Circolare numero 34 del 11-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la contribuzione dovuta per il 2003 da artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Definisce minimale di reddito, aliquote IVS, contributi minimi e massimi, contributo di maternit e0, regole per il saldo e per i collaboratori, oltre alle principali agevolazioni per pensionati e soggetti giovani iscritti in determinati periodi. Indica inoltre termini e modalit e0 di versamento tramite modello F24.
Contribuzione 2003 per artigiani ed esercenti attivit e0 commerciali
Artigiani ed esercenti attivit�e0 commerciali: contribuzione per l'anno 2003
La circolare disciplina la contribuzione dovuta per il 2003 dagli artigiani e dagli esercenti attivit�e0 commerciali iscritti alle relative gestioni INPS. Vengono definite le basi di calcolo, le aliquote applicabili, i contributi minimi e massimi, le agevolazioni contributive e le modalit�e0 di versamento.
Misura dei contributi sul minimale di reddito
Per l'anno 2003 il reddito minimo annuo da considerare ai fini del contributo IVS �e8 pari a euro 12.590,00. Tale importo deriva dall'applicazione del minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1�b0 gennaio 2003, pari a euro 38,20, moltiplicato per 312 e incrementato di euro 671,39 ai sensi della normativa richiamata.
Sul minimale si applicano le seguenti aliquote:
- Artigiani: 16,80% per titolari di qualunque et�e0 e collaboratori di et�e0 superiore a 21 anni; 13,80% per collaboratori di et�e0 non superiore a 21 anni.
- Commercianti: 17,19% per titolari di qualunque et�e0 e collaboratori di et�e0 superiore a 21 anni; 14,19% per collaboratori di et�e0 non superiore a 21 anni.
La riduzione per i collaboratori under 21 si applica fino al mese in cui compiono 21 anni. I contributi minimi annui risultano pari a:
- Artigiani: euro 2.115,12 per titolari e collaboratori over 21; euro 1.737,42 per collaboratori fino a 21 anni.
- Commercianti: euro 2.164,22 per titolari e collaboratori over 21; euro 1.786,52 per collaboratori fino a 21 anni.
Per periodi inferiori all'anno, gli importi sono rapportati a mese:
- Artigiani: euro 176,26 e euro 144,79 mensili;
- Commercianti: euro 180,35 e euro 148,88 mensili.
La circolare precisa che reddito e contributo minimo vanno riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell'impresa.
Contributi sul reddito eccedente il minimale
Il contributo 2003 �e8 dovuto anche sulla parte di reddito d'impresa prodotta nel 2002 eccedente il minimale di euro 12.590,00. Le aliquote sono differenziate in due scaglioni, fino a euro 36.959,00 e oltre tale importo fino al massimale di euro 61.598,00:
- Artigiani: 16,80% fino a euro 36.959,00 e 17,80% oltre tale soglia;
- Commercianti: 17,19% fino a euro 36.959,00 e 18,19% oltre tale soglia.
Per i collaboratori di et�e0 non superiore a 21 anni, le aliquote sono ridotte rispettivamente al:
- 13,80% e 14,80% per gli artigiani;
- 14,19% e 15,19% per i commercianti.
Per i commercianti, le aliquote comprendono gli aumenti previsti dalla normativa richiamata, inclusa l'aliquota dello 0,09% ripristinata per il periodo 1�b0 gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. L'aumento di un punto percentuale per i redditi superiori a euro 36.959,00 annui deriva dalla legge n. 438/1992.
Il contributo su reddito eccedente il minimale, sommato a quello sul minimale, costituisce un acconto sulle somme dovute sulla totalit�e0 dei redditi d'impresa prodotti nel 2003.
Reddito imponibile massimo e limiti contributivi
La circolare richiama il massimale di reddito annuo oltre il quale la contribuzione IVS non �e8 pi�f9 dovuta oltre i limiti fissati dalla legge. Per il 2003 il massimale �e8 pari a euro 61.598,00, risultante da euro 36.959,00 pi�f9 euro 24.639,00.
