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Circolare

Circolare numero 30 del 10-2-2003

SOMMARIO: Incentivi in favore dei lavoratori socialmente utili transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione che intraprendono una nuova attività lavorativa. Art. 50, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 50, comma 4, della legge n. 289/2002 per i lavoratori socialmente utili transitoristi a carico del Fondo per l’Occupazione, che possono ottenere in unica soluzione l’assegno ASU anticipato se avviano un’attività autonoma, dipendente, coordinata e continuativa o una cooperativa. Chiarisce inoltre la cumulabilità con l’incentivo di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998 e aggiorna le regole dell’incentivo previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2000 per la stabilizzazione dei LSU con co.co.co., includendo importi, condizioni, durata minima del contratto e integrazione in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato.

Istruzioni su assegno ASU anticipato e incentivi per lavoratori LSU

Assegno ASU anticipato e incentivi per lavoratori LSU

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’attuazione dell’art. 50, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di corresponsione anticipata dell’assegno ASU ai lavoratori socialmente utili transitoristi. Contestualmente chiarisce il coordinamento con l’incentivo per autoimpiego e microimprenditorialità di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998 e aggiorna le indicazioni relative all’incentivo per la stabilizzazione dei LSU mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2000.

Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni dell’art. 50, comma 4, si applicano esclusivamente ai lavoratori LSU transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione. Per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili totalmente finanziate dagli enti utilizzatori resta ferma la disciplina vigente al 31 dicembre 2002.

Sono espressamente esclusi dall’anticipazione dell’assegno ASU i lavoratori socialmente utili transitoristi a carico del Fondo per l’Occupazione che abbiano già maturato, o maturino entro il 31 dicembre 2003, i requisiti per il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia.

Corresponsione anticipata dell’assegno ASU

I lavoratori che continuano a essere impegnati in attività socialmente utili e che mantengono il diritto all’assegno ASU possono chiederne la corresponsione anticipata in unica soluzione per il periodo compreso tra la data della domanda e il 31 dicembre 2003. La finalità dell’anticipazione è consentire l’avvio di:

  • un’attività lavorativa autonoma;
  • un’attività lavorativa dipendente;
  • un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • la partecipazione in cooperativa.

La domanda deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente mediante l’apposito modello allegato, con dichiarazione di responsabilità nella quale l’interessato indichi:

  • la decorrenza dell’attività;
  • la località in cui si svolgerà;
  • la tipologia dell’attività che intende intraprendere.

La Sede deve informare l’interessato che l’accoglimento della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle liste dei lavoratori LSU.

Cumulabilità con l’incentivo per autoimpiego e microimprenditorialità

L’assegno ASU anticipato è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale 21 maggio 1998, riconosciuto ai lavoratori LSU transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o microimprenditorialità.

La circolare precisa che l’incentivo è riconosciuto anche nel caso di avvio di nuove società cooperative, purché il lavoratore vi partecipi in qualità di socio. L’importo dell’incentivo è pari a 9.296,22 euro, corrispondenti a 18 milioni di lire.

Dal 1° gennaio 2003 la domanda per ottenere tale incentivo deve essere presentata alla Sede INPS competente al pagamento dell’assegno ASU, utilizzando il medesimo modello previsto per l’assegno anticipato e seguendo le stesse modalità: dichiarazione di responsabilità, indicazione del tipo di attività, della data di decorrenza e della località di svolgimento.

La circolare segnala inoltre che restano da definire, con successivi chiarimenti ministeriali, le istruzioni per la gestione sia delle nuove domande sia di quelle già pendenti presentate alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Incentivo per la stabilizzazione con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

La nota ministeriale richiamata dalla circolare fornisce nuovi chiarimenti sull’incentivo previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori LSU con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Ministero conferma che tali contratti possono essere stipulati solo con una Pubblica Amministrazione rientrante nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. L’incentivo, il cui importo massimo è di 9.296,22 euro, è riconosciuto a copertura degli oneri contributivi a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro.

