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Legge

L.R. Veneto 5/2013

Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto istituisce un sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne: sostegno a centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, gratuità dei servizi, coordinamento istituzionale, contributi e fondo regionale. Prevede anche monitoraggio annuale e abroga alcune disposizioni finanziarie pregresse. I riferimenti attuativi richiedono provvedimenti della Giunta nei termini indicati dopo l’entrata in vigore.

Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

La legge della Regione del Veneto disciplina un sistema organico di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, con attenzione anche alle figlie e ai figli minori. Il provvedimento valorizza la collaborazione tra Regione, enti locali, ULSS, forze dell’ordine, scuola, magistratura e soggetti del terzo settore senza fini di lucro.

Principi, finalità e impostazione generale

La Regione riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani fondamentali e come fenomeno strutturale basato sul genere. L’obiettivo è consentire alle vittime di recuperare inviolabilità e libertà, nel rispetto di riservatezza e anonimato. La legge si fonda su un approccio di rete, coordinamento interistituzionale e valorizzazione di strutture specializzate.

Interventi promossi dalla Regione

La Regione promuove:

  • la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello;
  • il sostegno a enti locali e ULSS nella creazione e gestione di servizi di supporto;
  • strumenti di coordinamento tra soggetti pubblici e comunità locali;
  • la formazione di operatrici e operatori;
  • attività di prevenzione, monitoraggio, studio e iniziative informative, culturali, educative e formative, anche in ambito scolastico e universitario.

Nel finanziare tali attività, la Regione mira a consolidare la rete territoriale, favorendo accordi e protocolli tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.

Centri antiviolenza

I centri antiviolenza sono strutture pubbliche o private destinate all’accoglienza di donne e minori vittime di violenza di genere, senza discriminazioni per nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico o condizione economica. Devono garantire anonimato, segretezza, sicurezza e spazi dedicati non utilizzabili per altre finalità.

Possono essere promossi da:

  • enti locali, singoli o associati;
  • associazioni e organizzazioni esperte nel sostegno alle vittime, con personale specificamente formato;
  • soggetti pubblici e privati operanti congiuntamente o in forma consorziata.

Le funzioni principali comprendono ascolto telefonico, colloqui preliminari, percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, consulenza legale, accompagnamento ai servizi, raccolta dati, formazione, sensibilizzazione e iniziative culturali. Possono inoltre svolgere attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione nelle scuole e università.

Case rifugio e case di secondo livello

Le case rifugio offrono accoglienza e protezione in un programma personalizzato di recupero e inclusione sociale, con segretezza dell’ubicazione per ragioni di sicurezza. L’accesso avviene esclusivamente tramite i centri antiviolenza, anche su segnalazione di pronto soccorso, medico di famiglia, servizi sociali, forze dell’ordine o privati cittadini.

Le case di secondo livello sono strutture di ospitalità temporanea per donne e minori che non si trovino in pericolo immediato e necessitino di un periodo limitato per completare il percorso di autonomia. L’accesso avviene tramite le case rifugio e in raccordo con i servizi sociali territoriali; a queste strutture si applicano, per quanto compatibili, le regole delle case rifugio.

Gratuità dei servizi e durata del soggiorno

I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di secondo livello sono gratuiti. Il soggiorno nelle case rifugio e nelle case di secondo livello è gratuito fino a un massimo di 120 giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori responsabili.

Disposizioni attuative e contributo giornaliero

Le strutture disciplinate dalla legge comunicano alla Giunta regionale la propria articolazione organizzativa, che deve essere approvata dalla Giunta stessa. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, definisce l’ammontare del contributo giornaliero per ospite destinato alle case rifugio e alle case di secondo livello.

Tavolo di coordinamento regionale

Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, con composizione definita dalla Giunta entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Il Tavolo:

  • formula annualmente proposte alla Giunta sulle azioni regionali;
  • svolge funzioni di consulenza e raccordo con soggetti pubblici e privati;
  • promuove e coordina il monitoraggio dei casi e delle tipologie di violenza nel territorio;
  • monitora azioni e iniziative di prevenzione, contrasto e sostegno, inclusa la sensibilizzazione nelle scuole e università;
  • mantiene collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità.

Rapporti con le strutture pubbliche e con la rete territoriale

Centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello devono mantenere rapporti costanti e funzionali, anche tramite protocolli d’intesa, con forze dell’ordine, autorità giudiziaria, enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, al fine di assicurare risposte adeguate nel rispetto delle rispettive competenze.

Relazione annuale e monitoraggio

La Giunta regionale deve riferire al Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione, informazione, formazione e supporto alle vittime. È prevista una relazione annuale sulle attività svolte, resa disponibile sui siti internet del Consiglio e della Giunta. Tutti i soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie e presentare ogni anno una relazione sull’andamento e sulla funzionalità delle strutture gestite.

Convenzioni, spese di gestione e campagne informative

Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con i soggetti attuatori per disciplinare erogazione e continuità dei servizi. Possono inoltre concorrere alle spese di gestione e devono garantire strutture adeguate rispetto a popolazione e territorio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, oltre a campagne informative periodiche sui servizi offerti.

Contributi regionali e soggetti beneficiari

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale stabilisce criteri, priorità e modalità per la concessione di contributi agli enti locali, dando priorità agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2.

Possono presentare progetti finanziabili:

  • enti locali, singoli o associati;
  • associazioni e organizzazioni esperte nel sostegno alle vittime;
  • enti locali in partenariato con tali associazioni e organizzazioni;
  • istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

I finanziamenti sono cumulabili con quelli previsti da altre norme, salvo diversa previsione.

Fondo regionale e copertura finanziaria

È istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, alimentato da:

  • stanziamenti del bilancio regionale;
  • assegnazioni statali destinate a tali interventi;
  • ulteriori risorse o contributi pubblici e privati, inclusi lasciti e donazioni.

La norma finanziaria quantifica gli oneri correnti in 400.000 euro per l’esercizio 2013 e ne indica la copertura mediante risorse già allocate e prelievo da fondo speciale per spese correnti.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate alcune disposizioni contenute in leggi finanziarie regionali del 2008 e del 2010. Tuttavia, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. Questo rende l’atto rilevante soprattutto per la disciplina del sistema regionale antiviolenza e per i procedimenti ancora pendenti alla data di efficacia iniziale.

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