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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13029/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società cessionaria del credito per il recupero di somme dovute in forza di un rapporto di conto corrente bancario. In appello, il debito posto a carico solidale dei correntisti era stato ridotto a euro 8.947,85 oltre interessi convenzionali, mentre era stato rigettato l’appello incidentale della banca. La ricorrente per cassazione ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 644 c.p., 2 l. n. 108/1996 e 1815 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente considerato, ai fini della verifica dell’usura, il TAE/TEG comprensivo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, invece del solo TAN pattuito. Ha dedotto che anatocismo e capitalizzazione non coincidono, che gli interessi capitalizzati diventano capitale e non costo periodico, e che pertanto non sarebbero computabili nel tasso effettivo ai fini del superamento della soglia usuraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., ritenendo di dover dare continuità all’orientamento secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pur se legittimamente pattuita, va inclusa tra le voci rilevanti per la verifica del superamento del tasso soglia, poiché costituisce comunque un costo del credito. Ha inoltre confermato l’indirizzo secondo cui, nella verifica dell’usurarietà nei rapporti bancari con capitalizzazione legittima, non è corretta una metodologia di calcolo del TEG basata sul raffronto tra interessi maturati e capitale depurato dagli interessi capitalizzati. Nessuna pronuncia sulle spese, perché le altre parti erano rimaste intimate. È stato anche dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per censurare l’errore di diritto denunciato

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto conforme a orientamenti di legittimità consolidati

  • art. 644 c.p.

    norma richiamata in relazione alla disciplina dell’usura nei rapporti di credito

  • art. 2 L. 108/1996

    richiamata quale disposizione del sistema antiusura rilevante per la determinazione del tasso soglia

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in tema di nullità della pattuizione degli interessi usurari nei rapporti di finanziamento

  • art. 120, comma 2, t.u.b.

    considerato nel testo anteriore alla modifica del 2013, come base della legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamata come fonte che legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 1, comma 629, l. n. 147/2013

    citato per indicare la modifica successiva dell’art. 120, comma 2, t.u.b.

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, se legittimamente pattuita, costituisce comunque un costo del credito e deve essere considerata nella verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
  • Ai fini del giudizio di usurarietà non è corretta una metodologia di calcolo del TEG che depuri il capitale dagli interessi già capitalizzati, perché tale impostazione non rappresenta correttamente l’andamento del rapporto bancario con capitalizzazione legittima.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sul punto, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione della capitalizzazione ai fini dell’usura può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieUsura bancariaConto correnteRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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