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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente impugnava l'accertamento che aveva ripreso a tassazione maggiori redditi imputati alla società Rete G. Srl (anno 2008) e contestava la decisione della CTR che aveva ritenuto applicabile alla socia l'efficacia di una sentenza di rigetto pronunciata dalla CTP di Teramo nei confronti della società. La censura principale era che la CTR aveva esteso il giudicato della pronuncia nei confronti della società anche alla socia senza che la sentenza né il certificato di passaggio in giudicato fossero stati prodotti in causa; in subordine la ricorrente contestava l'estensione dell'efficacia del giudicato a chi non era parte, l'omessa valutazione dell'onere della prova in tema di fatture soggettivamente inesistenti e la mancanza di motivazione/omessa pronuncia su questioni sollevate con appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato mediante produzione della sentenza corredata della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; la semplice trascrizione della sentenza nel controricorso e una nota manoscritta non sostituiscono la certificazione. Perciò la CTR ha errato decidendo senza acquisire la sentenza certificata. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato assorbite le altre censure e rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado per l'Abruzzo - L'Aquila in diversa composizione, demandandole anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma che consente la cassazione per violazione di norme di diritto: utilizzata dalla ricorrente per censurare la decisione della CTR. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione delle norme processuali sull'efficacia del giudicato.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiesta certificazione di passaggio in giudicato: la Corte afferma che per provare il giudicato esterno è necessario produrre la sentenza corredata dell'idonea certificazione prevista da questa disposizione, dalla quale risulti che la pronuncia non è piu' soggetta ad impugnazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Riferimento in relazione alle eccezioni processuali e alla produzione di documenti decisivi; la Corte ricorda l'onere di provare il passaggio in giudicato e che la mancata contestazione non equivale a prova.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi come norma sul giudicato; la decisione sottolinea che per estendere l'efficacia del giudicato a chi non era parte è necessario provare il requisito del giudicato con i documenti appropriati.

  • artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Norme sul peso e sulla produzione della prova; la controversia richiamava la ripartizione dell'onere probatorio tra contribuente e Amministrazione, e la Corte ha rimarcato che il giudicato deve essere debitamente provato dall'eccepente.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della libertà della prova; utilizzato nei motivi sulla valutazione della prova documentale, ma la Corte ha deciso che prima deve essere assodata la prova del giudicato esterno mediante certificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito nella censura sulla nullità per omessa valutazione di questioni; la Corte ha invece dichiarato assorbite le altre censure dopo aver cassato la decisione per il difetto documentale relativo al giudicato.

  • D.L. n. 16/2012, art. 8 (convertito)

    Riferito dalla ricorrente quale ius superveniens relativo alla responsabilità e deducibilità dei costi per fatture inesistenti; la Corte ha ritenuto comunque assorbite le questioni di merito, rimettendo la decisione alla CTR in diversa composizione.

  • Direttive UE 77/388/CEE e 2006/112/CEE (accenno)

    Riferite nei motivi attinenti a regole IVA e qualificazione delle operazioni soggettivamente inesistenti; citate dalla ricorrente ma non decise in questa sede, essendo la pronuncia cassatoria limitata al profilo processuale del giudicato.

Massime di principio

  • Chi eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di produrre la sentenza e la certificazione di non impugnabilità (art. 124 disp. att. c.p.c.); la mancata produzione non può essere colmata dalla semplice mancata contestazione della controparte.
  • Una nota manoscritta o la mera trascrizione della sentenza nel controricorso non sostituisce la certificazione ufficiale: il giudice deve acquisire la documentazione idonea prima di estendere l'efficacia del giudicato a terzi.
  • Non è lecito estendere automaticamente l'efficacia di una sentenza pronunciata contro la società ai soci che non sono parte del relativo giudizio senza la prova documentale del giudicato e senza verifica dei presupposti sostanziali dell'estensione.
  • Se il giudice territoriale decide sulla base di un presunto giudicato esterno non provato, la decisione è cassabile e la controversia va rinnovata davanti allo stesso grado in diversa composizione per decidere anche sulle questioni di merito.
  • In materia tributaria, le contestazioni complesse (es. fatture soggettivamente inesistenti, distribuzione di utili occultati) implicano comunque la valutazione delle prove specifiche sul punto; l'Amministrazione resta tenuta a fornire elementi probatori idonei se non vi è giudicato provato.
  • Chi impugna deve curare la produzione completa e formalmente corretta dei documenti decisivi (inclusi i certificati di passaggio in giudicato): l'inosservanza di tale onere processuale può pregiudicare la posizione del resistente e di chi pretende l'efficacia di quella pronuncia.
  • Le questioni di merito sollevate (onere della prova, qualificazione IVA, deducibilità) possono rimanere non decise se la Corte di legittimità riscontra rilevanti vizi processuali sul presupposto decisorio; in tal caso il nuovo giudizio dovrà affrontarle ex novo.

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