Cassazione Civile, Sentenza n. 8902/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza del Tribunale di Matera n. 58/2018 che li aveva ritenuti responsabili, in via concorsuale, dei danni da infiltrazioni nell'immobile del Di Biase, per avere ostruito il foro di scolo delle acque dopo la divisione del terrazzo originario (con conseguente ristagno sulle parti di Pistoia e propagazione delle infiltrazioni). In particolare deducevano: 1) ultravpetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice ritenuto sussistente una "servitù di scolo" a loro carico; 2) omesso esame di fatti decisivi (esito transattivo di controversia possessoria e contenuto dell'atto pubblico di acquisto/nota di trascrizione) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 320 c.p.c. per ammissione tardiva della prova testimoniale; 4) violazione delle norme sul contributo e parametri di liquidazione degli onorari (D.M. 55/2014) e contestazione del quantum delle spese di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione a tutti i motivi. Ha ritenuto che il Tribunale di Matera non abbia deciso su un'actio confessoria di servitù ma abbia correttamente qualificato i fatti come accertamento delle cause delle infiltrazioni e della responsabilità dei ricorrenti per avere ostruito il sistema di smaltimento delle acque risultante dalla situazione post-divisione. Ha ritenuto irrilevanti o non decisivi gli elementi indicati dai ricorrenti (transazione possessoria, forma della nota di trascrizione) e confermato il valore probatorio dell'accertamento tecnico preventivo (ATP). Ha inoltre rigettato le censure sulla ammissione della testimonianza poiché la decisione di merito non si è fondata su quella prova, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sul quantum delle spese per carenza di specificità e per la valutazione prudente rimessa al giudice. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare ultravpetizione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata pronuncia oltre le domande perché il Tribunale ha solo qualificato i fatti e accertato responsabilità per danni, non ha pronunciato actio confessoria sulla servitù
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Norma di riferimento per il motivo relativo a violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché i ricorrenti non hanno compreso la ratio decidendi
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che i fatti indicati non fossero decisivi o rilevanti per la posizione giuridica fatta valere dall'attore terzo (Di Biase) e che la valutazione delle prove tecniche rientrasse nel merito
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Invocato con riguardo alla presunta violazione delle norme sul procedimento probatorio (art. 320 c.p.c. e ammissione testimoniale); la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la decisione di merito non si è fondata sulla testimonianza contestata
art. 320 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per criticare l'ammissione tardiva della prova testimoniale; la Corte ha osservato che l'appello non ha fondato la decisione su tale prova, ma sull'ATP e sugli atti di divisione e lavori
D.M. n. 55/2014 art. 4 e allegato unico
Invocato per contestare la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specifica quanto al superamento dei parametri massimi, lasciando al prudente apprezzamento del giudice di merito la liquidazione entro massimali
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate in ordine all'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte ordina l'applicazione con vincolo solidale tra ricorrenti
art. 378 c.p.c.
Citato per l'avviso che le parti hanno depositato memorie; rilevanza procedurale ma non decisiva per le censure di merito
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 4782/2020 e n. 6110/2021)
Richiamate per il principio per cui il giudice di merito può liquidare onorari superiori ai valori medi purché entro i massimi e con adeguata motivazione; i ricorrenti non hanno specificato il parametro massimo contestato
Massime di principio
- L'accertamento tecnico preventivo (ATP) ha forte peso probatorio: le risultanze tecniche acquisite in ATP possono costituire base decisiva per l'accertamento della responsabilità in caso di danni da infiltrazioni.
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. esistenza di obblighi di manutenzione o di servitù 'per destinazione') può essere dominante rispetto alla invocazione di una specifica actio confessoria; non ogni riferimento a una servitù costituisce ultravpetizione se il giudice si limita a valutare la causa del danno.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e puntuali; contestare la liquidazione delle spese richiede indicazione dei parametri massimi superati, non il solo riferimento ai valori medi.
- L'omesso esame di fatti decisivi è rilevante solo se tali fatti sono realmente determinanti per la decisione; transazioni o vicende tra le parti non sempre incidono sulla posizione di terzi che hanno autonomi diritti azionabili.
- La ammissione tardiva di prove processuali (es. testimonianze) è sindacabile in Cassazione solo se la decisione di merito si è effettivamente fondata su quelle prove e sussistono i profili di illegittimità procedurale rilevanti.
- In caso di divisione di proprietà con mantenimento di servitù o con elementi strutturali comuni (es. foro di scolo), chi acquista una porzione gravata dal sistema di smaltimento comune ha l'obbligo di garantire il regolare funzionamento: l'ostruzione che provoca danni a terzi può integrare una responsabilità risarcitoria.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito tecnico: le valutazioni tecniche del giudice di merito, debitamente motivate e basate su perizia o ATP, sono difficilmente ribaltabili in sede di legittimità.
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