Circolare numero 36 del 31-10-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura di regolarizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari prevista dalla legge 222/2002, con termine di presentazione dell’istanza entro l’11 novembre 2002 e versamento di un contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore. Sono indicati i datori di lavoro ammessi, i lavoratori regolarizzabili, i rapporti di lavoro interessati, le fasi operative presso gli uffici postali e le verifiche di Prefettura e Questura. La circolare chiarisce inoltre gli effetti della legalizzazione, gli adempimenti contributivi dal 10 settembre 2002, le modalità specifiche per i datori già iscritti o di prima iscrizione ENPALS e il trattamento delle eventuali ipotesi di rigetto o falsa dichiarazione.
Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari ex legge 222/2002
Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari ex legge 222/2002
La circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, di conversione del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, in materia di emersione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari. Vengono precisati i soggetti ammessi, i requisiti del rapporto di lavoro, la procedura operativa, gli adempimenti contributivi e gli effetti della regolarizzazione.
Ambito soggettivo: datori di lavoro e lavoratori interessati
La procedura è riservata a chi esercita un’attività di impresa, sia individuale sia societaria, e abbia occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare nei tre mesi precedenti il 10 settembre 2002, quindi dal 10 giugno 2002 in poi. Restano esclusi i datori di lavoro non imprenditori, come professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo.
Per le società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. La legalizzazione riguarda esclusivamente lavoratori extracomunitari occupati in violazione della disciplina sul permesso di soggiorno per lavoro.
Requisiti del rapporto di lavoro regolarizzabile
Per poter rientrare nella procedura, il rapporto di lavoro deve essere stato costituito non oltre il 10 giugno 2002 e deve essere ancora in essere sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. La circolare ricomprende nell’ambito applicativo i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno e, secondo l’interpretazione richiamata, anche i rapporti part-time.
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 50 del 20 settembre 2002, ha chiarito che l’orario non può essere inferiore a quello contrattuale e, comunque, non può scendere sotto le 20 ore settimanali.
Non sono invece regolarizzabili:
- rapporti non subordinati, come le collaborazioni coordinate e continuative;
- rapporti incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore alla loro instaurazione, come i contratti di formazione e lavoro;
- rapporti instaurati con soci di cooperative.
La circolare precisa anche che la regolarizzazione è possibile pure quando il datore abbia già assolto gli obblighi previdenziali, purché permanga l’irregolarità del lavoratore sotto il profilo del soggiorno.
Contenuto della domanda e documentazione da allegare
La dichiarazione di emersione deve essere presentata entro l’11 novembre 2002 e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del legale rappresentante;
- le generalità e la nazionalità del lavoratore;
- la tipologia e le modalità di impiego;
- la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
- copia sottoscritta dell’impegno a stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno, nelle forme previste dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 286/1998;
- attestato di pagamento del contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore.
Procedura operativa presso gli uffici postali e controlli successivi
La domanda deve essere presentata a proprie spese agli uffici postali. Il datore di lavoro deve:
- recarsi presso un ufficio postale e richiedere il kit gratuito per la dichiarazione di emersione;
- compilare il modulo seguendo le istruzioni del kit;
- pagare con il bollettino del kit il contributo forfettario di 700 euro;
- consegnare la busta chiusa contenente la documentazione, corrispondendo 100 euro per le spese di presentazione;
- ritirare la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza.
Nei 60 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la Prefettura verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della domanda e la trasmette al centro per l’impiego competente. La Questura verifica la sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, che ha durata annuale.
Se non emergono motivi ostativi, entro i dieci giorni successivi la Prefettura convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno. La mancata presentazione delle parti comporta improcedibilità e archiviazione del procedimento.
Contributo forfettario e disciplina del rigetto
La regolarizzazione richiede il versamento di un contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto dichiarato. La circolare precisa che non si applicano penali o interessi aggiuntivi.
Per i lavoratori dello spettacolo il contributo è riscosso in forma unificata dall’INPS. La legge demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di imputazione del contributo sia per le finalità organizzative previste dalla legge, sia in relazione alla posizione previdenziale e assistenziale del lavoratore.
In caso di rigetto della domanda, il contributo non viene restituito, poiché è considerato un versamento una tantum riferito alla dichiarata occupazione "in nero". Il provvedimento di rigetto ha natura amministrativa ed è impugnabile davanti al T.A.R.
Periodi antecedenti al 10 giugno 2002 e obblighi dal 10 settembre 2002
Per i contributi relativi ai periodi denunciati prima del 10 giugno 2002, la legge rinvia a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per stabilire le modalità di pagamento delle somme e degli interessi dovuti. La circolare non fornisce indicazioni definitive, rinviando a successivi chiarimenti.
