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Legge

L.R. Piemonte 18/2001

"Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 18/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica l’art. 3 della l.r. 10/1972 sul trattamento economico dei consiglieri regionali, ridefinendo i rimborsi per viaggi in località UE e aggiungendo il rimborso di taxi, pedaggi e parcheggi. Introduce inoltre un budget annuo di 10 viaggi per gruppo consiliare per ulteriori trasferte in Italia, con regole di redistribuzione e riproporzionamento in caso di cessazione del mandato.

Rimborso spese di viaggio dei consiglieri regionali

Rimborso spese di viaggio dei consiglieri regionali

La legge regionale interviene sulla disciplina delle indennità e dei rimborsi spettanti ai consiglieri regionali della Regione, modificando l’articolo 3 della l.r. 10/1972 come già aggiornato da precedenti leggi regionali. La disciplina risultante riguarda i rimborsi per spostamenti in Italia e nell’Unione Europea, con specifiche regole di utilizzo per i gruppi consiliari.

Rimborsi per viaggi verso località dell’Unione Europea

Per i viaggi dal luogo di residenza in località dell’Unione Europea, la norma conferma il diritto al rimborso delle spese di trasporto ma ne ridefinisce alcune modalità operative. In particolare:

  • il rimborso delle spese per l’uso del mezzo aereo è soggetto a un limite massimo annuo;
  • restano spettanti l’indennità chilometrica prevista dalla disciplina regionale richiamata;
  • sono rimborsabili anche le spese per pedaggi autostradali e per il ricovero dell’autovettura presso parcheggi e autorimesse;
  • per ciascun viaggio è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di taxi necessarie sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l’aeroporto al momento della partenza, sia per rientrarvi al ritorno.

Viaggi ulteriori in Italia a disposizione dei gruppi consiliari

Ai consiglieri regionali è riconosciuto anche il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale, nell’ambito di un budget annuo pari a 10 viaggi per ciascun gruppo consiliare. Il budget è determinato secondo le regole richiamate dalla legge ed è utilizzato su disposizione del Presidente del gruppo consiliare.

Redistribuzione dei viaggi non utilizzati

Se il singolo consigliere non utilizza i viaggi a propria disposizione, questi confluiscono nel budget del gruppo previsto per i viaggi ulteriori. Il riassorbimento è però limitato a:

  • massimo due viaggi in Italia per ciascun consigliere non utilizzati;
  • massimo un viaggio in località dell’Unione Europea per ciascun consigliere non utilizzato.

Proporzionamento in caso di cessazione dalla carica

Quando il consigliere cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione viene riparametrato in relazione all’effettiva durata del mandato. La regola consente quindi di adeguare il beneficio al periodo concreto di esercizio della carica.

Ambito applicativo e rilievo temporale

La disciplina opera esclusivamente per i consiglieri regionali della Regione interessata e si applica ai rimborsi di viaggio previsti dalla normativa regionale citata. Non introduce una scadenza autonoma, ma regola prestazioni connesse alla durata del mandato e ai singoli viaggi effettuati.

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