Circolare numero 08 del 11-02-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 407/1990 per le imprese che nel 2002 hanno assunto lavoratori con contratto di formazione e lavoro in circoscrizioni con disoccupazione superiore alla media nazionale del 18,4%. Riporta gli ambiti territoriali interessati, chiarisce che il beneficio spetta solo alle imprese e per tutta la durata del contratto, disciplina il recupero della maggiore contribuzione versata dal 1° gennaio 2002 e indica le modalità di compilazione dei modelli 031/RC1, 031/CM e F24. In chiusura, sono allegati due modelli ENPALS relativi alla regolarizzazione dei redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo con la pensione e all’accesso alla totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, ai sensi dell’art. 44 della legge 289/2002.
Agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, legge 407/1990 per assunzioni 2002 e regolarizzazioni ENPALS su cumulo pensione-redditi da lavoro
Agevolazione contributiva per assunzioni 2002 in circoscrizioni con disoccupazione superiore alla media nazionale
La circolare disciplina l’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per le imprese che nel corso del 2002 hanno assunto lavoratori con contratto di formazione e lavoro in ambiti territoriali nei quali il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro risulta superiore alla media nazionale.
Il provvedimento richiama il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, pubblicato in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2003, che ha individuato tale media nazionale per l’anno 2001 nella misura del 18,4%. Da tale dato discende l’elenco delle circoscrizioni interessate e la possibilità, per le imprese aventi titolo, di fruire dello sgravio contributivo per le assunzioni con decorrenza nell’anno 2002.
Presupposti normativi e misura del beneficio
La circolare ricorda che, per le imprese del centro-nord operanti nelle circoscrizioni che superano la soglia del 18,4%, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese e non anche agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro. Inoltre, opera per tutta la durata del contratto, anche se quest’ultimo si protrae oltre il 2002 e giunge a scadenza in un anno successivo nel quale non si registri più la medesima situazione occupazionale.
Per i contratti di formazione di tipologia B, per i quali l’agevolazione è subordinata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, viene precisato che ai fini della fruizione occorre avere riguardo alla data di assunzione e non a quella di trasformazione.
Ambiti territoriali interessati
Le circoscrizioni individuate dal decreto e riportate dalla circolare sono le seguenti:
- Liguria: La Spezia;
- Marche: Ascoli Piceno;
- Lazio: Roma, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia.
La circolare precisa che tale elenco non comprende le circoscrizioni che, pur presentando un rapporto superiore alla media nazionale, sono totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per Colleferro, Pomezia e Rieti l’applicazione delle disposizioni vale limitatamente agli ambiti non ricompresi nei territori indicati dall’art. 1 del citato testo unico.
Recupero della maggiore contribuzione e regolarizzazione delle denunce
Le imprese che avevano diritto allo sgravio e che hanno versato una contribuzione superiore a quella dovuta dal 1° gennaio 2002 devono procedere al recupero delle somme e alla regolarizzazione delle partite contributive pregresse relative all’anno 2002.
A tal fine devono essere presentati:
- un modello 031/RC1 di variazione;
- un modello 031/CM di variazione;
- riferiti all’intero periodo per il quale si effettua il recupero dell’agevolazione.
La circolare estende le medesime modalità anche alle denunce già presentate relativamente all’anno 2003.
Compilazione del modello 031/RC1
Per il modello 031/RC1 la circolare indica che devono essere riportati il periodo di riferimento e tutti i dati anagrafici dell’impresa, oltre alla barratura della casella che segnala la natura di variazione rispetto a precedenti denunce.
Non devono invece essere indicati i dati retributivi e contributivi del quadro A. Nel quadro B vanno riportati:
- il codice agevolazione CF;
- il numero dei lavoratori interessati dall’agevolazione ex art. 8, comma 2, legge 407/1990;
- il numero delle giornate lavorate;
- l’ammontare della retribuzione imponibile;
- il codice della tabella corrispondente all’aliquota contributiva applicata;
- l’importo della contribuzione non versata in base alla norma agevolativa.
Il totale del quadro B deve essere riportato nel quadro C, come importo a credito del datore di lavoro. Nello spazio dedicato alle comunicazioni dell’impresa deve essere inserita la dicitura relativa al codice CF e all’agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, legge 407/1990, con l’indicazione degli estremi del modello F24 utilizzato per il recupero dell’importo a credito.
Compilazione del modello 031/CM e modalità di versamento
Per il modello 031/CM di variazione, la circolare prescrive di:
- barrare la casella corrispondente a “mod. 031/CM di variazione”;
- indicare nel rigo sottostante la dicitura “cod. CF agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, della legge 407/90”;
- indicare il periodo, ad esempio gennaio-dicembre 2002;
- utilizzare i codici previsti per distinguere i dati già segnalati nella precedente denuncia da quelli nuovi relativi al medesimo lavoratore;
- utilizzare il codice agevolazione CF;
- riportare l’importo dei contributi versati al netto dell’agevolazione.
Per il modello F24 vengono richiamate le istruzioni contenute nelle circolari n. 18 del 23 maggio 2002 e n. 34 del 24 ottobre 2002.
Contributo apprendisti per l’assicurazione I.V.S.
La circolare richiama infine gli importi della quota contributiva a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione I.V.S. amministrata dall’Ente, da assumere come riferimento per l’agevolazione:
- per l’anno 2002: 2,61 euro settimanali, pari a 0,43 euro giornalieri;
- per l’anno 2003: 2,67 euro settimanali, pari a 0,45 euro giornalieri.