In particolare:

  • l’importo da riconoscere corrisponde all’ammontare complessivo dei contributi annualmente posti a carico delle parti per un periodo massimo di 5 anni;
  • la precedente indicazione dei 3 anni deve intendersi superata;
  • l’incentivo può essere corrisposto solo se il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha durata superiore a 12 mesi;
  • tale durata minima è richiesta perché l’incentivo deve determinare la cancellazione definitiva dell’interessato dalle liste dei lavoratori socialmente utili.

La circolare precisa che quanto indicato nella precedente circolare INPS n. 62 del 14 marzo 2001 deve considerarsi modificato alla luce di questi chiarimenti.

Integrazione dell’incentivo in caso di assunzione a tempo indeterminato

La nota ministeriale stabilisce inoltre che, in analogia con quanto previsto per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, qualora una Pubblica Amministrazione assuma a tempo pieno e indeterminato un lavoratore LSU con il quale aveva in precedenza stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, spetta una integrazione dell’incentivo già percepito.

L’integrazione è pari alla differenza tra l’importo massimo di 9.296,22 euro e quanto già erogato a conguaglio della copertura degli oneri contributivi connessi al contratto di co.co.co. Se l’assunzione a tempo indeterminato avviene a tempo parziale, la somma residua da erogare deve essere ridotta proporzionalmente.

Per le stabilizzazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, la circolare precisa che la corresponsione dell’eventuale integrazione dell’incentivo è curata direttamente dall’INPDAP.

Punti principali

Ambito di applicazione dell’art. 50, comma 4, legge n. 289/2002

Le disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori LSU transitoristi già a carico del Fondo per l’Occupazione. Restano esclusi i lavoratori impegnati in attività socialmente utili totalmente finanziate dagli enti utilizzatori, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2002. Sono inoltre tassativamente esclusi i lavoratori transitoristi che abbiano già maturato o maturino entro il 31 dicembre 2003 i requisiti per il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia.

Assegno ASU anticipato

I lavoratori che continuano a svolgere attività socialmente utili e che hanno titolo all’assegno ASU possono chiedere la corresponsione anticipata in unica soluzione della quota spettante dal momento della domanda fino al 31 dicembre 2003, per intraprendere un’attività autonoma, dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o per associarsi in cooperativa. La domanda va presentata alla Sede INPS competente con l’apposito modello e con una dichiarazione di responsabilità che indichi tipo di attività, decorrenza e località. L’accoglimento comporta la cancellazione definitiva dalle liste LSU.

Cumulabilità con l’incentivo per autoimpiego e microimprenditorialità

L’assegno ASU anticipato è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998, riconosciuto ai lavoratori LSU transitoristi che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o microimprenditorialità. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di avvio di nuove società cooperative, se il lavoratore vi partecipa come socio. L’importo è pari a 9.296,22 euro (18 milioni di lire) e, dal 1° gennaio 2003, la domanda va presentata alla Sede INPS competente al pagamento dell’assegno ASU con il medesimo modello e le stesse modalità previste per l’assegno anticipato.

Incentivo ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 81/2000 per co.co.co.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere stipulati solo con una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L’incentivo massimo è di 9.296,22 euro e copre gli oneri contributivi a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro. L’importo corrisponde ai contributi annui complessivamente posti a carico delle parti per un periodo massimo di 5 anni, non più di 3, e può essere riconosciuto solo se il contratto co.co.co. ha durata superiore a 12 mesi, poiché deve determinare la cancellazione definitiva dalle liste LSU.

Integrazione dell’incentivo in caso di successiva stabilizzazione

Se la Pubblica Amministrazione assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore LSU già destinatario di co.co.co., spetta un’integrazione dell’incentivo pari alla differenza tra 9.296,22 euro e quanto già erogato a copertura degli oneri contributivi del contratto co.co.co. In caso di assunzione a tempo indeterminato part-time, l’integrazione va proporzionalmente ridotta. Per le stabilizzazioni operate da amministrazioni pubbliche, la corresponsione dell’eventuale integrazione è curata direttamente dall’INPDAP.

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