Regolamento (UE) 2023/8
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/8 della Commissione del 3 gennaio 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di LaDctiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di tre preparati microbici impiegati come additivi per mangimi per tutte le specie animali, confermandone la classificazione tra gli additivi tecnologici, nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. La Commissione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione e non ha rilevato effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente, pur segnalando alcuni profili di sensibilizzazione per gli utilizzatori. Il regolamento fissa inoltre misure di protezione per gli operatori, specifica regole transitorie di commercializzazione e uso e abroga le precedenti autorizzazioni del 2011 e 2012.
Rinnovo dell’autorizzazione di tre preparati batterici come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai produttori e utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti i preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e la categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima di specifiche date del 2023, 2024 e 2025; il regolamento si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo dell’autorizzazione di tre preparati microbici come additivi per mangimi
Il regolamento rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione di tre preparati microbici impiegati nell’alimentazione animale: Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 e Lactococcus lactis NCIMB 30117. La Commissione fonda il rinnovo sulla valutazione favorevole dell’EFSA e sulle conclusioni del laboratorio di riferimento dell’Unione, ritenendo soddisfatte le condizioni di autorizzazione e mantenendo la classificazione degli additivi nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio".
Contesto normativo e motivazioni del rinnovo
Il provvedimento richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi destinati all’alimentazione animale. I tre preparati erano già stati autorizzati per dieci anni da precedenti regolamenti di esecuzione della Commissione; in vista della scadenza, sono state presentate domande di rinnovo corredate dalla documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA, nei pareri del 5 maggio 2021, 26 gennaio 2022 e 23 marzo 2022, ha concluso che gli additivi soddisfano i requisiti di autorizzazione e non hanno effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente.
Profili di sicurezza e misure di protezione
Pur confermando l’assenza di criticità di rilievo per la salute animale, il consumatore e l’ambiente, l’EFSA segnala profili di rischio per gli utilizzatori: Lactococcus lactis NCIMB 30117 è considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 è considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 è considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, ma non irritante per pelle e occhi. La Commissione, di conseguenza, richiede misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi per la salute umana, in coerenza con la normativa dell’Unione sulla sicurezza dei lavoratori.
Ambito di applicazione e classificazione degli additivi
L’autorizzazione rinnovata riguarda tutte le specie animali e si riferisce a additivi tecnologici destinati all’insilaggio. Nell’allegato, i tre prodotti sono identificati con i numeri 1k2071, 1k2073 e 1k2083 e sono descritti come preparati in forma solida contenenti cellule vitali dei rispettivi microrganismi. Per ciascun additivo sono indicati i tenori minimi del prodotto quando non utilizzato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio.
Requisiti operativi, etichettatura e dispositivi di protezione
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale. A seconda del preparato, sono richieste protezioni della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllo ufficiale
Per il controllo dei prodotti autorizzati, l’allegato rinvia ai metodi di analisi riconosciuti dal laboratorio di riferimento dell’Unione. Per Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 sono previsti il conteggio mediante semina per inclusione dell’inoculo in piastra secondo EN 15787 e l’identificazione mediante PFGE o sequenziamento del DNA. Per Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 il conteggio è effettuato con semina per spatolamento su piastra secondo EN 15787 e l’identificazione con PFGE o sequenziamento del DNA. Per Lactococcus lactis NCIMB 30117 il conteggio avviene secondo ISO 15214 con agar MRS, mentre l’identificazione è basata su PFGE o sequenziamento del DNA.
Regime transitorio e continuità di mercato
L’articolo 2 disciplina una transizione graduale per evitare interruzioni di mercato. I preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 24 luglio 2023 secondo le norme previgenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 24 gennaio 2024; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 24 gennaio 2025. In tutti i casi è richiesto che la produzione e l’etichettatura siano avvenute nel rispetto della disciplina precedente al 24 gennaio 2023.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni ed efficacia
Con l’articolo 3 sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012, che costituivano il precedente titolo autorizzatorio dei tre preparati. L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dei preparati indicati nell’allegato come additivi tecnologici, gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso, per tutte le specie animali.
Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo
Nei considerando la Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nei pareri del 5 maggio 2021, 26 gennaio 2022 e 23 marzo 2022, ha concluso che le condizioni di autorizzazione sono soddisfatte e che i preparati non incidono negativamente su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente; il laboratorio di riferimento dell’Unione ha ritenuto applicabili i metodi di analisi già validati.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione impone misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute umana, con particolare riguardo agli utilizzatori dell’additivo. Nell’allegato è richiesto agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie, a seconda del preparato.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti prodotti ed etichettati prima del 24 luglio 2023 (preparati e premiscele), prima del 24 gennaio 2024 (materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare) e prima del 24 gennaio 2025 (materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare), purché conformi alle norme previgenti al 24 gennaio 2023.
Abrogazione delle autorizzazioni precedenti
L’articolo 3 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 868/2011, (UE) n. 1111/2011 e (UE) n. 227/2012, che avevano originariamente autorizzato i tre preparati.
Caratteristiche degli additivi e metodi di analisi
L’allegato identifica i tre additivi con i numeri 1k2071, 1k2073 e 1k2083, ne descrive la composizione e la forma solida, specifica i tenori minimi per l’impiego non combinato con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio e rinvia ai metodi di analisi EN 15787, PFGE e sequenziamento del DNA, nonché, per Lactococcus lactis NCIMB 30117, al metodo ISO 15214 per il conteggio.
Durata dell’autorizzazione
Per tutti e tre i preparati, l’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 24 gennaio 2033.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 gen 2023Regolamento (UE) 2023/3
- Regolamento · 3 gen 2023Regolamento (UE) 2023/4
- Regolamento · 3 gen 2023Regolamento (UE) 2023/5
- Regolamento · 3 gen 2023Regolamento (UE) 2023/6
- Regolamento · 3 gen 2023Regolamento (UE) 2023/7
- Regolamento · 4 gen 2023Regolamento (UE) 2023/54
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →