, la produzione di semi germogliati, compresi germogli, gemme e crescione, è consentita solo a condizione che i semi siano biologici e siano inumiditi in acqua pulita. È vietato l’uso di substrati di coltivazione; è ammesso soltanto un mezzo inerte destinato a mantenere umidi i semi, se i suoi componenti sono autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.

Modifica delle norme per i cespi di cicoria

Per i cespi di cicoria è espressamente consentito anche l’ottenimento mediante immersione in acqua pulita, purché il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L’uso di un substrato di coltivazione è ammesso solo se i componenti sono autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.

Integrazione con colesterolo biologico nei mangimi di talune specie

Nell’allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, è aggiunta la possibilità di utilizzare colesterolo biologico nei vivai e negli incubatoi, nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita, per integrare i regimi alimentari dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium spp.) in funzione delle rispettive esigenze alimentari quantitative.

Nuovi limiti ai trattamenti antiparassitari in acquacoltura

L’allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, lettera e), viene sostituito con un regime più specifico per specie. Sono fatti salvi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri. Per il salmone sono consentiti al massimo due cicli di trattamento all’anno, oppure un ciclo se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi. Per tutte le specie diverse dal salmone sono consentiti due cicli all’anno, oppure un ciclo se il ciclo di produzione è inferiore a 12 mesi. In ogni caso, per tutte le specie il numero massimo totale è di quattro cicli di trattamento, indipendentemente dalla durata del ciclo di produzione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’1 gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaacquacolturaetichettatura dei prodotti biologicisanità animaleproduzione vegetale

Testo integrale

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