Sentenza del 20/02/2017 n. 21 - Comm. Trib. II grado di Trento
Società non operative - interpello disapplicativo non obbligatorio - omessa compilazione quadro in dichiarazione - non elusivo - valore probatorio delle fatture - confermato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omessa presentazione dell'interpello disapplicativo previsto dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e la mancata compilazione del relativo quadro dichiarativo. L'Amministrazione riteneva che tali omissioni, unitamente al mancato superamento del test di operatività, impedissero di dimostrare l'insussistenza dell'elusione. La società ha invece dedotto valide ragioni extrafiscali giustificative e ha prodotto, a sostegno, copia delle fatture relative alla propria attività.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'interpello disapplicativo ha natura facoltativa e che l'omessa compilazione del quadro dichiarativo non determina, di per sé, un comportamento elusivo né impedisce al contribuente di dimostrare successivamente le valide ragioni extrafiscali che hanno determinato il mancato superamento del test di operatività, anche in sede di accesso e verifica. Le fatture prodotte dalla società sono state riconosciute come elementi probatori utilizzabili, non essendo stata contestata la loro attendibilità.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724 del 1994
L'interpello disapplicativo per le società non operative è facoltativo; la sua mancata presentazione non comporta automaticamente l'elusività della condotta né preclude al contribuente la possibilità di fornire successivamente la prova delle ragioni extrafiscali.
Massime di principio
- La mancata presentazione di un interpello facoltativo non equivale automaticamente ad ammissione dell'elusione o alla perdita del diritto di difesa.
- Quando il contribuente non supera un test fiscale presuntivo, deve poter dimostrare con elementi concreti le ragioni extrafiscali che hanno determinato tale risultato.
- La prova può essere fornita anche durante l'attività di controllo, purché sia specifica, coerente e documentata.
- Le fatture costituiscono elementi probatori utilizzabili, soprattutto quando l'Amministrazione non ne contesta in modo puntuale autenticità, attendibilità o riferibilità alle operazioni.
- L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non determina necessariamente conseguenze sostanziali se il contribuente riesce comunque a dimostrare l'effettiva operatività o le valide ragioni del mancato superamento dei parametri fiscali.
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