Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22108/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza volta a ottenere la rideterminazione della pena (anni 18 di reclusione, inflitta con sentenza del 27/06/2013 in abbreviato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e reati connessi) previa esclusione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 (aggravante connessa al numero dei partecipanti all'associazione), atteso che in altri procedimenti la compagine associativa era risultata formata da soli otto soggetti; in via subordinata, promozione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen. per la presunta violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non consentirebbe al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena quando venga riconosciuta insussistente un'aggravante di natura oggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure sono state ritenute manifestamente infondate, reiterative e aspecifiche. Si è richiamato che la stessa Corte territoriale e la Corte di cassazione avevano già rigettato analoga istanza, per cui il ricorso è stato dichiarato ripetitivo ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. La Corte ha affermato che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione correggere o modificare una pena legittimamente irrogata con sentenza definitiva e caduta entro i parametri edittali, e che il giudicato relativo alla sussistenza dell'aggravante è fondato su accertamenti definitivi e non viene intaccato da esiti diversi emersi in procedimenti autonomi. Quanto alle questioni costituzionali, la Corte ha richiamato giurisprudenza costituzionale che limita gli strumenti (revisione, revoca per abolizione) al fine di ottenere il proscioglimento o in presenza di abrogazione/illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, escludendo l'ammissibilità di rimedi diretti a mera riduzione della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende (determinata in euro 3000).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 3

    La Corte ha considerato la valutazione della sussistenza dell'aggravante già definitivamente accertata nella sentenza di cognizione; tale accertamento, divenuto irrevocabile, non può essere modificato dal giudice dell'esecuzione sulla base di esiti diversi di procedimenti autonomi.

  • art. 673 cod. proc. pen. (revoca delle sentenze per abolizione del reato)

    Il rimedio dell'art. 673 è limitato alle ipotesi previste dal legislatore (abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice) e non può essere utilizzato per ottenere una rideterminazione della pena per altri motivi.

  • art. 630 cod. proc. pen. (revisione)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che qualifica ragionevole la disciplina che consente di superare il giudicato solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento, escludendo la revisione finalizzata alla sola riduzione della pena.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento a precedenti pronunce che hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte che esclude la revisione non diretta al proscioglimento.

  • art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile l'atto per ripetitività rispetto a istanze già decise, impedendo la rinnovazione di argomentazioni precedentemente rigettate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 11) e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 6 e 13)

    artt. 3, 24, 27, 11 Cost.; artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamate dalla Corte per confermare che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con tali principi un assetto procedurale che limita la possibilità di superare il giudicato a ipotesi ristrette (es. revisione finalizzata al proscioglimento).

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può in generale rideterminare o correggere una pena già definitivamente irrogata che rientri nei parametri edittali: il giudicato sulla sussistenza delle aggravanti è vincolante se divenuto definitivo.
  • La presenza di esiti diversi in procedimenti autonomi (esiti su compagine associativa in processi differenti) non invalida automaticamente una sentenza già definitiva; contrasti tra processi separati non determinano di per sé l'illegittimità della pena.
  • I rimedi straordinari (revisione ex art. 630 c.p.p., revoca per abolizione ex art. 673 c.p.p.) sono limitati: la revisione è ammessa quando emergono elementi che conducano al proscioglimento; la revoca per abolizione è applicabile solo in caso di abrogazione o di dichiarazione di incostituzionalità della norma penale.
  • Per ottenere una riduzione della pena dovuta all'esclusione di un'aggravante occorre perseguire vie che incidano sul giudicato (es. ricorso nei gradi di impugnazione nei termini, o strumenti di revisione con nuovi elementi decisivi), non semplici istanze in sede esecutiva.
  • La questione di legittimità costituzionale può essere efficace solo se non è manifestamente infondata e non ripetitiva rispetto a questioni già esaminate; va formulata con specificità e nuovi argomenti rispetto alle pronunce precedenti.
  • Se si ritiene che la pena sia illegale per eccesso rispetto al massimo edittale o per altri profili di illegittimità, tale illegittimità può giustificare interventi del giudice dell'esecuzione; l'insussistenza di una aggravante, da sola, non basta se il giudicato è definitivo.
  • In situazioni analoghe, valutare con il difensore le vie percorribili: verifica dei termini di impugnazione originaria, istruzione di elementi nuovi e decisivi per la revisione, istanza motivata di rimedio costituzionale solo se fondata su profili non già censurati e con novità rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.