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Legge

L.R. Piemonte 5/2001

"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ')".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 5/2001 integra e corregge la l.r. 44/2000, ridistribuendo funzioni tra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio e ASL in turismo, acque minerali e termali, urbanistica, aree protette, trasporti, viabilità, sanità, servizi sociali, istruzione, cultura e politiche giovanili. Contiene anche norme finanziarie, sul personale e sull’entrata in vigore immediata.

Modifiche alla legge regionale Piemonte n. 44/2000 sul conferimento di funzioni agli enti locali

Modifiche al conferimento di funzioni amministrative nella Regione Piemonte

La legge regionale Piemonte 15 marzo 2001, n. 5 aggiorna la l.r. 44/2000, ridefinendo e integrando la distribuzione delle funzioni amministrative tra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Camere di commercio e ASL in numerosi settori di competenza regionale.

Finalità e ambito generale

Il provvedimento chiarisce che la disciplina regionale individua le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali nelle materie già conferite dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento a sviluppo economico, ambiente e protezione civile, formazione professionale, polizia amministrativa, turismo, urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti, viabilità e servizi alla persona e alla comunità.

Interventi di modifica e integrazione alla l.r. 44/2000

La legge interviene su diversi articoli della l.r. 44/2000 per:

  • specificare, nel campo dello sviluppo economico, il riferimento ai sistemi locali del lavoro, ai sistemi economico-produttivi e ai sistemi produttivi locali;
  • disciplinare il reperimento e l’aggiornamento dei dati utili all’assistenza alle imprese tramite protocolli d’intesa o gruppi di lavoro;
  • attribuire alle Province alcune funzioni amministrative previste dal d.lgs. 112/1998.

Turismo e acque minerali e termali

La legge inserisce un nuovo titolo dedicato a turismo e acque minerali e termali.

Turismo

La Regione mantiene, in via transitoria e fino al riordino di settore da approvare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e definizione di criteri per albi, autorizzazioni e standard professionali. Alle Province spettano programmazione turistica provinciale, sistema informativo turistico, riconoscimento dei corsi per professioni turistiche, nulla-osta per gli IAT e individuazione dei Comuni rurali non montani; alle Comunità montane competono le funzioni sui Comuni rurali montani e sul riconoscimento e abilitazione di scuole e professioni della montagna; ai Comuni spettano classificazione e autorizzazione delle strutture ricettive e la gestione degli interventi di sviluppo turistico; alle Camere di commercio l’accertamento dell’idoneità all’esercizio di impresa turistica.

Acque minerali e termali

La Regione conserva attività promozionale, osservatorio e sorveglianza sul patrimonio minerario. Alle Province sono delegate concessioni minerarie, permessi di ricerca, vigilanza mineraria, sanzioni e polizia mineraria in materia di acque minerali e termali.

Urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità

La legge inserisce un ulteriore titolo su urbanistica, edilizia, aree protette, trasporti e viabilità, con diversi regimi transitori e termini di riordino.

Urbanistica e tutela dei beni ambientali

La Regione deve riordinare la materia con apposita legge entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge; fino ad allora restano ferme le funzioni previste dalla l.r. 56/1977. È previsto anche il riordino della pianificazione paesistica e della tutela del paesaggio entro lo stesso termine.

Edilizia residenziale pubblica

La Regione conserva le funzioni di programmazione, definizione dei criteri, finanziamento, controllo e vigilanza sul settore ERP. Le Province gestiscono il sistema informativo sul fabbisogno abitativo e gli archivi di soggetti beneficiari e patrimonio ERP. I Comuni rilevano i fabbisogni locali, individuano le tipologie di intervento e gli operatori privati, mentre alcune funzioni di accertamento e autorizzazione sono loro delegate; i piccoli Comuni possono avvalersi della Regione per specifiche attività.

Aree protette

La Regione mantiene le funzioni strategiche, di pianificazione, istituzione, programmazione finanziaria e coordinamento del sistema regionale delle aree protette, oltre alla gestione delle aree di rilievo regionale. Le Province gestiscono le aree di rilievo provinciale; Comuni e Comunità montane quelle di rilievo locale. Sono previste procedure specifiche per autorizzazioni e ripristino dello stato dei luoghi, con controllo regionale e termini di 60 giorni per pareri e approvazioni implicite.

Trasporti

La Regione conserva le competenze unitariamente rilevanti su navigazione interna, porti turistici di interesse regionale, demanio lacuale e fluviale, interporti, infrastrutture ferroviarie regionali, percorsi ciclabili, parcheggi di interscambio, vie navigabili e impianti a fune. Le Province gestiscono numerosi adempimenti della navigazione e del trasporto pubblico non di linea; i Comuni gestiscono porti turistici di interesse comunale, autorizzazioni locali, opere portuali e servizi di navigazione non di linea; le Comunità montane esercitano vigilanza sugli impianti a fune e tranviari in ambito locale. È istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso le CCIAA.

