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Circolare

Circolare numero 29 del 10-2-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FE.N.A.P.I. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee non pensionistiche, dei contributi associativi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono precisati i trattamenti interessati, le modalità di rilascio e conservazione della delega, i criteri di revoca, le percentuali di contribuzione e i flussi informativi e di versamento tra Sedi INPS, datori di lavoro e organizzazione sindacale. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili, con l’istituzione di specifici conti e le variazioni al piano dei conti.

Convenzione INPS-FE.N.A.P.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche e relative istruzioni contabili

Convenzione INPS-FE.N.A.P.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FE.N.A.P.I. l’8 gennaio 2003, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’accordo consente la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee non pensionistiche, dei contributi associativi sindacali dovuti dagli iscritti alla Federazione.

Ambito di applicazione

La facoltà di versare il contributo sindacale mediante trattenuta riguarda i titolari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione non riguarda la disoccupazione agricola, poiché per tale settore la FE.N.A.P.I. dispone già di una specifica convenzione.

Delega del lavoratore: forma, contenuto e conservazione

Il versamento è subordinato al rilascio di una delega personale e volontaria da parte del titolare della prestazione, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione stessa. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche:

  • il timbro della FE.N.A.P.I.;
  • la firma di un rappresentante dell’organizzazione appositamente autorizzato.

Per la FE.N.A.P.I. è indicato il codice identificativo 1301.

Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alla ritenuta sindacale. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.

Efficacia della delega, revoca e contestazioni

La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e produce effetti sino al pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare la trattenuta.

Per i pagamenti diretti dell’integrazione salariale, se la delega è depositata presso il datore di lavoro, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione dei dati all’INPS secondo le modalità previste.

Se il lavoratore contesta la trattenuta sostenendo di non aver rilasciato delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, ricevuta dal datore di lavoro o direttamente dall’interessato. In tali casi l’organizzazione sindacale deve restituire i contributi già trattenuti.

Misura del contributo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale della prestazione, ed essere uniforme per tutti gli iscritti della stessa organizzazione.

La FE.N.A.P.I. ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 4% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50 sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme e flussi informativi

Le Sedi INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla FE.N.A.P.I. gli importi trattenuti, senza gravami di interessi e al netto delle spese di servizio e delle eventuali trattenute non dovute già versate.

I versamenti avvengono:

  • entro la fine del mese successivo a quello del pagamento, per le prestazioni pagate direttamente dall’Istituto;
  • nel mese successivo alla restituzione della documentazione relativa al pagamento, per le prestazioni pagate tramite aziende.

Il pagamento avviene mediante bonifico su apposito conto corrente bancario indicato dalla FE.N.A.P.I. Le Sedi INPS inviano inoltre alla Federazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi.

La circolare indica anche i riferimenti bancari comunicati dall’organizzazione e segnala che la Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni renderà disponibili, con messaggi separati per ciascuna procedura di pagamento, i nuovi programmi e le modalità operative.

Oneri del servizio e responsabilità

Il costo del servizio di esazione è stato fissato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002, in 0,60 euro per gestione delega per singola prestazione. La FE.N.A.P.I. accetta eventuali variazioni dei costi stabilite dall’INPS e sopporta, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere anche fiscale derivante dalla convenzione.

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo e resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. In particolare, nelle controversie sulla validità o regolarità della delega, la FE.N.A.P.I. deve rimborsare l’interessato della ritenuta operata e risarcire l’Istituto per eventuali effetti negativi; inoltre, deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità o all’applicazione della convenzione.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei relativi riversamenti alla FE.N.A.P.I. vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/102: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/102: accreditamento alla FE.N.A.P.I. dei contributi trattenuti;
  • GPA 11/102: rilevazione del debito verso la FE.N.A.P.I.

I pagamenti all’organizzazione devono essere imputati in dare del conto GPA 11/102, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso vanno imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. In allegato sono riportate le variazioni al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei conti GPA 11/102, GPA 25/102 e GPA 35/102.

Punti principali

Convenzione e finalità

Il 8 gennaio 2003 INPS e FE.N.A.P.I. hanno sottoscritto una convenzione, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per consentire la riscossione dei contributi associativi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche. La circolare ne dà attuazione e ne riepiloga le principali regole operative e contabili.

Prestazioni interessate e ambito applicativo

La trattenuta può essere effettuata sulle indennità di mobilità, sui trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sui sussidi per lavori socialmente utili. Restano esclusi i trattamenti di disoccupazione agricola, poiché per tale tipologia la FE.N.A.P.I. risulta già titolare di altra convenzione.

Delega del lavoratore e requisiti formali

Il versamento dei contributi avviene tramite delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della prestazione, contenuta nel modello INPS di domanda. La delega deve riportare anche il timbro dell’organizzazione e la firma di un rappresentante autorizzato; per la FE.N.A.P.I. è previsto il codice identificativo 1301. Nei casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve trasmettere i dati delle deleghe contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto e conservarne gli originali.

Revoca, efficacia e contestazioni

La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e ha efficacia fino al pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace oltre l’anno, la revoca o una nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega. Se il lavoratore contesta la trattenuta affermando di non aver rilasciato delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’organizzazione sindacale deve restituire gli importi trattenuti.

Misura del contributo e percentuali applicate

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. La FE.N.A.P.I. ha comunicato le seguenti percentuali: 4% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50 sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Versamenti, elenchi e rapporti finanziari

Le Sedi INPS liquidatrici versano alla FE.N.A.P.I. gli importi trattenuti, al netto delle spese di esazione e delle eventuali trattenute non dovute già versate, tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’organizzazione. I versamenti avvengono entro la fine del mese successivo al pagamento per le prestazioni pagate direttamente dall’Istituto, oppure nel mese successivo alla restituzione della documentazione per le prestazioni pagate tramite aziende. Le Sedi trasmettono alla FE.N.A.P.I. gli elenchi nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti.

Oneri del servizio e responsabilità

Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per gestione delega per singola prestazione, determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Tale costo, insieme a ogni altro eventuale onere anche fiscale, è a carico della FE.N.A.P.I. L’INPS è esonerato da responsabilità per le controversie tra lavoratori e organizzazione sindacale, inclusi i casi di contestazione sulla validità della delega; l’organizzazione si impegna a rimborsare i lavoratori e a tenere indenne l’Istituto.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/102 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/102 per l’accreditamento alla FE.N.A.P.I. e GPA 11/102 per il debito verso l’organizzazione. I pagamenti alla FE.N.A.P.I. vanno imputati in dare del conto GPA 11/102, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. Le spese di esazione e l’IVA relativa vanno imputate ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. La circolare rinvia per ulteriori aspetti alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992 e riporta in allegato le nuove denominazioni dei conti.

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