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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2170

Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione

Normativa europea32020R2170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento nasce per evitare che le merci introdotte in Irlanda del Nord possano essere conteggiate ai fini dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione, con possibili effetti elusivi rispetto ai diritti dei paesi terzi e al corretto funzionamento del mercato interno. Per questo stabilisce che i contingenti dell'Unione, così come i contingenti tariffari di esportazione previsti da paesi terzi, si applicano solo alle merci immesse in libera circolazione nei territori dell'Unione indicati, escludendo l'Irlanda del Nord. Il testo si collega direttamente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso con il Regno Unito.

Disciplina l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione/esportazione dell'Unione, limitandola alle merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e non in Irlanda del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci importate dall'esterno dell'Unione che intendano beneficiare di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione, nonché dei contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi. L'agevolazione è riconosciuta solo se le merci sono immesse in libera circolazione nei territori elencati all'articolo 1, ossia nel territorio doganale dell'Unione come specificato dal regolamento, con esclusione dell'Irlanda del Nord. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è espressamente applicabile anche al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Regolamento (UE) 2020/2170 sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione

Il regolamento interviene nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione e dell'applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, con l'obiettivo di evitare che le merci introdotte in Irlanda del Nord possano beneficiare indirettamente dei contingenti tariffari dell'Unione in modo suscettibile di alterare il funzionamento del mercato interno e la politica commerciale comune. Il legislatore europeo sottolinea, nei considerando, che i contingenti dell'Unione e i contingenti di esportazione previsti da accordi con paesi terzi operano nell'ambito delle relazioni commerciali esterne dell'Unione e non possono essere automaticamente estesi a operazioni localizzate in Irlanda del Nord.

Contesto normativo e ratio

Il regolamento si inserisce nel sistema delineato dall'accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In particolare, i considerando richiamano:

  • l'articolo 4 del protocollo, che riconosce l'Irlanda del Nord come parte del territorio doganale del Regno Unito;
  • l'articolo 13, paragrafo 1, secondo cui i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili al Regno Unito e all'Irlanda del Nord devono intendersi riferiti anche al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord;
  • l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, che rende applicabile al Regno Unito, nei confronti dell'Irlanda del Nord, la normativa doganale dell'Unione e le disposizioni elencate nell'allegato 2 del protocollo.

Alla luce di tali premesse, il regolamento chiarisce che le misure tariffarie dell'Unione, inclusi i contingenti tariffari nella tariffa doganale comune e negli accordi internazionali pertinenti, si applicano alle merci in Irlanda del Nord solo in determinati casi, ma che i contingenti di importazione dell'Unione non devono essere sfruttati per merci non immesse in libera pratica nel territorio dell'Unione.

Regola generale sull'ammissibilità ai contingenti

L'articolo 1 contiene la regola centrale: le merci importate dall'esterno dell'Unione possono beneficiare dei contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione, nonché dei contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi, solo se sono immesse in libera circolazione nei territori espressamente elencati. Si tratta, in sostanza, di una clausola territoriale di accesso al contingente, che circoscrive il beneficio alle importazioni finalizzate al mercato interno dell'Unione.

L'elenco territoriale comprende gli Stati membri e alcuni territori speciali o assimilati, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • il territorio del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca e degli altri Stati membri elencati;
  • il territorio della Repubblica francese, con esclusione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applica la parte quarta TFUE, ma con inclusione del territorio di Monaco come definito nella convenzione doganale del 18 maggio 1963;
  • il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno;
  • le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia.

Esclusioni territoriali rilevanti

Il testo individua numerose eccezioni territoriali che assumono rilievo pratico per operatori doganali e importatori. Tra le principali esclusioni figurano:

  • Færøer e Groenlandia per il territorio danese;
  • l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen per la Germania;
  • Ceuta e Melilla per la Spagna;
  • i paesi e territori d'oltremare francesi;
  • Livigno per l'Italia.

Tali esclusioni confermano che l'ammissibilità al contingente dipende dalla concreta immissione in libera circolazione nel territorio rilevante dell'Unione, non essendo sufficiente una mera vicinanza geografica o un collegamento con il territorio doganale di uno Stato membro.

Applicazione nel tempo e vincolatività

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti dell'Unione.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori economici e i professionisti doganali, la conseguenza principale è che le merci destinate all'Irlanda del Nord non possono, per il solo fatto di entrare in quel territorio, essere considerate ai fini dei contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione. La disciplina mira quindi a garantire che i benefici quantitativi concessi dall'Unione restino collegati alle importazioni effettivamente destinate al proprio territorio doganale, evitando effetti distorsivi e potenziali elusioni dei contingenti accordati a paesi terzi.

Disposizioni principali

Finalità anti-elusione e coordinamento con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

I considerando chiariscono che, poiché le intese bilaterali UE-Regno Unito non producono diritti e obblighi per i paesi terzi, le importazioni nell'ambito di contingenti UE introdotte in Irlanda del Nord non possono essere automaticamente conteggiate nei contingenti del paese terzo verso l'Unione. Ne deriva un rischio per il mercato interno e per l'integrità della politica commerciale comune, che il regolamento intende prevenire.

Ambito territoriale dei contingenti UE e dei contingenti di esportazione di paesi terzi

L'articolo 1 dispone che le merci importate da fuori dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione, nonché ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi, solo se immesse in libera circolazione in uno dei territori elencati. L'elenco comprende gli Stati membri e alcuni territori specificamente menzionati, tra cui le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia; l'Irlanda del Nord non è inclusa.

Esclusioni territoriali specifiche

Tra le esclusioni espressamente richiamate figurano, tra le altre, le Færøer e la Groenlandia per la Danimarca, Helgoland e Büsingen per la Germania, Ceuta e Melilla per la Spagna, i paesi e territori d'oltremare francesi, nonché il comune di Livigno per l'Italia.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedoganeaccordi internazionalibrexit

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