I contributi massimi annui sono indicati come segue:
- Artigiani: euro 10.594,85 per titolari e collaboratori over 21; euro 8.746,91 per collaboratori fino a 21 anni.
- Commercianti: euro 10.835,09 per titolari e collaboratori over 21; euro 8.987,15 per collaboratori fino a 21 anni.
In caso di periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale va rapportato a mese. Gli importi massimi mensili sono:
- Artigiani: euro 882,90 con aliquote ordinarie; euro 728,91 con aliquote ridotte.
- Commercianti: euro 902,92 con aliquote ordinarie; euro 748,93 con aliquote ridotte.
La circolare sottolinea che tali massimali sono individuali e vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell'impresa, non all'impresa nel suo complesso.
Per i lavoratori privi di anzianit�e0 contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2003 �e8 pari a euro 80.391,00. La circolare elenca inoltre i massimali previsti per gli anni precedenti.
Contribuzione a saldo e criteri di calcolo
Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo IVS degli artigiani e commercianti:
- si calcola sulla totalit�e0 dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, e non pi�f9 solo su quello derivante dall'attivit�e0 che ha dato titolo all'iscrizione;
- si rapporta ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce, quindi per il 2003 ai redditi 2003, da dichiarare al fisco nel 2004.
Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio gi�e0 versati �e8 inferiore al dovuto sul reddito complessivo 2003, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare chiarisce che i redditi da considerare sono quelli d'impresa propriamente detti, ai sensi del TUIR, nonch�e9 quelli considerati tali dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico. In presenza di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e a saldo vanno calcolati sulla differenza tra il reddito negativo e quello positivo.
Imprese con collaboratori e soci di S.r.l.
Quando il titolare si avvale di familiari collaboratori, la contribuzione eccedente il minimale va determinata in modo diverso a seconda della struttura dell'impresa:
- Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi del titolare sia quelli dei collaboratori si calcolano tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
- Aziende non costituite in impresa familiare: il titolare pu�f2 attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite ai collaboratori non pu�f2 superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi si calcolano sulla quota attribuita a ciascuno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile �e8 costituita dalla quota di reddito d'impresa della societ�e0 attribuita al socio in base alla partecipazione agli utili, indipendentemente dagli accantonamenti a riserva o dalla distribuzione effettiva, nei limiti dei massimali applicabili.
Contribuzione per maternit�e0 e disciplina degli affittacamere
Il contributo per le prestazioni di maternit�e0, in base alla normativa richiamata, �e8 fissato in euro 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento in emissione, tale importo �e8 stato sommato alla contribuzione IVS sul minimale di reddito.
Per gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti, non opera il minimale annuo di reddito. Essi sono tenuti al solo versamento dei contributi IVS a percentuale sull'effettivo reddito, maggiorati del contributo di maternit�e0 pari a euro 0,62 mensili.
Agevolazioni contributive
La circolare conferma, anche per il 2003, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti gi�e0 pensionati presso le gestioni INPS e con pi�f9 di 65 anni di et�e0, ai sensi dell'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. Per l'individuazione dei soggetti aventi diritto e per i chiarimenti operativi, vengono richiamate precedenti circolari INPS.
Viene inoltre confermata l'agevolazione prevista per i soggetti di et�e0 inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti nel periodo dal 1�b0 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001: per i tre anni successivi all'iscrizione hanno diritto a uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente. Nessuna agevolazione spetta ai soggetti iscritti o iscrivendi dopo il 31 dicembre 2001.
Termini e modalit�e0 di versamento
I contributi per l'anno 2003 devono essere versati tramite modello F24.
Le scadenze per il versamento dei contributi sul minimale sono:
- 16 maggio 2003;
- 16 agosto 2003;
- 16 novembre 2003;
- 16 febbraio 2004.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento al saldo 2002 e ai due acconti 2003.
Indicazioni finali
La circolare ribadisce che il calcolo contributivo va riferito al singolo soggetto operante nell'impresa e che le diverse aliquote, minimi, massimali e agevolazioni vanno applicati secondo la posizione del titolare, dei collaboratori e degli eventuali soci di S.r.l., nei limiti e con le modalit�e0 previsti dalla normativa richiamata.