Viabilità

Entro 60 giorni la Giunta regionale deve individuare le strade da trasferire alle Province e quelle da mantenere al demanio regionale. La Regione cura programmazione, coordinamento e finanziamento della rete trasferita dallo Stato e, per le tratte autostradali regionali non comprese nella rete nazionale, esercita le funzioni di concessione, tariffazione e verifica. Alle Province sono trasferite le strade non comprese nella rete nazionale e regionale e le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e classificazione; è previsto il potere sostitutivo regionale in caso di inadempienza e una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2001, oltre alla costituzione dell’ARES-PIEMONTE entro il 31 marzo 2001.

Servizi alla persona e alla comunità

La legge inserisce un titolo molto ampio su sanità, servizi sociali, istruzione, beni culturali e politiche giovanili.

Tutela della salute

La Regione esercita indirizzo, programmazione e controllo su salute umana e sanità veterinaria, definendo piano sanitario, assetto del SSR, criteri di autorizzazione e accreditamento, standard delle ASL e ASO e norme economico-finanziarie. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, con composizione mista tra rappresentanze locali e regionali. Alle ASL sono subdelegate o delegate funzioni specifiche su gas tossici, sanzioni sanitarie, cimiteri, indennizzi per danni da vaccinazioni/trasfusioni/emoderivati e pubblicità sanitaria; per le RSA e i presidi socio-assistenziali è prevista una disciplina transitoria. È abrogata una disposizione della l.r. 30/1982.

Servizi sociali

La Regione conserva pianificazione, coordinamento, criteri di autorizzazione/accreditamento, registro dei soggetti autorizzati, standard di qualità, titoli per l’acquisto di servizi, funzioni formative e contributi regionali, oltre alla concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili in convenzione con INPS. Le Province concorrono alla programmazione, coordinano i servizi, gestiscono registri provinciali di volontariato e cooperative sociali, autorizzano corsi di formazione e contributi in specifici settori, e predispongono i piani territoriali per infanzia e adolescenza. I Comuni, singoli o associati, sono titolari del sistema locale dei servizi sociali, dei piani di zona e delle autorizzazioni, vigilanza e accreditamento delle strutture; in via transitoria, le ASL gestiscono autorizzazioni e vigilanza su RSA e presidi socio-assistenziali non gestiti direttamente dalle ASL. Le ASL assegnano anche le indennità TBC.

Istruzione, edilizia scolastica e diritto allo studio universitario

La Regione definisce indirizzi, modalità e interventi di livello regionale, cura osservatorio sulla scolarità, anagrafe dell’edilizia scolastica e riparto dei fondi statali per l’edilizia scolastica. Le Province sono competenti per l’istruzione secondaria superiore e per gli interventi di edilizia scolastica destinati a Comuni, forme associative e Comunità montane. I Comuni gestiscono diritto allo studio e l’edilizia scolastica di interesse locale fino alla scuola secondaria inferiore. In materia universitaria, la Regione programma e sostiene sviluppo degli insediamenti, residenze universitarie e benefici per studenti meritevoli e privi di mezzi.

Beni, attività culturali e spettacolo

La Regione svolge funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento e sostegno per beni culturali, spettacolo, editoria, patrimonio linguistico piemontese, istituti culturali e sistemi integrati di musei, biblioteche, archivi e altre strutture culturali. Approva un piano triennale degli interventi e opera con accordi, convenzioni e intese. Le Province e i Comuni hanno funzioni di promozione, gestione e sostegno dei servizi culturali secondo il principio di sussidiarietà; le Comunità montane esercitano le funzioni comunali nei propri territori. È disciplinata anche la gestione associata di musei, biblioteche, archivi e la Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

Politiche giovanili

La Regione definisce un programma triennale, gli obiettivi prioritari e i criteri di finanziamento, con riparto dei fondi alle Province e istituzione dell’Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani. Le Province presentano proposte e piani annuali e gestiscono gli interventi sul territorio; Comuni e Comunità montane realizzano i progetti locali e possono istituire forum o rappresentanze giovanili per l’elezione dei componenti della Consulta regionale dei giovani.

Aspetti finanziari, personale ed entrata in vigore

La copertura economica per l’attività della Commissione d’esame prevista per il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di navigazione non di linea è posta a carico dell’esercizio finanziario 2001. La quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per le funzioni conferite è rinviata alle modalità della l.r. 34/1998. È prevista l’integrazione della dotazione organica regionale per il personale trasferito. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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