Cassazione Penale, Sentenza n. 24972/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna (sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31/05/2023, confermante il decreto del GUP del 17/02/2022) per il reato di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Fatti: perquisizione domiciliare del 03/05/2021 con rinvenimento di 99 involucri di marijuana (73 g lordi), 14 involucri di hashish (6 g lordi), 14 involucri di cocaina (13 g lordi), €600 in contanti, tre lame intrise di stupefacente e un quaderno con nomi e cifre. Motivi di impugnazione: (1) per la Basile richiesta di derubricazione a favoreggiamento personale/assoluzione per insussistenza del concorso, poiché avrebbe solo tentato di occultare lo stupefacente detenuto dal marito; (2) censura sulla dosimetria e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per entrambi e, specificamente, per D'Armetta richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle contestate recidive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Sul primo profilo, ha confermato che la condotta della Basile (cogliere l'atto di occultare lo stupefacente nell'immediatezza dell'ingresso degli operanti, nonché la conoscenza del luogo di custodia) è indice di partecipazione nella detenzione e non di mero favoreggiamento personale, richiamando il principio per cui nei reati permanenti ogni agevolazione compiuta prima della cessazione della permanenza integra concorso nel reato (art.378 cod. pen. interpretato alla luce della giurisprudenza consolidata). Sul punto della pena e delle attenuanti generiche ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito: la pena applicata era prossima al minimo edittale, la motivazione sulla non concessione delle attenuanti generiche è adeguata in assenza di elementi positivi e il bilanciamento tra attenuanti e recidiva è esercizio insindacabile del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna dei ricorrenti è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione sulla base del materiale rinvenuto in sede di perquisizione.
codice penale, art. 378 (favoreggiamento personale)
La Corte ha ricordato che l'art. 378 configura il favoreggiamento 'dopo che fu commesso un delitto' e, pertanto, non è configurabile per atti posti in essere durante la permanenza del reato permanente; tali atti, salvo diversa previsione, costituiscono concorso nel reato (art.110 c.p.).
codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Richiamato per spiegare che le condotte poste in essere durante la permanenza del reato integrano concorso e non favoreggiamento.
codice penale, art. 133 (criteri per la determinazione della pena)
La Corte ha ribadito che il giudice di merito deve motivare l'uso dei criteri di cui all'art.133 e che la graduazione della pena rientra nella sua discrezionalità, sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione carente o illogica.
codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
La riforma post 2008 richiede elementi positivi oltre la mera incensuratezza per concedere la diminuente: la negazione delle attenuanti generiche è legittima se mancano elementi di segno positivo rilevanti.
Massime di principio
- Nei reati permanenti (come la detenzione di stupefacenti) ogni agevolazione o intervento posto in essere prima della cessazione della permanenza tende a configurare concorso nel reato e non favoreggiamento personale; quindi chi, durante la permanenza, tenta di occultare la sostanza è probabilmente coautore o concorrente.
- La prova dell'elemento soggettivo (volontà di partecipazione) può essere desunta dalle modalità pratiche della condotta (es. conoscenza del luogo di custodia, azioni di occultamento nell'immediatezza dell'intervento), non solo da dichiarazioni esplicite.
- La valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti sono rimessi al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo (non basta lo stato di incensuratezza): l'assenza di tali elementi legittima la loro esclusione.
- In riti che consentono l'utilizzo del verbale di arresto (es. abbreviato), i fatti ivi annotati possono costituire base probatoria per ricavare responsabilità, purché coerenti e considerati dai giudici.
- In casi analoghi, chi agisce in modo attivo per nascondere o trasferire lo stupefacente al momento della perquisizione corre concreto rischio di essere ritenuto parte della detenzione ai fini di traffico o spaccio, salvo elementi forti e specifici che provino funzione esclusivamente esterna/mero favoreggiamento successivo alla cessazione della detenzione.
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