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Legge

L.R. Piemonte 4/2001

"Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 4/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica il regime dei rimborsi chilometrici e di viaggio spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Il rimborso è calcolato sul percorso effettivamente compiuto per partecipare alle riunioni istituzionali; per riunioni fuori regione si applicano le regole sulle missioni, senza rimborso dei pasti. Oneri stimati per il 2001, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del rimborso chilometrico e delle missioni dei membri del Consiglio e della Giunta regionali

Modifica del trattamento economico per riunioni istituzionali dei consiglieri e componenti della Giunta

La legge regionale interviene sulla disciplina delle indennità e dei rimborsi spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali della Regione interessata, modificando la legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, già più volte ritoccata. L’intervento riguarda in particolare il criterio di calcolo del rimborso chilometrico e la gestione delle riunioni istituzionali svolte fuori dal territorio regionale.

Rimborso chilometrico per la partecipazione alle riunioni

La disciplina risultante sostituisce il precedente criterio basato sul doppio della distanza tra domicilio e capoluogo di Regione con un criterio fondato sul percorso effettivamente compiuto per partecipare alle riunioni istituzionali. Il rimborso chilometrico va quindi calcolato moltiplicando il percorso realmente effettuato per il costo chilometrico.

Per il comma modificato, il testo chiarisce inoltre che:

  • il rimborso riguarda la partecipazione alle riunioni stesse;
  • non si applica più il riferimento automatico alla distanza domicilio-capoluogo, salvo quanto previsto per il secondo comma come richiamato dalla modifica;
  • la disciplina riguarda le riunioni e le attività istituzionali considerate dalla legge regionale sul trattamento economico.

Riunioni istituzionali fuori dal territorio regionale

È introdotta una specifica regola per le riunioni istituzionali che si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino spese di viaggio e soggiorno. In tali casi la liquidazione avviene secondo l’articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15, relativa alla disciplina del trattamento di missione.

La norma precisa però un limite espresso:

  • resta escluso il rimborso delle spese per i pasti.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono stimati per l’anno 2001 in lire 50 milioni. La copertura è assicurata mediante lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale, indicato come dotato della necessaria disponibilità.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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