Dal 10 settembre 2002, data di decorrenza del contratto di soggiorno, decorrono anche gli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali connessi al rapporto. Se il contratto di soggiorno non può essere stipulato per motivi ostativi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi restano comunque dovuti per il periodo successivo al 10 settembre 2002.
Nel caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno, restano acquisiti alle gestioni previdenziali sia i versamenti effettuati a titolo di contributo forfettario, sia quelli effettuati nel periodo tra la presentazione della domanda e la comunicazione di diniego. Gli adempimenti contributivi relativi a tale periodo devono essere effettuati entro il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
Adempimenti ENPALS per nuovi iscritti e soggetti già iscritti
Per i datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS e intendono denunciare solo lavoratori extracomunitari irregolari, è necessario:
- richiedere l’immatricolazione dell’impresa;
- presentare il mod. 032/U indicando, nel campo "tipo di attività" sotto la voce "6 – occasionale", la dicitura "E-LEG. EXTR. -L.222/2002";
- indicare nel campo "data inizio attività" la data convenzionale 10.09.2002;
- allegare copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione.
Le imprese interessate devono presentare tre modelli 031/R per i periodi 10.09.2002-30.09.2002, 1.10.2002-31.10.2002 e 1.11.2002-30.11.2002, nonché un modello 031/CM per il periodo 10.09.2002-30.09.2002. Il mese di ottobre confluirà nella denuncia trimestrale ottobre-dicembre 2002, con scadenza di presentazione al 25 gennaio 2003.
Il versamento della contribuzione va effettuato con modello F24 entro il 16 dicembre 2002, utilizzando il codice causale contributo CCLS, senza somme aggiuntive.
I datori di lavoro già iscritti all’ENPALS che intendono regolarizzare lavoratori extracomunitari devono aprire una nuova "attività di impresa" dedicata ai soli lavoratori oggetto di legalizzazione e seguire le stesse modalità di immatricolazione e denuncia previste per i nuovi iscritti.
Le Sedi ENPALS e gli Uffici SIAE, in fase di acquisizione del mod. 032/U, devono indicare:
- nel campo "tipo di attività" il codice E, con il significato di impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ai sensi della legge 222/2002;
- nel campo "data inizio attività" la data convenzionale 10.09.2002.
Effetti della legalizzazione e regime sanzionatorio
La presentazione della dichiarazione di emersione comporta la non punibilità del datore di lavoro per le violazioni in materia di soggiorno, lavoro, aspetti finanziari, fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché per gli altri reati e violazioni amministrative connessi all’occupazione dei lavoratori indicati nella domanda, se commessi prima del 10 settembre 2002.
Fino al rilascio del permesso di soggiorno o alla comunicazione dei motivi ostativi non si applica l’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998, che punisce l’occupazione di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno.
La legge prevede inoltre la sanzione penale della reclusione da due a nove mesi per chi presenti una falsa dichiarazione di emersione al fine di eludere la normativa sull’immigrazione. Le cause di non punibilità operano solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.
Punti principali
Ambito soggettivo e datori di lavoro ammessi
Possono accedere alla legalizzazione i datori di lavoro che esercitano un’attività di impresa, individuale o societaria, e che abbiano occupato lavoratori extracomunitari irregolari nei tre mesi precedenti il 10 settembre 2002, quindi a partire dal 10 giugno 2002. Sono esclusi i datori di lavoro non imprenditori, come professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo. Se il datore è una società operante in Italia, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.
Lavoratori e rapporti di lavoro regolarizzabili
La procedura riguarda esclusivamente lavoratori extracomunitari occupati in posizione irregolare per violazione della disciplina sul permesso di soggiorno per lavoro. Il rapporto da regolarizzare deve essere stato instaurato non oltre il 10 giugno 2002 ed essere ancora in corso alla data della domanda e alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Sono considerati regolarizzabili i rapporti subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore a un anno e, secondo l’interpretazione richiamata, anche quelli part-time, purché l’orario non sia inferiore a quello contrattuale e comunque non scenda sotto le 20 ore settimanali.
Rapporti esclusi dalla procedura
Non sono regolarizzabili i rapporti non subordinati, come le collaborazioni coordinate e continuative, quelli incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurazione del rapporto, come i contratti di formazione e lavoro, e quelli instaurati con soci di cooperative. La circolare precisa inoltre che possono essere regolarizzate anche le situazioni in cui il datore abbia già assolto gli obblighi previdenziali, sebbene il lavoratore fosse irregolare sotto il profilo del soggiorno.
Contenuto della dichiarazione e documenti da allegare
La dichiarazione di emersione, da presentare agli uffici postali, deve contenere a pena di inammissibilità i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del legale rappresentante, le generalità e la nazionalità del lavoratore, la tipologia e le modalità di impiego e la retribuzione convenuta, che non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile. Alla domanda vanno allegati la copia sottoscritta dell’impegno a stipulare il contratto di soggiorno e l’attestato del pagamento del contributo forfettario di 700 euro per ciascun lavoratore.
