Sentenza del 09/05/2017 n. 12333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per insufficiente motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente accertato la natura edificatoria dei terreni al momento dell'esproprio. La controversia riguardava il rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata dal Comune di Gravina di Puglia, quale sostituto d'imposta, sull'importo riconosciuto alla contribuente a titolo di risarcimento per l'occupazione appropriativa dei terreni. L'Agenzia sosteneva che l'area, pur classificata in zona F a seguito della procedura espropriativa, fosse originariamente riconducibile a zone edificabili B o C e che la destinazione all'edilizia scolastica non escludesse la natura edificatoria. La contribuente sosteneva invece che i terreni appartenessero alle zone E ed F, escluse dall'imponibilità prevista per le plusvalenze derivanti da esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva limitato l'analisi alla classificazione formale del piano regolatore nelle zone E ed F, senza esaminare concretamente la destinazione effettiva dei terreni, gli effetti della procedura espropriativa per edilizia scolastica e gli elementi risultanti dalla sentenza del giudice ordinario che aveva qualificato l'area come edificabile ai fini del risarcimento. La Corte ha quindi escluso che la sola classificazione urbanistica fosse sufficiente a negare l'imponibilità. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita in via definitiva la debenza dell'IRPEF, che dovrà essere nuovamente valutata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Eccezioni nuove in appello
L'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta tardiva perché proposta oltre i limiti processuali previsti per il giudizio d'appello tributario.
Codice civile, art. 1306
Effetti della sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido
La norma non è stata applicata perché i comproprietari dei terreni non erano coobbligati in solido, ma titolari di obbligazioni e posizioni fiscali riferibili pro quota; pertanto, il giudicato favorevole ottenuto da un altro comproprietario non produceva automaticamente effetti nei confronti della contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La sentenza è stata censurata perché la motivazione non aveva esaminato elementi decisivi relativi alla concreta natura edificatoria e alla destinazione urbanistica effettiva dell'area.
Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5
Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o somme percepite a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione d'urgenza
L'imponibilità della plusvalenza dipende dall'inserimento dell'area nelle zone omogenee A, B, C o D previste dalla disciplina urbanistica, valutando non soltanto la classificazione formale, ma anche la destinazione effettiva dell'area.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), nella numerazione vigente all'epoca
Redditi diversi derivanti da plusvalenze immobiliari
La norma costituisce il riferimento per l'assoggettamento a IRPEF delle plusvalenze derivanti dalla cessione o dall'espropriazione di terreni edificabili, secondo le condizioni stabilite dalla normativa speciale.
D.M. 2 aprile 1968
Classificazione delle zone territoriali omogenee
Le zone A, B, C e D costituiscono il parametro urbanistico richiamato dalla normativa fiscale per valutare la rilevanza edificatoria dell'area; la mera indicazione di una diversa zona nel piano regolatore non è necessariamente decisiva.
Legge n. 412 del 1975, art. 10
Espropriazioni finalizzate all'edilizia scolastica
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione, la scelta delle aree per la realizzazione di opere di edilizia scolastica può comportare una variante automatica dello strumento urbanistico, elemento rilevante per valutare la destinazione edificatoria dell'area.
Massime di principio
- In materia di tassazione delle somme ricevute per espropriazione o occupazione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento alla sola classificazione formale dell'area nel piano regolatore: occorre verificare la sua concreta destinazione urbanistica ed edificatoria al momento fiscalmente rilevante.
- La collocazione dell'area in una zona destinata a verde pubblico, servizi o edilizia scolastica non esclude automaticamente la natura edificatoria; devono essere esaminati la funzione concreta dell'area, gli strumenti urbanistici applicabili, eventuali piani attuativi e gli effetti della procedura espropriativa.
- Il giudice tributario deve motivare specificamente sull'incidenza degli elementi probatori rilevanti, inclusi i provvedimenti urbanistici e le decisioni del giudice ordinario che abbiano qualificato il terreno come edificabile ai fini della determinazione del risarcimento.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un altro comproprietario non si estende automaticamente agli altri comproprietari quando le rispettive posizioni non sono caratterizzate da solidarietà, ma sono riferite a quote autonome.
- Quando la Cassazione accoglie il ricorso per motivazione insufficiente, normalmente non decide direttamente la debenza dell'imposta, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, che dovrà riesaminare i fatti secondo i principi indicati.
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