Allegati ENPALS sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro
In allegato sono riportati due modelli ENPALS relativi all’Area Prestazioni del Servizio Assicurazione I.V.S.
Il primo è un modello per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 44, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo totale o parziale senza il rispetto degli adempimenti previsti per i pensionati lavoratori. Il modello consente al pensionato di chiedere la regolarizzazione dei periodi interessati e prevede il pagamento dell’importo dovuto in unica soluzione oppure nella misura del 30% con rateizzazione del restante 70% in cinque rate trimestrali maggiorate dell’interesse legale del 3%, con facoltà di effettuare personalmente i versamenti oppure di chiedere la trattenuta delle rate sulla pensione mensile.
Il secondo riguarda l’accesso al regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, della legge 289/2002, con schemi dichiarativi e modalità di versamento analoghe, compreso il riferimento al c/c 203640 presso l’ABI 1005 e CAB 03382.
Punti principali
Determinazione della media nazionale e ambito dell’agevolazione
Il decreto ministeriale 14 gennaio 2003 ha fissato al 18,4% la media nazionale 2001 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Sulla base di tale parametro, per l’anno 2002 sono stati individuati gli ambiti territoriali circoscrizionali che superano la media e che consentono alle imprese interessate di fruire dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 407/1990, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
Ambiti territoriali interessati
Le circoscrizioni indicate sono: Liguria, La Spezia; Marche, Ascoli Piceno; Lazio, Roma, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia. La circolare precisa che non sono incluse le circoscrizioni già totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per Colleferro, Pomezia e Rieti l’applicazione vale solo per gli ambiti non ricompresi nei territori dell’art. 1 del citato testo unico.
Soggetti beneficiari e condizioni di spettanza
Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese e non anche agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro. È riferito alle assunzioni con decorrenza nell’anno 2002 e opera per tutta la durata del contratto, anche se il rapporto prosegue oltre il 2002. Per i contratti di formazione di tipologia B, per i quali il beneficio è subordinato alla trasformazione a tempo indeterminato, la circolare ribadisce che conta la data di assunzione e non quella di trasformazione. La possibilità di fruire dello sgravio resta comunque subordinata al possesso delle condizioni previste dalla legge, richiamate in circolare come requisiti di età, titolo di studio e stato di disoccupazione.
Misura dell’agevolazione contributiva
Per le imprese del centro-nord operanti nelle circoscrizioni che superano la media nazionale del 18,4%, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare richiama altresì il fatto che la determinazione delle circoscrizioni rileva anche per altre disposizioni di legge che rinviano ai medesimi parametri territoriali.
Recupero della contribuzione versata e regolarizzazione
Le imprese aventi titolo che devono recuperare la maggiore contribuzione versata dal 1° gennaio 2002 devono regolarizzare le partite contributive pregresse dell’anno 2002 presentando un modello 031/RC1 e un modello 031/CM di variazione riferiti all’intero periodo di recupero. La circolare segnala che analoghe modalità valgono per le denunce già presentate relativamente all’anno 2003.
Compilazione del mod. 031/RC1
Nel modello 031/RC1 occorre indicare il periodo di riferimento, i dati anagrafici completi dell’impresa e barrare la casella che attesta la presentazione a variazione di precedenti denunce. Non devono essere riportati i dati retributivi e contributivi del quadro A; nel quadro B vanno indicati il codice agevolazione CF, il numero dei lavoratori interessati, le giornate lavorate, la retribuzione imponibile, il codice della tabella dell’aliquota contributiva applicata e l’importo della contribuzione non versata. Il totale del quadro B deve essere riportato nel quadro C come importo a credito del datore di lavoro. Nelle comunicazioni impresa va inserita la dicitura relativa all’agevolazione ex art. 8, comma 2, legge 407/1990 e gli estremi del modello F24 utilizzato per il recupero.
Compilazione del mod. 031/CM e versamento F24
Per il mod. 031/CM di variazione la circolare richiede di barrare l’apposita casella, inserire la dicitura relativa al codice CF, indicare il periodo, riportare con i codici previsti i dati già segnalati e quelli nuovi del medesimo lavoratore, utilizzare il codice agevolazione CF e indicare i contributi versati al netto dell’agevolazione. Per il modello F24 si rinvia alle istruzioni contenute nelle circolari n. 18 del 23 maggio 2002 e n. 34 del 24 ottobre 2002.
Importi del contributo apprendisti per il 2002 e 2003
Per la sola assicurazione I.V.S. amministrata dall’Ente, la quota contributiva a carico del datore di lavoro, in misura ridotta corrispondente a quella degli apprendisti, ammonta a 2,61 euro settimanali, pari a 0,43 euro giornalieri per il 2002, e a 2,67 euro settimanali, pari a 0,45 euro giornalieri per il 2003.
Allegati ENPALS su cumulo pensione-redditi da lavoro
Sono allegati due modelli ENPALS. Il primo riguarda la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 44, comma 3, della legge 289/2002, dei periodi in cui il pensionato ha prodotto redditi soggetti al divieto di cumulo totale o parziale senza gli adempimenti previsti: è prevista la possibilità di versamento in unica soluzione oppure nella misura del 30% con rateizzazione del restante 70% in cinque rate trimestrali maggiorate dell’interesse legale del 3%, con facoltà di pagamento diretto o trattenuta sulla pensione. Il secondo riguarda l’accesso al regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, della legge 289/2002, con analoga facoltà di pagamento in unica soluzione o rateizzato e indicazione del versamento sul conto corrente ENPALS dedicato.
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