Sentenza n. 7024/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione II) n. 2572/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 2572/2024, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il permesso di costruire n. 16/2020 per un’abitazione unifamiliare a circa 60 metri dal cimitero di Colbertaldo e contro la variante al Piano degli interventi approvata nel 2017
Esito
Favorevole al resistente (comune e beneficiario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario confinante aveva impugnato in primo grado il permesso di costruire rilasciato al vicino per realizzare una nuova abitazione unifamiliare in via Papa Luciani e la variante al Piano degli interventi del Comune di Vidor approvata con deliberazione consiliare n. 2 del 10 aprile 2017. Aveva dedotto la violazione dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, dell’art. 41, comma 4-bis, della l.r. Veneto n. 11/2004 e dell’art. 16 delle NTO del Piano degli interventi, sostenendo che l’area fosse soggetta a vincolo cimiteriale di inedificabilità; aveva inoltre denunciato difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione e sviamento. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. In appello il proprietario ha articolato tre motivi, tutti riferiti alla violazione dell’art. 100 c.p.c. e all’erroneità della declaratoria di inammissibilità: ha contestato la valutazione della propria legittimazione e del proprio interesse, l’asserito mancato esame della documentazione e la ricostruzione dei fatti e delle allegazioni. Ha sostenuto che l’abitazione confinante avrebbe reso più difficoltosa e costosa la coltivazione del vigneto, svolta con macchinari e trattamenti fitosanitari e antiparassitari, e avrebbe inciso sul valore del fondo; ha richiamato una perizia agronomica e prospettato anche l’interesse alla conservazione della zona e al rispetto del vincolo cimiteriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti e tre i motivi e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con l’accoglimento; non basta l’aspirazione al ripristino della legalità, un pregiudizio ipotetico o l’interesse morale a impedire future illegittimità. Le difficoltà agricole prospettate sono state ritenute soggettive ed eventuali, anche perché l’adeguamento delle tecniche agricole alle condizioni dei luoghi e alla tutela della salute rientra nella comune esperienza; inoltre, le questioni relative a possibili immissioni non appartengono alla giurisdizione amministrativa. La perizia di parte non ha dimostrato un’effettiva lesione economica o funzionale: era priva di allegazioni circostanziate, di una precisa stima tecnico-economica e dei necessari riscontri documentali, ed era formulata in termini ipotetici; parte degli aspetti risultava inoltre prospettata solo successivamente al ricorso introduttivo. Anche il dedotto deprezzamento del fondo e l’aspettativa alla conservazione dell’assetto territoriale sono stati ritenuti insufficienti a fondare l’interesse a ricorrere. Quanto alla censura sul vincolo cimiteriale, il Collegio ha rilevato che la riduzione della fascia di rispetto a 50 metri era stata prevista dal PRG approvato nel 1984, mai impugnato e tuttora vigente; la variante del 2017 aveva riaffermato l’edificabilità della particella e la distanza del fabbricato dal cimitero supera i 60 metri. La disciplina pianificatoria è stata ritenuta compatibile con l’art. 338, ultimo comma, del r.d. n. 1265/1934 e con l’art. 41 della l.r. Veneto n. 11/2004; dagli atti non risultava che l’edificio compromettesse la destinazione o l’espansione dell’area cimiteriale o esigenze igienico-sanitarie o di tutela della sacralità del luogo. L’appellante è stato condannato a rifondere le spese del grado, liquidate in € 5.000,00 per ciascuno degli appellati, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.
L’interesse a ricorrere, applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a., richiede concretezza e attualità e deve tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata; la mera invocazione della legalità o di vizi non incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente non è sufficiente.
art. 39 c.p.a.
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.
Il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo il requisito dell’interesse ad agire dell’art. 100 c.p.c., con la necessità di dimostrare un’utilità concreta, attuale e direttamente conseguibile.
art. 338 r.d. n. 1265/1934
A ciò deve sommarsi la circostanza per la quale la riduzione della fascia a 50 metri appare, in verità, pienamente in linea con le attuali prescrizioni normative, poiché l’art. 338, ultimo comma, del r.d. n. 1265/1934, come modificato dalla l. n. 166/2002, consente alle Regioni di disciplinare le distanze minime dai cimiteri per gli edifici residenziali mediante propri strumenti normativi e urbanistici, e, quindi, sulla scorta di una pianificazione territoriale e, in ambito regionale, l’art. 41 della legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede espressamente che la distanza di 200 metri possa essere derogata previa valutazione urbanistica e a condizione che l’intervento non sia incompatibile con le esigenze sanitarie o di tutela del luogo.
L’art. 338, ultimo comma, consente alle Regioni di disciplinare le distanze minime degli edifici residenziali dai cimiteri tramite strumenti normativi e urbanistici regionali; la disciplina regionale può prevedere deroghe alla distanza ordinaria, previa valutazione urbanistica e nel rispetto delle esigenze sanitarie e di tutela del luogo.
art. 41 l.r. Veneto n. 11/2004
A ciò deve sommarsi la circostanza per la quale la riduzione della fascia a 50 metri appare, in verità, pienamente in linea con le attuali prescrizioni normative, poiché l’art. 338, ultimo comma, del r.d. n. 1265/1934, come modificato dalla l. n. 166/2002, consente alle Regioni di disciplinare le distanze minime dai cimiteri per gli edifici residenziali mediante propri strumenti normativi e urbanistici, e, quindi, sulla scorta di una pianificazione territoriale e, in ambito regionale, l’art. 41 della legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede espressamente che la distanza di 200 metri possa essere derogata previa valutazione urbanistica e a condizione che l’intervento non sia incompatibile con le esigenze sanitarie o di tutela del luogo.
La normativa regionale consente di derogare alla distanza cimiteriale di 200 metri mediante valutazione urbanistica, purché l’intervento non sia incompatibile con le esigenze sanitarie o con la tutela del luogo.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto e attuale e corrispondere a un’utilità pratica, diretta e immediata che l’accoglimento della domanda possa assicurare; non è sufficiente invocare il ripristino astratto della legalità o la mera possibilità ipotetica di conseguire un’utilità.
- Il pregiudizio addotto per dimostrare l’interesse a impugnare un titolo edilizio deve essere specifico, attuale e riferibile alla sfera giuridica del ricorrente. Allegazioni ipotetiche, aspettative generiche di conservazione dell’assetto dei luoghi o un deprezzamento del fondo non circostanziato non fondano da sole l’interesse a ricorrere.
- La prova del pregiudizio economico o funzionale all’attività del ricorrente deve essere circostanziata e sostenuta da elementi idonei; una perizia di parte meramente ipotetica, priva di precisa stima tecnico-economica e di riscontri documentali, non è sufficiente a dimostrare l’interesse a ricorrere.
- Non è consentito ampliare in appello la base fattuale dell’interesse fatto valere in primo grado introducendo la lesione di beni o utilità ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’azione originaria.
- Il rispetto della legalità urbanistica e del vincolo cimiteriale non configura, di per sé, un interesse individuale all’impugnazione: occorre che l’asserita illegittimità si traduca in una lesione concreta della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.
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