Sentenza del 31/12/2020 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Novara
Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate - Natura di presunzione semplice - Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione semplice di distruzione ai soci pro quota degli utili non dichiarati - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato l'esistenza delle operazioni annotate in fattura (fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) e ha sostenuto l'esistenza di un maggior imponibile non dichiarato; inoltre ha dedotto, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, la distribuzione extracontabile degli utili ai soci pro quota.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Amministrazione: l'Ufficio deve dimostrare che le operazioni fatturate non sono state effettivamente poste in essere, ma può farlo anche mediante presunzioni semplici; una volta prodotte tali presunzioni, l'onere probatorio si sposta sul contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, che deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Inoltre, in società di capitali a ristretta base sociale, è riconosciuta la presunzione semplice che utili extracontabili siano stati indirettamente distribuiti ai soci, per la normale complicità che caratterizza tali soggetti. Conseguenza pratica: accoglimento delle censure dell'Amministrazione e rigetto delle difese del contribuente, salvo che questo fornisca prova idonea a confutare le presunzioni.
Norme richiamate
Codice civile
L'art. 2697 c.c., comma 2, è interpretato nel senso che una volta basata la contestazione su presunzioni semplici fornite dall'Amministrazione, l'onere della prova circa l'esistenza delle operazioni ricade sul contribuente; non è richiesto all'Amministrazione di fornire prove certe, bastano presunzioni idonee a far propendere per l'inesistenza delle operazioni.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti deve provare l'inesistenza delle operazioni, ma può farlo anche mediante presunzioni semplici; non è necessaria la prova certa della falsità.
- Una volta che l'Ufficio produce presunzioni semplici attendibili, l'onere probatorio si sposta sul contribuente (art. 2697 c.c., comma 2): il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettuazione delle prestazioni o fornire elementi concreti a confutazione.
- Nelle società di capitali a base ristretta o familiare il giudice può legittimamente inferire, mediante presunzione semplice, che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci pro quota, per la particolare complicità e interdipendenza che caratterizza tali soggetti.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve documentare in modo dettagliato le operazioni contestate (contratti, ordini, consegne, corrispondenza commerciale, pagamenti bancari tracciabili, documentazione delle prestazioni rese da terzi indipendenti, ecc.) e dimostrare la congruità e la corrispondenza delle prestazioni rispetto alle fatture.
- La valutazione probatoria rimane concreta: presunzioni semplici ammissibili non escludono la necessità di una valutazione globale degli elementi acquisiti, e una comprovata prova contraria fornita dal contribuente deve prevalere sulle presunzioni.
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