Punti principali
Misura dei contributi IVS sul minimale di reddito
Per il 2003 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS e8 pari a euro 12.590,00. Su tale base si applicano le aliquote previste per artigiani e commercianti, differenziate tra titolari/collaboratori oltre i 21 anni e collaboratori fino a 21 anni. La circolare riporta anche i contributi minimi annui e mensili conseguenti, riferiti a ciascun soggetto operante nell'impresa.
Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo 2003 si applica ai redditi d'impresa prodotti nel 2002 per la parte eccedente il minimale di euro 12.590,00, con aliquote diverse entro il limite di euro 36.959,00 e oltre tale soglia fino al massimale. Per i commercianti le aliquote includono gli aumenti previsti dalla normativa richiamata. Il contributo cosiddetto a conguaglio, sommato a quello sul minimale, costituisce acconto sui contributi dovuti sulla totalit e0 dei redditi d'impresa prodotti nel 2003.
Reddito imponibile massimo e contributo massimo
Per il 2003 il massimale di reddito annuo soggetto a contribuzione IVS e8 pari a euro 61.598,00, ottenuto sommando euro 36.959,00 e euro 24.639,00. La circolare indica i contributi massimi annui e mensili per artigiani e commercianti, distinti tra aliquote ordinarie e ridotte per i collaboratori fino a 21 anni. Precisa inoltre che i massimali sono individuali e non globali, e riporta il massimale per i lavoratori privi di anzianit e0 contributiva iscritti dal 1996 in avanti, pari a euro 80.391,00 per il 2003.
Contribuzione a saldo e criteri di calcolo
L'eventuale differenza tra contributi versati sul minimale e contributi dovuti sulla totalit e0 dei redditi d'impresa del 2003 deve essere corrisposta a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. La circolare chiarisce che i redditi considerati sono quelli d'impresa ai fini fiscali, anche in presenza di redditi di segno opposto, nel qual caso il calcolo va effettuato sulla differenza tra reddito positivo e negativo.
Imprese con collaboratori e soci di S.r.l.
Se l'attivit e0 coinvolge familiari collaboratori, la determinazione della contribuzione eccedente il minimale varia a seconda che si tratti di impresa familiare legalmente costituita o di azienda non costituita in impresa familiare. Nel primo caso si considera la quota di reddito fiscalmente attribuita a ciascuno; nel secondo il titolare pu f2 attribuire quote ai collaboratori, ma il totale non pu f2 superare il 49% del reddito globale. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile e8 la quota di reddito d'impresa della societ e0 imputata al socio in proporzione alla partecipazione agli utili.
Contribuzione per la maternit e0 e affittacamere
Il contributo per le prestazioni di maternit e0 e8 fissato in euro 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto. Per gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti non si applica il minimale annuo di reddito: essi versano solo la contribuzione IVS a percentuale sull'effettivo reddito, maggiorata del contributo di maternit e0.
Agevolazioni contributive
Per il 2003 continua la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti gi e0 pensionati presso gestioni INPS e con pi f9 di 65 anni, secondo la normativa e i chiarimenti richiamati. Restano inoltre valide le agevolazioni per i soggetti di et e0 inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alle gestioni speciali nel periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001: per tre anni dall'iscrizione hanno diritto a uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente. Nessuna agevolazione spetta a chi si iscrive dopo il 31 dicembre 2001.
Termini e modalit e0 di pagamento
I contributi devono essere versati con modello F24. Le quattro rate sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2003 e 16 febbraio 2004. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento a saldo 2002, primo acconto 2003 e secondo acconto 2003.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 feb 2003Circolare numero 08 del 11-02-2003 enpals
- Circolare · 11 feb 2003Circolare numero 32 del 11-2-2003
- Circolare · 11 feb 2003Circolare numero 33 del 11-2-2003
- Circolare · 10 feb 2003Circolare numero 28 del 10-2-2003
- Circolare · 10 feb 2003Circolare numero 29 del 10-2-2003
- Circolare · 10 feb 2003Circolare numero 30 del 10-2-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →