Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto amministratore di fatto e condannato per bancarotta impropria per operazioni dolose (capo A), bancarotta preferenziale (per euro 64.650,00 a favore della OEM Industry s.r.l.) e bancarotta documentale semplice (capo C). Le censure principali riguardavano: (i) errore di qualificazione come amministratore di fatto e vizio di motivazione per eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni delle coimputate; (ii) mancata prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta preferenziale e valutazione erronea degli effetti di un mutuo erogato alla BDC; (iii) irragionevole attribuzione a lui della responsabilità per omissioni contabili precedenti alla sua nomina formale e contestuale doglianza sul mancato riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) e del riconoscimento del risarcimento del danno per la transazione di euro 12.000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha qualificato Locatelli come amministratore di fatto sulla base di un compendio indiziario (dichiarazioni delle coimputate, documentazione e sovrapposizione di mezzi e rapporti tra OEM e BDC). Ha confermato la responsabilità per la bancarotta preferenziale (il pagamento in favore della OEM era conoscibile come pregiudizievole rispetto agli altri creditori e il mutuo bancario non escludeva la consapevolezza dello stato di insolvenza) e per la bancarotta documentale semplice (mancata integrazione delle scritture contabili nel periodo in cui era amministratore formale). Ha ritenuto inadeguata la transazione di euro 12.000 rispetto al passivo (>2 milioni) e conseguentemente ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis e della particolare tenuità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevata nella prospettazione difensiva come norma applicabile al concorso di persone; la Corte non ha ritenuto illegittimo l'uso di norme sul concorso quando le condotte sono state accertate in concorso tra più soggetti
art. 223, comma 2, n.2 L.F. (legge fallimentare)
Riferimento normativo alla bancarotta impropria per operazioni dolose; la Corte ne richiede il dolo specifico in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza e l'ha ritenuto sussistente sulla base del compendio indiziario
art. 111 Cost.
Invocata dal ricorrente per profili processuali; la Corte non ha riscontrato violazioni del giusto processo in relazione alle valutazioni di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nelle doglianze sulla valutazione delle prove; la Corte ha precisato che contestazioni che si risolvono in rivalutazione del materiale probatorio eccedono i limiti di sindacato in Cassazione
art. 546 cod. proc. pen.
Riferito in relazione ai mezzi di prova; la Cassazione ha ribadito i limiti di censura relativi alla motivazione del giudice di merito
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di motivazione e travisamento della prova; il vizio invocato è stato considerato, in larga parte, come mera rivalutazione del fatto, non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio che limita la censura per travisamento della prova in Cassazione: è sindacabile solo la mancanza di ragioni giuridicamente apprezzabili, la manifesta illogicità o la contraddittorietà
art. 131-bis cod. pen.
Interpretata alla luce della giurisprudenza: la condotta posteriore può essere valutata ma non basta la parziale transazione per configurare la particolare tenuità se l'offesa, al momento del fatto, non era lieve
art. 219, comma 3 L.F.
Richiamata dalla difesa come parametro assimilato; la Corte ha ritenuto che l'attenuante per danno di particolare tenuità non fosse applicabile e che l'art.131-bis non fosse erroneamente confuso con tale attenuante
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato alla luce delle modifiche procedurali; la Corte ha proceduto senza intervento delle parti in udienza scritta conformemente alla norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla condanna del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: per ottenere accoglimento in cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione formali, manifesta illogicità o violazioni di legge, non una diversa valutazione dei fatti.
- Le dichiarazioni convergenti di coimputati o di amministratori formali possono costituire indizio forte quando sono corroborate da elementi documentali e fattuali; il fatto che tali soggetti abbiano patteggiato non implica automaticamente la loro inattendibilità.
- Per le fattispecie fallimentari (bancarotta preferenziale/impropria) è centrale l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza e del dolo specifico: l'erogazione di un mutuo da parte di terzi non esclude di per sé che chi gestisce conoscA il dissesto interno.
- La transazione o il risarcimento parziale successivo al fatto possono essere valutati ai fini dell'art. 131-bis, ma non sono decisivi se il danno o il disvalore originario dell'offesa è rilevante rispetto all'entità del risarcimento.
- La qualifica di amministratore di fatto si desume da un complesso di elementi (ruolo decisionale reale, sovrapposizione di mezzi, procure, condotte gestionali) e non può essere esclusa con argomentazioni formali (assenza del nome nei verbali) senza controprove concrete.
- Per contestare efficacemente in cassazione una sentenza penale è preferibile focalizzarsi su specifiche violazioni di diritto processuale o su profili di illogicità manifesto della motivazione, piuttosto che su una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
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