Cassazione Penale, Sentenza n. 17227/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna; il ricorrente contestava in particolare la quantificazione dell'aumento di pena per il reato indicato al capo G12) (art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990), ritenuto sproporzionato rispetto all'aumento concesso per il reato satellite indicato al capo C) (detenzione di circa 3 kg di cocaina, art. 73, comma 1 e art. 80 d.p.r. n. 309/1990), e quindi deduceva violazione di legge per mancato rispetto del rapporto di proporzionalità tra gli "addendi" della pena nella continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti della motivazione. Ha affermato che il principio di proporzionalità è relativo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e non obbliga un rigido rapporto tra i singoli addendi della pena; tuttavia il giudice che riconosce la continuazione deve motivare specificamente il valore ponderale attribuito a ciascun reato satellite e la quantificazione degli aumenti (richiamando la Sez. U., n. 47127/2021, par. 9). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata era totalmente priva di motivazione circa la quantificazione degli aumenti per i reati satellite (in particolare per il capo G12) e pertanto è stata annullata, limitatamente all'entità della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Il rinvio deve svolgersi in diversa composizione (richiamata la pronuncia di incostituzionalità Corte Cost. n. 183/2013).
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 1 e comma 5; art. 74; art. 80)
Normativa sostanziale sugli stupefacenti: individua le fattispecie contestate (detenzione ai fini di spaccio in diverse tipologie) e le aggravanti eventualmente operate; i singoli reati richiamati costituiscono i reati base e satelliti considerati nella continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicata per individuare il reato più grave da assumere quale base nella formazione della pena complessiva nell'ambito della continuazione in executivis.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
"il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio"
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di motivazione circa il "peso" attribuito a ciascun reato satellite nella quantificazione degli aumenti di pena; il paragrafo 9 indica regole differenziate a seconda del quantum degli aumenti.
Corte Cost., sent. n. 50 del 1980
"l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, 'proporzione' della pena rispetto alle 'personali' responsabilità"
Principio costituzionale di proporzionalità della pena rispetto alle responsabilità individuali, richiamato per chiarire che la proporzionalità riguarda il trattamento sanzionatorio nel suo complesso.
Corte Cost., sent. n. 183 del 03/07/2013
Ha dichiarato incostituzionali gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a) c.p.p. nella parte in cui non prevedevano il divieto di partecipazione al giudizio di rinvio per il giudice che aveva deciso sull'istanza di applicazione in sede esecutiva; da ciò discende l'obbligo di diversa composizione per il giudizio di rinvio.
artt. 34 e 623 c.p.p.; art. 671 c.p.p.
Richiamati nel testo in relazione alla composizione del giudice in sede di rinvio: l'accertata incostituzionalità delle disposizioni originarie impone che il giudizio di rinvio sia celebrato da diverso collegio.
Massime di principio
- La proporzionalità della pena va valutata sul complesso del trattamento sanzionatorio e non come rapporto vincolante fra i singoli addendi che compongono la pena complessiva.
- Il giudice che riconosce la continuazione deve motivare in modo specifico il valore ponderale attribuito a ciascun reato satellite e spiegare la quantificazione degli aumenti (secondo i criteri indicati dalla Sez. U. n. 47127/2021, par. 9).
- In assenza di motivazione sui singoli aumenti di pena per i reati satellite l'ordinanza di applicazione della continuazione è annullabile, limitatamente all'entità della pena, con rinvio per nuovo giudizio.
- Non è vietato, in astratto, che un reato satellite penalmente meno grave riceva un aumento maggiore di un altro reato satellite; ciò è ammissibile purché il giudice lo motivi adeguatamente indicando il criterio di ponderazione.
- Il giudice del rinvio non può essere lo stesso che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata: il nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione (effetto della giurisprudenza costituzionale).
- Il giudice è vincolato alla pena base stabilita nelle decisioni di cognizione ma può determinare gli aumenti per i reati satellite soltanto mediante motivazione specifica sul loro apporto al trattamento sanzionatorio complessivo.
- In procedimenti analoghi è utile richiamare espressamente i criteri di "valore ponderale" usati per ogni reato satellite e distinguere le motivazioni a seconda del quantum dell'aumento (per coerenza con la giurisprudenza di legittimità).
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