L.R. Veneto 8/2013
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto introduce l’obbligo di regolarità contributiva (INPS/INAIL o enti equivalenti) per il commercio su aree pubbliche, disciplina verifiche, sospensione e revoca dei titoli, con prima applicazione per gli operatori già autorizzati. Modifica anche il turismo, fissando per i nulla osta sul demanio marittimo una durata tra 7 e 12 anni; per il 2013 valeva un regime annuale transitorio.
Regolarità contributiva nel commercio su aree pubbliche e durata dei nulla osta per commercio itinerante sul demanio marittimo
Regolarità contributiva nel commercio su aree pubbliche
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina del commercio su aree pubbliche introducendo un requisito di regolarità contributiva e rafforzando i controlli sui titoli abilitativi. L’obiettivo è subordinare l’attività e il rilascio delle autorizzazioni alla posizione dell’impresa verso gli enti previdenziali e assicurativi.
Ambito di applicazione e requisito contributivo
L’attività di commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante sia su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Il requisito incide sul rilascio delle autorizzazioni e sui controlli successivi sugli operatori abilitati.
Verifiche comunali e obblighi informativi delle imprese
I comuni svolgono in via telematica la verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Effettuano anche controlli periodici sui soggetti già abilitati, potendo avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati dalla normativa regionale di settore.
Le imprese richiedenti devono comunicare al comune, al momento della domanda e ogni volta che cambiano i propri dati identificativi, gli elementi necessari per reperire le informazioni utili alla verifica contributiva. Lo stesso obbligo informativo opera anche per le imprese che rientrano nel regime di verifica differita.
Regime per imprese di nuova iscrizione o con primo versamento non ancora scaduto
Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o del subingresso dell’autorizzazione, oppure per quelle per le quali a tale data non sia ancora scaduto il termine del primo versamento contributivo, la verifica della regolarità avviene dopo 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i 60 giorni successivi. Anche in questo caso l’impresa deve indicare al comune gli elementi indispensabili per il controllo.
Operatori di altre regioni e partecipazione a mercati e fiere
La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se, nella regione che ha rilasciato il titolo, tale verifica non è già presupposto per l’esercizio dell’attività. Per la partecipazione di imprese a tali eventi, la verifica contributiva è comunque richiesta.
Verifiche presso INPS e documentazione equivalente estera
Nei casi in cui il richiedente non sia tenuto all’iscrizione all’INAIL, gli adempimenti sono assolti mediante verifica presso l’INPS.
Le imprese con sede in un diverso Stato membro dell’Unione europea possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato di origine.
L’autorizzazione è comunque rilasciata all’operatore che abbia ottenuto dall’INPS o dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
Effetti dell’esito negativo delle verifiche: sospensione e revoca
In caso di esito negativo della verifica periodica, l’autorizzazione è sospesa per 120 giorni, oppure fino alla data di regolarizzazione se anteriore. La sospensione non è considerata mancato utilizzo del posteggio ai fini delle cause di decadenza per inattività.
Se l’interessato non regolarizza la propria posizione entro il periodo di sospensione, l’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate. Sono inoltre revocate in caso di esito negativo della verifica differita prevista per le imprese di nuova iscrizione o con primo versamento non ancora scaduto.
Restano ferme le altre ipotesi di revoca e sospensione già previste dalla disciplina del commercio su aree pubbliche, nonché il procedimento comunale di contestazione e contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento di revoca.
Prima applicazione
In sede di prima applicazione della legge, i comuni verificano la regolarità contributiva degli operatori già titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data di entrata in vigore della legge entro 180 giorni da tale data. Gli operatori devono trasmettere al comune, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni utili al controllo.
Modifiche in materia di turismo: commercio itinerante su aree demaniali marittime
La legge modifica anche la disciplina del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, determinano il numero dei titolari di autorizzazione da ammettere, per tipologie merceologiche, sentite le rappresentanze locali degli operatori e dei consumatori.
I nulla osta devono avere una durata compresa tra 7 e 12 anni, in funzione dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti. Nei procedimenti selettivi, in caso di domande eccedenti il numero di assegnazioni, si applicano dopo la fase transitoria i criteri dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012; la maggiore professionalità è collegata al maggior numero di presenze pregresse.
Regole procedurali per i nulla osta sul demanio marittimo
Le domande per il commercio itinerante sul demanio marittimo vanno presentate tra il 1° febbraio e il 15 marzo. Il comune rilascia il nulla osta entro il 30 aprile ai richiedenti in possesso dei requisiti, secondo l’ordine di priorità stabilito dal comune.
Ogni autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata a un solo nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti separatamente dall’autorizzazione e dall’azienda cui si riferiscono.
Regime transitorio per il 2013
Per l’anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale, secondo un ordine di priorità fondato sulla maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.
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