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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/180

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/180 della Commissione del 9 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Dalmatinska pečenica» (IGP)]

Normativa europea32021R0180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Dalmatinska pečenica" come IGP, a seguito della domanda presentata dalla Croazia e pubblicata senza che siano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si limita quindi a formalizzare l’iscrizione del nome nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Stabilisce inoltre la data di entrata in vigore e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Dalmatinska pečenica" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Dalmatinska pečenica" come indicazione geografica protetta (IGP), per un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La disciplina riguarda gli effetti della registrazione nel territorio dell’Unione e produce applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni specifiche, ma opera nel quadro della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione di "Dalmatinska pečenica" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/180 della Commissione iscrive nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome "Dalmatinska pečenica" come indicazione geografica protetta. L’adozione dell’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato espressamente come base giuridica della procedura.

Contesto procedurale

Secondo i considerando, la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la procedura prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome era dovuta.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Dalmatinska pečenica" è registrata come IGP. Il nome identifica un prodotto appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)", come classificato nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Per gli operatori del settore alimentare, la conseguenza pratica è che la denominazione entra a far parte del sistema di protezione UE riservato ai prodotti conformi al relativo disciplinare.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone che il nome "Dalmatinska pečenica" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariprodotti alimentariagricoltura

Testo integrale

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