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Legge

L.R. Veneto 6/2013

Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria.

Normativa regionaleL.R. Veneto 6/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel Veneto, il contenimento della fauna selvatica nelle aree in cui la caccia è vietata e istituisce due fondi: uno per prevenzione e indennizzo dei danni a produzioni agricole/zootecniche, l’altro per i danni da incidenti stradali con fauna selvatica. Le misure finanziarie previste riguardano gli esercizi 2013-2015.

Gestione della fauna selvatica e ristoro danni nei territori veneti preclusi alla caccia

Gestione della fauna selvatica nei territori veneti preclusi alla caccia

La legge regionale del Veneto n. 6/2013 interviene sui territori in cui l’attività venatoria è vietata, per consentire il controllo della fauna selvatica e per prevedere strumenti di ristoro dei danni causati dalla sua presenza. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto.

Contenimento della fauna selvatica

Nei territori preclusi all’esercizio venatorio, gli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica individuano i metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica e, se tali metodi risultano inefficaci, definiscono i piani di abbattimento. In entrambi i casi è necessario acquisire il parere dell’ISPRA.

Possono attuare gli interventi:

  • i soggetti già individuati dall’articolo 17 della legge regionale n. 50/1993;
  • i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, purché abilitati ai sensi dell’articolo 15 della stessa legge regionale e formati secondo specifiche iniziative provinciali.

Poteri sostitutivi in caso di inerzia

Se gli enti competenti non adottano gli atti necessari all’attuazione della legge, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, salvo motivata urgenza. Decorso inutilmente il termine, sentiti gli enti inadempienti, può nominare un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Fondo per i danni ad agricoltura e zootecnia

È istituito presso la Giunta regionale un fondo per concorrere alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi alla caccia. Il fondo, nei limiti delle proprie disponibilità, sostiene:

  • interventi e opere di prevenzione;
  • indennizzi per danni alle produzioni agricole e zootecniche;
  • indennizzi per danni alle opere funzionali alla produzione agricola e zootecnica.

Per la gestione del fondo si applicano, se compatibili, le regole del titolo V del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, in particolare su:

  • tipologie dei danni ammissibili;
  • criteri di quantificazione;
  • modalità di richiesta dei contributi per prevenzione e indennizzo;
  • soggetti accertatori, integrati con quelli incaricati della vigilanza faunistica dagli enti competenti.

Fondo per i danni da incidenti stradali con fauna selvatica

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni a persone e veicoli causati dall’impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve definire criteri, misure e procedure attuative.

Norma transitoria

Fino all’istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione relativa all’inerzia degli enti è inviata alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Aspetti finanziari

Gli oneri della legge sono quantificati in euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015. La copertura avviene mediante prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti, con contestuale incremento di specifiche dotazioni di bilancio per le spese generali di funzionamento e per i servizi agro-faunistico-venatori.

Attualità della disciplina

La legge è collegata a stanziamenti e ad una disciplina operativa riferiti in modo espresso al triennio 2013-2015; tuttavia il testo normativo non contiene una scadenza finale generale della disciplina. Rimane rilevante come assetto di organizzazione del controllo faunistico e dei ristori nei territori veneti preclusi alla caccia.

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