Procedura operativa e termini
La dichiarazione deve essere presentata entro l’11 novembre 2002, a spese del richiedente, tramite gli uffici postali. Il datore deve ritirare il kit gratuito, compilare il modulo, versare il contributo di 700 euro con il bollettino del kit, consegnare la busta chiusa pagando 100 euro per le spese di presentazione e ritirare la ricevuta dell’istanza. Nei 60 giorni successivi la Prefettura verifica ammissibilità e ricevibilità e trasmette la documentazione al centro per l’impiego; la Questura accerta l’eventuale presenza di motivi ostativi al permesso di soggiorno.
Contratto di soggiorno, permesso e rinnovo
Se non emergono motivi ostativi, entro i 10 giorni successivi la Prefettura convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il rilascio del permesso di soggiorno, valido un anno. La mancata presentazione comporta improcedibilità e archiviazione. Il permesso può essere rinnovato se sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine non inferiore a un anno e se la posizione contributiva e assistenziale del lavoratore è regolare.
Contributo forfettario e conseguenze del rigetto
Per la regolarizzazione è obbligatorio il versamento di 700 euro per ciascun lavoratore, importo pari al contributo trimestrale riferito al rapporto dichiarato, senza penali né interessi. Il contributo è riscosso in forma unificata dall’INPS, anche per i lavoratori dello spettacolo. In caso di rigetto, il contributo non è restituito perché considerato versamento una tantum a sanatoria della pregressa occupazione irregolare; il provvedimento di rigetto è impugnabile al TAR.
Regolarizzazione di periodi anteriori al 10 giugno 2002
Per i periodi denunciati antecedenti al 10 giugno 2002, la legge rinvia a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per definire modalità di corresponsione di somme e interessi dovuti sui contributi previdenziali. La circolare rinvia a successivi chiarimenti una volta emanate tali disposizioni.
Adempimenti contributivi dal 10 settembre 2002
Dal 10 settembre 2002, data di decorrenza del contratto di soggiorno, decorrono anche gli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali. Se il permesso di soggiorno non viene rilasciato, i contributi e i premi restano comunque dovuti per il periodo successivo al 10 settembre 2002. In caso di mancato rilascio, restano acquisiti alle gestioni previdenziali sia il contributo forfettario sia i versamenti effettuati nel periodo tra la domanda e la comunicazione di diniego. Gli adempimenti contributivi relativi a questo periodo devono essere effettuati entro il 16 dicembre 2002, senza somme aggiuntive.
Indicazioni per i datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS
I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS e intendono denunciare solo lavoratori extracomunitari irregolari devono richiedere l’immatricolazione dell’impresa, compilare il mod. 032/U indicando nel tipo di attività la dicitura "E-LEG. EXTR. -L.222/2002" sotto "6 – occasionale" e come data inizio attività il 10.09.2002, allegando le ricevute della dichiarazione di emersione. Devono inoltre presentare tre modelli 031/R per i periodi 10.09.2002-30.09.2002, 1.10.2002-31.10.2002 e 1.11.2002-30.11.2002, oltre a un mod. 031/CM per il periodo 10.09.2002-30.09.2002; ottobre confluisce nella denuncia trimestrale ottobre-dicembre 2002. Il versamento avviene con F24, codice causale CCLS, entro il 16 dicembre 2002.
Indicazioni per i datori già iscritti all’ENPALS e per Sedi/Uffici
I datori già titolari di posizione ENPALS che vogliono regolarizzare lavoratori extracomunitari devono aprire una nuova "attività di impresa" dedicata ai soli lavoratori oggetto di legalizzazione, seguendo le stesse modalità previste per il mod. 032/U e allegando le ricevute della domanda di emersione. Le Sedi ENPALS e gli Uffici SIAE devono indicare, nell’acquisizione del mod. 032/U, il codice E nel campo tipo di attività, con il significato di impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ai sensi della legge 222/2002, e la data convenzionale 10.09.2002 nel campo data inizio attività.
Effetti della legalizzazione e profili sanzionatori
La presentazione della dichiarazione di emersione esclude la punibilità per violazioni in materia di soggiorno, lavoro, aspetti finanziari, fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché per gli altri reati e violazioni amministrative connessi all’occupazione dei lavoratori indicati, se commessi prima del 10 settembre 2002. Fino al rilascio del permesso di soggiorno o alla comunicazione dei motivi ostativi non si applica la sanzione dell’art. 22, comma 12, del T.U. immigrazione. La legge prevede inoltre la punibilità, con reclusione da due a nove mesi, di chi presenti una falsa dichiarazione di emersione per eludere la disciplina in materia di immigrazione. Le cause di non punibilità operano solo per i lavoratori indicati nella domanda.
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