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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16904/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625‑bis c.p.p. per presunta "svista" della Corte di Cassazione nella valutazione di più profili: (1) omissione nel rilevare che la doglianza sugli aumenti per la continuazione sarebbe stata introdotta con i motivi di appello e non soltanto nelle conclusioni; (2) mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche; (3) erronea valutazione circa gli effetti della precedente sentenza di annullamento con rinvio (17/11/2022), che secondo il ricorrente avrebbe reso ammissibile e dunque dovuta l'analisi del motivo relativo al trattamento sanzionatorio. In sintesi il ricorrente deduce un errore materiale/di fatto nella percezione e nella descrizione delle doglianze e dell'istruttoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni del ricorrente non rientrassero nei limiti dell'errore materiale o di fatto sindacabile con l'art. 625‑bis c.p.p., ma fossero valutazioni giuridiche o di merito non opponibili con il mezzo straordinario proposto. In particolare: (i) la Corte ha considerato le doglianze sulle attenuanti generiche come generiche e prive del necessario confronto con la motivazione del primo giudice, perciò il silenzio della Corte d'appello è legittimo; (ii) la presunta obbligatorietà di esame del motivo in forza della sentenza di annullamento con rinvio è misconosciuta: la declaratoria di assorbimento non equivale a una valutazione di merito che obblighi il giudice a pronunciarsi; (iii) sulla continuazione la Corte ha valutato la doglianza come apodittica e generica e ha ritenuto congrua la scelta dosimetrica. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per il ricorso straordinario contro la Cassazione; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente, ammettendo il rimedio solo per errori materiali o di percezione degli atti decisori e non per valutazioni di diritto o di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che regola l'onere delle spese nel procedimento: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese in caso di inammissibilità.

  • art. 81 c.p.

    Rilevato nel quadro della congruità della scelta dosimetrica per gli aumenti di pena in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse manifestamente illogica o arbitraria rispetto ai limiti posti da questa norma.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa ai reati per cui era intervenuta la condanna nelle fasi precedenti, citata nel quadro del procedimento penale di merito.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma edittale richiamata in relazione alla determinazione delle pene per reati di stupefacenti e alla valutazione degli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la misura applicata alla luce del quadro normativo.

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma relativa alle aggravanti nel settore degli stupefacenti; nel procedimento di merito la sua applicazione è stata oggetto di valutazione e di precedenti annullamenti parziali, ma non ha costituito materia risolvibile con il ricorso per errore materiale/di fatto.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in punto di valutazione della colpa nella determinazione dell'entità delle somme equitative da versare: la Corte ha applicato il principio per stabilire che il ricorso non fosse stato proposto in palese colpa.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625‑bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori materiali o di percezione delle decisioni della Corte di cassazione; non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o valutazioni di merito.
  • Le doglianze generiche e prive di un puntuale confronto con la motivazione del giudice di merito sono considerate inammissibili o comunque non efficaci: il silenzio della corte d'appello su censure generiche non costituisce di per sé un errore rilevante.
  • La dichiarazione di 'assorbimento' di un motivo in una sentenza di annullamento con rinvio risponde a criteri di economia processuale e non impone automaticamente che il giudice del rinvio pronunci sul merito di quel motivo: non sempre crea un obbligo di esame che renda ammissibile un successivo ricorso straordinario.
  • Quando si censura la quantificazione degli aumenti per continuazione è necessario dimostrare specificamente l'arbitrarietà, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dosimetrica; le mere affermazioni apodittiche o richieste generiche di riduzione non sono sufficienti.
  • Per presentare con successo un ricorso per errore materiale/fattuale occorre individuare e documentare una reale svista percettiva o una discrepanza tra la volontà giudicante e la sua manifestazione scritta; le critiche al ragionamento giuridico o alla valutazione delle prove non rientrano nella tutela di questo rimedio.

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