Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 28 del 10-2-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione tra INPS e FAP ACLI per la trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni, richiamando i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e revoca della delega, i tempi di efficacia, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le istruzioni contabili. Sono inoltre indicati il codice INPS della FAP ACLI e le variazioni al piano dei conti per la rilevazione delle trattenute su pensioni dell’anno in corso e di anni precedenti.

Convenzione INPS-FAP ACLI per la riscossione dei contributi associativi su pensione e istruzioni contabili

Convenzione INPS-FAP ACLI per la riscossione dei contributi associativi su pensione

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Vengono fornite istruzioni operative, contabili e organizzative, con particolare attenzione alle deleghe, alle revoche, ai flussi finanziari e alla contabilizzazione delle trattenute.

Soggetti ammessi al servizio

La convenzione si applica ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.

La circolare precisa che la disciplina non si estende ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies richiede che il trattamento derivi da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante delega compilata sul testo predisposto dall’INPS, che deve indicare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal pensionato,
  • controfirmata dal responsabile locale FAP ACLI,
  • munita del timbro dell’organizzazione.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati FAP ACLI abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.

Decorrenza delle deleghe e delle revoche

Per i soggetti già titolari di pensione, la delega acquisisce efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. La stessa regola vale per la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione o alla ricezione da parte della sede.

La circolare chiarisce inoltre che:

  • la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza del trattamento;
  • la delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca;
  • in presenza di più deleghe rilasciate a diverse organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente;
  • la presentazione di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente.

Per le revoche trasmesse direttamente dal pensionato all’INPS, la circolare evidenzia una modifica rispetto alle convenzioni precedenti: la sede non deve più avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima di acquisire la revoca.

Trasmissione degli elenchi e controlli periodici

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve consegnare alla struttura locale FAP ACLI:

  • l’elenco delle deleghe attivate e non attivate riferite al trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non operative;
  • l’elenco delle deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione;
  • l’elenco delle revoche ricevute.

Le deleghe controfirmate e accompagnate dall’elenco in duplice copia costituiscono prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

I rapporti finanziari con la FAP ACLI sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale.

La convenzione prevede:

  • acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute sulle pensioni in pagamento;
  • fino alla disponibilità dei dati necessari, e comunque non oltre aprile, un criterio provvisorio di calcolo pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per perequazione automatica;
  • corresponsione degli acconti con valuta il giorno 7 di ciascun mese, o il primo giorno bancabile successivo.

Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale sulle trattenute operate nel primo pagamento e nei pagamenti successivi dell’anno di liquidazione. L’importo è determinato riducendo del 3% le trattenute calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. Le modalità operative e i mesi di pagamento degli acconti saranno stabiliti con apposito atto tra Direzione Generale INPS e FAP ACLI.

I conguagli tra acconti e trattenute effettive devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi o altri oneri. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili pari almeno al 97% del totale delle pensioni in pagamento, si può procedere a conguagli sulla base di tali dati, con successiva rideterminazione.

Costi del servizio

I costi di esazione del contributo sindacale, determinati con delibera n. 39 del 5 febbraio 2002, sono così fissati:

  • acquisizione delega: euro 0,35;
  • gestione delega: euro 0,02;
  • cancellazione delega: euro 2,01;
  • variazione delega: euro 2,54.

La FAP ACLI accetta ogni eventuale variazione dei costi stabilita dall’INPS e sopporta, oltre alle spese, ogni altro onere anche fiscale inerente la convenzione.

Responsabilità e rapporti locali

L’INPS è estraneo ai rapporti tra i pensionati e la FAP ACLI. La Federazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga a rifondere eventuali effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità della delega.

I rapporti a livello locale sono gestiti dal responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti FAP ACLI devono fare riferimento per eventuali problematiche. Le questioni non risolvibili localmente devono essere sottoposte alla Direzione Generale e alle strutture nazionali della Federazione.

Codice INPS, banca dati e istruzioni contabili

Alla FAP ACLI è attribuito il codice INPS A5. L’INPS mette inoltre a disposizione delle organizzazioni convenzionate una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la sola parte di competenza dell’organizzazione, con dati relativi a nuove deleghe, revoche ed eventuali eliminazioni, nel rispetto delle autorizzazioni e delle regole di sicurezza e privacy.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti due conti:

  • GPA 25/101: contributi sindacali trattenuti per conto della FAP ACLI sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/101: contributi sindacali trattenuti per conto della FAP ACLI sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data della stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2004. Alla scadenza si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

Punti principali

Ambito soggettivo della convenzione

Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La circolare chiarisce espressamente che l’art. 23-octies non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Rilascio della delega e adempimenti formali

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto e deve indicare la misura del contributo, oltre alle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. La delega deve essere controfirmata dal responsabile locale della FAP ACLI; i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle sedi periferiche INPS dalle strutture locali o centrali della Federazione.

Decorrenza, acquisizione e revoca della delega

Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS competente. La revoca segue la stessa decorrenza: produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione o alla ricezione da parte dell’INPS. Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a diverse organizzazioni sindacali, è valida la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tal caso prevale la delega successiva. La nuova delega non costituisce revoca implicita di quella precedente. In caso di revoca pervenuta direttamente all’INPS, la circolare segnala che non è più obbligatorio avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca.

Comunicazioni periodiche alle strutture FAP ACLI

Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ogni sede periferica deve consegnare alla struttura locale FAP ACLI l’elenco delle deleghe attivate e non attivate del trimestre precedente, con l’indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non operative, l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione e l’elenco delle revoche presentate.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% per gli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% per la parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo; 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, costi e rimesse

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e FAP ACLI. La convenzione prevede acconti mensili pari al 97% delle trattenute sulle pensioni in pagamento, con regole provvisorie fino alla disponibilità dei dati e comunque non oltre aprile; per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale, ridotto del 3% rispetto alle trattenute teoriche. I conguagli devono avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo possibilità di anticipazione sulla base di rilevazioni contabili pari almeno al 97% del totale. I costi del servizio sono fissati in euro 0,35 per acquisizione delega, euro 0,02 per gestione delega, euro 2,01 per cancellazione delega ed euro 2,54 per variazione delega, con accollo alla FAP ACLI di ogni eventuale ulteriore onere anche fiscale.

Esclusione di responsabilità e rapporti locali

La FAP ACLI esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale; in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Federazione si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi. A livello locale i rapporti sono affidati al responsabile dei rapporti con l’utenza, mentre le questioni non risolte devono essere sottoposte alla Direzione Generale e alle strutture nazionali della FAP ACLI.

Codice INPS, banca dati e piano dei conti

Alla FAP ACLI è attribuito il codice INPS A5. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/101, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/101, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. È inoltre prevista la messa a disposizione di una banca dati delle deleghe sindacali consultabile dall’organizzazione per la sola parte di propria competenza, nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme di sicurezza sulla privacy.

Durata della convenzione

La convenzione decorre dalla data della stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2004; si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio salvo disdetta con raccomandata A/R da inviare entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.