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Circolare

Circolare numero 33 del 11-2-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 407/1990 ai contratti di formazione e lavoro stipulati nel 2002 nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale. Indica le circoscrizioni interessate, precisa le esclusioni e le limitazioni per i territori del Mezzogiorno, richiama le condizioni per la piena agevolazione e disciplina le modalità operative di codifica, versamento e recupero dei contributi versati in eccedenza.

Contratti di formazione e lavoro: circolazione del decreto 14 gennaio 2003 sulle circoscrizioni agevolate per il 2002

Contratti di formazione e lavoro: circoscrizioni agevolate per l’anno 2002

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.M. 14 gennaio 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, con riferimento all’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990. L’individuazione delle circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale rileva ai fini della determinazione della contribuzione datoriale dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti.

Presupposto normativo e ratio dell’intervento

Il decreto ministeriale prende a riferimento il rapporto medio nazionale per l’anno 2001, individuato nella misura del 18,4%, e determina per l’anno 2002 gli ambiti territoriali circoscrizionali che superano tale soglia. La circolare chiarisce che tale elenco è rilevante per i contratti di formazione e lavoro, in quanto la legge n. 407/1990 prevede, per le imprese operanti in tali circoscrizioni, la riduzione della quota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura fissa prevista per gli apprendisti.

Circoscrizioni interessate dall’agevolazione

Le circoscrizioni indicate dal decreto come superiori alla media nazionale sono le seguenti:

  • Liguria: La Spezia (18,8%);
  • Marche: Ascoli Piceno (19,5%);
  • Lazio: Roma (23,9%), Civitavecchia (23,8%), Colleferro (25,3%), Frascati (28,9%), Monterotondo (25,5%), Pomezia (26,5%), Tivoli (27,6%), Rieti (27,1%), Poggio Mirteto (26,4%), Viterbo (22,4%), Civita Castellana (20,6%), Tarquinia (27,3%).

La circolare specifica che nell’elencazione non compaiono le circoscrizioni interamente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 218/1978.

Limitazioni territoriali

Per le circoscrizioni di Colleferro, Pomezia e Rieti l’applicazione della disciplina agevolativa è limitata ai soli ambiti non ricompresi nei territori di cui al testo unico sul Mezzogiorno. Il richiamo al D.P.R. n. 218/1978 serve quindi a delimitare con precisione l’ambito territoriale effettivamente agevolabile.

Soggetti destinatari e periodo di applicazione

La circolare ribadisce che i destinatari dell’agevolazione sono esclusivamente le imprese. Restano quindi esclusi gli altri datori di lavoro che pure possono essere ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.

L’agevolazione:

  • riguarda i CFL stipulati nell’anno 2002;
  • si applica per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza interviene in un anno successivo;
  • per i contratti di formazione di tipologia B deve essere riferita alla data di assunzione e non a quella di trasformazione del rapporto.

Condizioni per la piena agevolazione

La piena fruizione del beneficio è subordinata alle condizioni, tra loro alternative, richiamate dalla circolare e dalla normativa europea recepita dal Ministero del lavoro. Le condizioni richiamate sono:

  • età del lavoratore, variabile in relazione al titolo di studio;
  • stato di disoccupazione;
  • trasformazione del rapporto in tempo indeterminato con incremento della forza aziendale;
  • fruizione nel rispetto della disciplina degli aiuti minori (de minimis).

La circolare rinvia, per i criteri applicativi, alle circolari n. 85 del 9 aprile 2001 e n. 133 del 3 luglio 2001.

Adempimenti operativi e recupero delle somme versate in eccedenza

Le posizioni contributive delle imprese interessate devono essere identificate con il codice di autorizzazione �Y". Per il versamento della contribuzione si utilizzano le consuete modalità operative, indicate come C.T.C. 53 - B53 - Z53.

Il recupero delle differenze contributive già versate in eccedenza per i mesi decorsi deve essere effettuato dalle imprese interessate, al netto della quota di contribuzione a loro carico, secondo le modalità già in uso, mediante una delle denunce contributive con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Richiamo agli importi del contributo apprendisti

In nota la circolare riporta i contributi fissi settimanali per gli apprendisti, richiamati quale parametro della misura agevolata:

  • anno 2002: euro 2,65 senza INAIL e euro 2,75 con INAIL;
  • anno 2003: euro 2,72 senza INAIL e euro 2,81 con INAIL.

Questi importi servono a definire la quota contributiva fissa dovuta dai datori di lavoro per i CFL nelle circoscrizioni agevolate.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare recepisce il D.M. 14 gennaio 2003, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2003, che individua per l’anno 2002 gli ambiti territoriali circoscrizionali con rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Il provvedimento rileva ai fini dell’agevolazione contributiva prevista per i contratti di formazione e lavoro dall’art. 8, comma 2, della legge 407/1990.

Regime contributivo applicabile

Per le imprese operanti nelle circoscrizioni individuate dal decreto, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. La circolare richiama inoltre che il diritto alla piena agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni fissate dalla Commissione UE e recepite dal Ministero del lavoro.

Circoscrizioni interessate

Le circoscrizioni riportate come aventi rapporto superiore alla media nazionale sono: La Spezia (18,8), Ascoli Piceno (19,5), Roma (23,9), Civitavecchia (23,8), Colleferro (25,3), Frascati (28,9), Monterotondo (25,5), Pomezia (26,5), Tivoli (27,6), Rieti (27,1), Poggio Mirteto (26,4), Viterbo (22,4), Civita Castellana (20,6), Tarquinia (27,3).

Esclusioni e ambiti territoriali particolari

Sono escluse dall’elencazione le circoscrizioni totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del D.P.R. 218/1978. Per Colleferro, Pomezia e Rieti la circolare precisa che le disposizioni si applicano solo agli ambiti non compresi nei territori richiamati dal testo unico sul Mezzogiorno.

Soggetti beneficiari e ambito temporale

I destinatari dell’agevolazione sono esclusivamente le imprese, non gli altri datori di lavoro ammessi alla stipula di CFL. L’agevolazione riguarda i contratti di formazione e lavoro stipulati nell’anno 2002 e si applica per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza avviene in un anno successivo. Per i contratti di formazione di tipologia B si deve guardare alla data di assunzione e non a quella di trasformazione del rapporto.

Condizioni per la piena agevolazione

La circolare richiama le condizioni alternative che possono legittimare la piena agevolazione: età del lavoratore in relazione al titolo di studio, stato di disoccupazione, trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con incremento della forza aziendale, oppure fruizione nel rispetto del regime de minimis. Viene rinviato alle circolari n. 85/2001 e n. 133/2001 per i relativi criteri.

Modalità operative, codifica e recupero contributi

Le posizioni contributive delle imprese interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 5Y. Il versamento della contribuzione segue le ordinarie modalità (C.T.C. 53 - B53 - Z53). Le differenze contributive versate in eccedenza per i mesi trascorsi devono essere recuperate, al netto della quota a carico del lavoratore, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Dati richiamati sugli importi degli apprendisti

In nota sono riportati gli importi del contributo apprendisti per il 2002 e il 2003: per il 2002, euro 2,65 settimanali senza INAIL ed euro 2,75 con INAIL; per il 2003, euro 2,72 senza INAIL ed euro 2,81 con INAIL. Tali importi sono richiamati per definire la misura fissa applicabile ai CFL nelle circoscrizioni agevolate.

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