Cassazione Civile, Ordinanza n. 29773/2025 del 11/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il recupero dell'Ires dovuta per l'anno 2015, oltre interessi e sanzioni. La società aveva realizzato nel 2011 un impianto fotovoltaico usufruendo degli incentivi del cd. "II Conto energia" e, solo dopo la pubblicazione del d.m. 5 luglio 2012, aveva presentato dichiarazione integrativa per far valere anche il beneficio della cd. "Tremonti Ambiente" ex art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, rettificando la dichiarazione 2011 e riportando negli anni successivi le perdite conseguenti. In appello la C.T.R. aveva respinto il ricorso ritenendo: insussistente il giudicato esterno invocato dalla contribuente; tardivo l'avvio del procedimento per la variazione di bilancio, poiché avvenuto dopo l'abrogazione dell'agevolazione; non più emendabile la dichiarazione originaria; legittimo il controllo automatizzato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c. per omesso riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza che aveva annullato altra cartella relativa ai medesimi fatti e al medesimo rapporto giuridico; 2) violazione della disciplina sulla cumulabilità/operatività dell'agevolazione, sostenendo che rilevasse il momento dell'investimento e non quello del successivo procedimento; 3) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1988, affermando che la dichiarazione fiscale è dichiarazione di scienza e quindi emendabile, specie in presenza di incertezza normativa; 4) violazione degli artt. 36-bis e 42 d.P.R. n. 600/1973, per l'illegittimo uso del controllo automatizzato in presenza di questioni sostanziali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, riconoscendo l'efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione favorevole alla contribuente, che aveva già accertato il diritto di questa ad accedere ai benefici dell'art. 6 l. n. 388/2000 in relazione alla medesima fattispecie sostanziale. Ha ritenuto che tale accertamento, concernente un rapporto giuridico di durata e questioni di diritto comuni ai diversi periodi d'imposta, facesse stato anche per l'anno 2015, nonostante il principio di autonomia dei periodi d'imposta. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro la cartella. Sono rimasti assorbiti i restanti motivi. Le spese del presente giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; per i gradi di merito la Corte ha ravvisato giusta ragione di compensazione per la formazione del giudicato in corso di giudizio e per le oscillazioni interpretative sulla questione.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Richiamato quale parametro per la verifica del giudicato esterno; la Corte afferma che il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune preclude il riesame della questione nei successivi giudizi tra le stesse parti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Censura formulata per nullità della sentenza per violazione del giudicato, ma assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
Norma agevolativa cd. "Tremonti Ambiente" la cui spettanza è stata già definitivamente accertata in un precedente giudizio e quindi fatta valere anche nel presente.
d.m. 5 luglio 2012
Richiamato come elemento da cui la contribuente ha tratto argomento per rettificare la dichiarazione, in un contesto di incertezza interpretativa sulla cumulabilità dell'agevolazione.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1988
Norma invocata dalla contribuente per sostenere l'emendabilità della dichiarazione fiscale, qualificata come dichiarazione di scienza; la censura è rimasta assorbita.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma sulla liquidazione automatizzata utilizzata dall'Ufficio per emettere la cartella; la sua legittimità, nel caso concreto, è stata travolta dall'efficacia del giudicato esterno.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per contestare la legittimità della procedura automatizzata anziché dell'accertamento ordinario; motivo assorbito.
art. 23, comma 7 e 11, d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
Citato nel secondo motivo dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'agevolazione e alla sua operatività temporale; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Nei rapporti tributari di durata, il giudicato esterno formatosi su un punto fondamentale comune tra le stesse parti preclude il riesame della medesima questione anche in giudizi relativi a diversi periodi d'imposta, quando l'accertamento riguarda elementi costitutivi tendenzialmente permanenti del rapporto.
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'espansione del giudicato su questioni di diritto o di fatto che costituiscono la premessa logica indispensabile della decisione e che si ripetono identiche nei periodi successivi.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha riconosciuto il diritto del contribuente a una specifica agevolazione in relazione alla stessa fattispecie sostanziale, l'Amministrazione non può rimettere in discussione quel diritto mediante nuove cartelle riferite ad anni successivi fondati sul medesimo presupposto.
- In presenza di giudicato esterno decisivo, restano assorbite le ulteriori censure sulla emendabilità della dichiarazione fiscale, sulla decorrenza dell'agevolazione e sulla legittimità del procedimento di controllo automatizzato.
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