Cassazione Civile, Ordinanza n. 18509/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee presentata per un pozzo ad uso industriale e antincendio. La società sosteneva di non aver mai utilizzato il pozzo, di aver sempre soddisfatto il fabbisogno idrico tramite l’acquedotto pubblico e di aver ricevuto solo tardivamente comunicazione dell’archiviazione della domanda di concessione e della pretesa di canoni concessori. Chiedeva quindi l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento dei canoni per il pozzo, l’annullamento della cartella esattoriale e la declaratoria di prescrizione del credito per canoni di derivazione. In cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina sulle acque pubbliche, sostenendo che il canone sarebbe dovuto solo in caso di concessione rilasciata, prelievo abusivo o titolo preferenziale, e che il richiamo al precedente delle Sezioni Unite fosse inconferente perché nel caso concreto non vi sarebbe stato alcun effettivo prelievo; 2) violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio, lamentando che la corte territoriale avesse trascurato il sopralluogo che attestava l’inattività del pozzo e il contratto di fornitura idrica, invertendo l’onere della prova a suo carico; 3) violazione della disciplina sulla prescrizione, sostenendo che la corte avesse errato nel ritenere interrotta la prescrizione di canoni diversi da quelli effettivamente oggetto della pretesa azionata dall’amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato il principio secondo cui la concessione di derivazione ha natura meramente dichiarativa e il canone deriva dal legittimo prelievo/utilizzo dell’acqua, con conseguente obbligo di pagamento collegato alla denuncia del pozzo, salvo prova contraria dell’inattività. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sulla valutazione delle prove, trattandosi di censura diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio non consentito in sede di legittimità, e inammissibile il terzo motivo perché la sentenza impugnata non aveva deciso sulla prescrizione dei canoni 1999-2000 ma solo su quelli 2001-2005; la ricorrente non aveva quindi censurato l’eventuale omessa pronuncia, ma una decisione sul punto che in realtà non esisteva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge o vizio motivazionale non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in Adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 2948 c.c.
Per i canoni periodici è applicabile il termine di prescrizione quinquennale; tuttavia, la questione va riferita alla specifica pretesa effettivamente esaminata dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non quando si contesti solo il suo apprezzamento concreto.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dell’inattività del pozzo è posto a carico dell’utente, una volta affermata la natura dichiarativa della concessione e la derivazione dell’obbligo di pagamento dalla denuncia del pozzo.
art. 2729 c.c.
La deduzione relativa alle presunzioni semplici non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove da parte della Cassazione.
art. 112 c.p.c.
L’eventuale omissione di pronuncia va censurata come tale; non è corretto impugnare la decisione come se avesse statuito nel merito su una questione che la sentenza non ha affrontato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
La corte ribadisce che la concessione di derivazione ha natura dichiarativa e che il diritto ai canoni nasce dal legittimo prelievo e utilizzo dell’acqua; la questione del momento genetico dell’obbligo va letta in questa chiave.
r.d. 14 agosto 1920, n. 1285
La ricorrente richiamava tali norme per sostenere che il canone sarebbe dovuto solo all’esito del collaudo e in relazione al consumo effettivo, ma la doglianza è stata ritenuta in parte non risultante dalla sentenza impugnata e quindi inammissibile.
Cass., sez. un., n. 3162/2011
Il precedente è richiamato per affermare che la concessione di derivazione è meramente dichiarativa e che il canone deriva dal prelievo/utilizzo legittimo dell’acqua, con onere dell’utente di provare l’inattività del pozzo.
Massime di principio
- In materia di canoni per derivazione di acque pubbliche, la concessione ha natura dichiarativa e l’obbligo di pagamento sorge in collegamento con la derivazione/utilizzazione dell’acqua; la denuncia o disponibilità del pozzo può essere sufficiente a fondare la pretesa, salvo prova contraria dell’inattività.
- Chi contesta la debenza dei canoni per mancato uso del pozzo deve fornire prova specifica e coerente dell’inattività nel periodo cui i canoni si riferiscono; una verifica successiva o l’esistenza di una diversa fornitura idrica non escludono di per sé il prelievo.
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione del materiale istruttorio in violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito probatorio.
- La doglianza sulla prescrizione deve essere ancorata alla concreta statuizione resa dal giudice di merito; se la sentenza non ha pronunciato sulla specifica pretesa dedotta, la censura va articolata come omessa pronuncia e non come errore di diritto sul merito della decisione.
- L’eccezione di violazione dell’art. 2697 c.c. è fondata solo se il giudice abbia effettivamente alterato la regola di distribuzione dell’onere della prova; non basta contestare l’esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
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