Sentenza n. 4774/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto di rigetto prot. P-NO/L/ N/ -OMISSIS- emesso il 24.06.2024 e notificato il 25.6.2024 della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del DL 34/2020 presentata nell''interesse della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato il 24 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il diniego era fondato sul parere negativo della Questura, motivato dall’esistenza di una condanna per tentata rapina ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c). La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando che l’amministrazione non aveva valutato la memoria depositata dopo il preavviso di rigetto, nella quale aveva rappresentato che il reato era stato dichiarato estinto l’11 aprile 2022 e che il Tribunale di sorveglianza aveva disposto la riabilitazione con ordinanza depositata il 13 aprile 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’amministrazione dovesse valutare specificamente l’estinzione del reato e la riabilitazione, intervenute prima del rigetto e tempestivamente segnalate nel contraddittorio procedimentale. Tali circostanze, anche alla luce dei difformi orientamenti giurisprudenziali sulla loro rilevanza rispetto al reato ostativo, potevano giustificare un supplemento istruttorio e dovevano comunque trovare riscontro nella motivazione; la loro mancata considerazione integra i dedotti vizi di istruttoria e motivazione. Spese compensate per la peculiarità delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 34/2020
il provvedimento riferisce che nei confronti della lavoratrice è stato reso un parere negativo da parte della Questura competente in ragione dell’esistenza a suo carico di una condanna per reato ostativo, con applicazione del comma 10, lett. c), dell’art. 103 cit.
La disposizione è richiamata quale base del carattere ostativo attribuito alla condanna, ma la decisione non ne definisce in astratto l’applicazione: censura invece l’omessa valutazione, nel caso concreto, dell’estinzione del reato e della riabilitazione intervenute prima del diniego.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, quando l’interessato rappresenta nel contraddittorio procedimentale che il reato ritenuto ostativo è stato dichiarato estinto e che è intervenuta la riabilitazione prima del diniego, l’amministrazione deve valutare specificamente tali circostanze.
- La mancata considerazione di circostanze potenzialmente rilevanti per stabilire se una condanna abbia ancora efficacia ostativa può integrare difetto di istruttoria e di motivazione; ove necessario, l’amministrazione deve svolgere un supplemento istruttorio.
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