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Sentenza

Sentenza n. 370/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione per il noleggio auto con conducente n. 11 rilasciata dal Comune di Narni, adottato da detto Comune con prot. n. 243477 dell’8.7.2026, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall’autorizzazione per il noleggio con conducente, motivato dalla sopravvenuta carenza del requisito della rimessa e dal mancato rispetto del vincolo di territorialità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decadenza dall’autorizzazione NCC n. 11, sostenendo, con il primo motivo, l’insussistenza della violazione contestata, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta. Ha dedotto di utilizzare stabilmente la rimessa sita a Narni e che, nelle date e negli orari dei controlli della Polizia locale, il veicolo era impegnato in attività di manutenzione o in regolari servizi. Con il secondo motivo ha sostenuto che i vincoli territoriali previsti dalla legge n. 21/1992, come modificata dalla legge n. 12/2019, e dalla disciplina regionale e comunale non fossero applicabili a un’impresa italiana, prospettando una discriminazione rispetto agli operatori comunitari con sede secondaria in Italia e chiedendo, in subordine, la rimessione della questione alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, assumendo che il Comune avesse illegittimamente trasformato in decadenza un procedimento inizialmente avviato per la revoca, anziché archiviarlo in assenza di una previa sospensione dell’autorizzazione. Il Comune ha difeso la legittimità dell’atto, richiamando gli accertamenti svolti presso la rimessa e la conseguente perdita del requisito autorizzatorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la decadenza. Ha chiarito che il servizio NCC rimane ancorato al territorio del Comune autorizzante e, più precisamente, all’intera provincia di riferimento: avvio del servizio, raccolta delle prenotazioni e utenza devono conservare una dimensione locale. La disponibilità di una rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione costituisce requisito indispensabile, ma la sua mancata o sporadica utilizzazione è soltanto un indice, non esclusivo, del rispetto del vincolo territoriale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, che ha eliminato l’obbligo di rientro alla rimessa al termine di ogni corsa, la rimessa non può essere considerata l’unico parametro di verifica. La verifica deve accertare se l’operatore sia concretamente disponibile a soddisfare la domanda di trasporto esistente o potenziale nel territorio provinciale; il parametro non è necessariamente quantitativo, ma deve essere funzionalmente adeguato. Nel caso concreto il Comune aveva svolto sopralluoghi presso la rimessa in un periodo di circa un mese e mezzo, ma aveva omesso di considerare adeguatamente i fogli di servizio, non contestati nella loro veridicità, dai quali risultavano viaggi da o verso Narni e servizi svolti nella provincia di Terni. Tali elementi dimostravano una presenza dell’autovettura nella zona di riferimento e una potenziale disponibilità al servizio per l’utenza locale. Per sostenere il contrario, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il transito a Narni fosse meramente occasionale e, soprattutto, che una domanda locale di servizi NCC fosse rimasta insoddisfatta per l’indisponibilità del veicolo; tale dimostrazione non risultava dall’istruttoria. Il primo motivo è stato quindi ritenuto fondato, mentre sono state dichiarate assorbite le censure sull’applicabilità dell’art. 53 della legge n. 234/2012 e sulla partecipazione procedimentale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’opinabilità del parametro normativo, integrato dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, l. 21/1992

    Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione

    La disponibilità della rimessa nel Comune autorizzante è un requisito indispensabile per il conseguimento e il mantenimento dell’autorizzazione, ma la sua utilizzazione non costituisce l’unico parametro per verificare il rispetto del vincolo di territorialità.

  • art. 11, comma 4, l. 21/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina della compilazione, conservazione ed esibizione dei fogli di servizio consente ai regolamenti comunali di valorizzarne il contenuto nella verifica del rispetto del vincolo territoriale.

  • art. 5 l. 21/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce ai Comuni la competenza a disciplinare, mediante regolamento, le modalità di svolgimento del servizio e i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione NCC.

  • art. 8, comma 1, l. 21/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il rilascio dei titoli autorizzatori attraverso bando di pubblico concorso.

  • art. 1, comma 1, l.r. Umbria 17/1999

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiede che la disciplina regolamentare regionale e comunale del servizio NCC consideri, tra gli altri elementi, popolazione, distanze, trasporti pubblici e attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali del territorio.

  • art. 7 ss. l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La censura relativa alla partecipazione procedimentale e alla trasformazione del procedimento da revoca a decadenza è stata assorbita e non decisa.

  • art. 53 l. 234/2012

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La questione relativa alla sua applicabilità agli operatori NCC italiani e al possibile trattamento differenziato rispetto agli operatori comunitari è stata assorbita e non decisa.

  • art. 3 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, per asserita disparità di trattamento tra operatori italiani e comunitari, non è stata esaminata perché assorbita.

Massime di principio

  • Nel servizio di noleggio con conducente, il vincolo di territorialità deve essere verificato con riferimento all’intera provincia nella quale è situato il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, non esclusivamente al territorio comunale.
  • La disponibilità di una rimessa nel Comune autorizzante è un requisito indispensabile per il mantenimento dell’autorizzazione NCC, ma la sua mancata o sporadica presenza durante i sopralluoghi costituisce soltanto un indice, non esclusivo, del rispetto del vincolo di territorialità.
  • Dopo l’eliminazione dell’obbligo di rientro alla rimessa al termine di ogni corsa, il rispetto del vincolo territoriale deve essere accertato verificando se l’operatore sia concretamente disponibile a soddisfare la domanda di trasporto, esistente o potenziale, nel territorio provinciale di riferimento; la soglia non deve essere necessariamente quantitativa, ma funzionalmente adeguata.
  • La decadenza dall’autorizzazione NCC per violazione del vincolo territoriale richiede un’istruttoria complessiva che consideri, oltre alla presenza presso la rimessa, i fogli di servizio e gli altri elementi idonei a dimostrare i servizi effettuati o la disponibilità dell’autovettura sul territorio. La mera mancata presenza in un numero limitato di sopralluoghi non è sufficiente quando risultino documentati viaggi da o verso il territorio di riferimento.
  • Per affermare la violazione del vincolo di territorialità, l’amministrazione deve motivare specificamente perché i transiti o i servizi documentati siano occasionali e, se rilevante ai fini della decisione, dimostrare l’esistenza di una domanda locale rimasta insoddisfatta a causa dell’indisponibilità del veicolo.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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