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Sentenza

Sentenza del 25/02/2020 n. 4985 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugna la sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la decisione della CTR Lazio che aveva riformato la sentenza favorevole della CTP di Roma relativa ad un avviso di accertamento per maggior valore sugli atti di compravendita di lotti comunali. La controversia nasce dall'alienazione di lotti comunali (Delib. 16.12.1989) e dall'accertamento dell'Ufficio che non ha applicato l'agevolazione prevista dal D.P.R. 131/1986, art. 44 (base imponibile nel prezzo di aggiudicazione). Entrambi gli acquirenti (la società e il Comune) avevano ricevuto avvisi analoghi e promosso ricorsi separati con esiti diversi: la società perse, il Comune vinse e la relativa decisione divenne definitiva. La società deduce due motivi: (1) nullità/inesistenza della notifica dell'appello dell'Ufficio (vizi procedurali e violazioni di norme processuali e di notifica) e omessa o contraddittoria motivazione della sentenza sulla questione della notifica; (2) violazione del principio di estensione del giudicato favorevole tra coobbligati solidali, sostenendo che il giudicato favorevole al Comune avrebbe dovuto estendersi anche alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per manifestissima infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura sulla notifica costituisca questione di diritto e non rientri nelle ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 c.p.c.; le affermazioni di dolo e di inesistenza della notifica sono risultate generiche e non fondate. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato che anche la questione del giudicato tra coobbligati è di diritto e quindi non attiene ai presupposti della revocazione; inoltre ha richiamato il principio consolidato secondo cui un coobbligato non può avvalersi di un giudicato favorevole emesso nei confronti di altro coobbligato se, nel frattempo, nei suoi confronti si è formato un giudicato contrario e definitivo. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito). Sentenza pubblica dell'11.09.2019, depositata il 25.02.2020.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    Le sentenze delle Commissioni Tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del c.p.c.

    La norma riconosce la possibilità di revocazione delle sentenze tributarie, richiamando espressamente i presupposti dell'art. 395 c.p.c.; tuttavia la revocazione resta limitata alle ipotesi tassative indicate dal codice di procedura civile.

  • Codice di Procedura Civile, art. 395

    Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti... 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false... 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi... 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa... 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata... 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice...

    La revocazione è rimessa a ipotesi nominate e riguarda principalmente errori di fatto, dolo, prove false o documenti nuovi; questioni di diritto o vizi processuali di natura giuridica (come contestazioni formali di notifica) non rientrano normalmente nella revocazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44

    La norma prevede, per le vendite giudiziarie/aggiudicazioni comunali contemplate, la predeterminazione della base imponibile nel prezzo di aggiudicazione ai fini di registro; nel caso concreto l'Ufficio avrebbe dovuto tenerne conto e l'interpretazione/valutazione della sua applicazione è stata oggetto della controversia sostanziale.

  • Codice Civile, art. 1306

    Richiama la regola secondo cui le sentenze sono efficaci nei confronti dei terzi solo nei limiti stabiliti dalla legge; in tema di solidarietà tributaria il principio generale consente al coobbligato di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato, purché non si sia già formato un giudicato diverso a suo carico.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 159, 160, 161 (sulle notificazioni)

    Le norme disciplinano la forma, la consegna e le conseguenze della nullità della notifica; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla notifica costituisca questione giuridica/formale che non giustifica la revocazione ex art. 395 c.p.c., se non adeguatamente provata.

  • Legge 24 novembre 1982, n. 890, art. 8 (sulle notificazioni a mezzo posta)

    Regola le notificazioni a mezzo posta; richiamata dalla ricorrente come presunta violata, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque di natura giuridica.

  • Codice Civile, art. 2700

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a presunte omissioni nella motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione non trasformino la questione in ipotesi di revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. è rimessa a ipotesi tassative e riguarda prevalentemente errori di fatto, dolo, prove false o documenti nuovi; le questioni di diritto o i vizi procedurali di notifica, se non configurabili come errore di fatto documentabile, non sono rimediabili con la revocazione.
  • La nullità o inesistenza della notifica è una questione formale che va provata e, in assenza di elementi fattuali incontrovertibili, non basta un'asserzione generica per fondare la revocazione; tali vizi devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi impugnatori o con azioni specifiche di annullamento/nullità.
  • In materia di solidarietà tributaria, un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso nei confronti di altro coobbligato solo se non si è già formato un giudicato definitivo contrario nei suoi confronti; la presenza di un giudicato avverso e definitivo preclude l'estensione del giudicato favorevole al terzo.
  • Quando più soggetti sono interessati dallo stesso accertamento è opportuno coordinare le impugnazioni: risultati difformi e decisioni divenute irrevocabili possono precludere rimedi successivi per gli altri soggetti.
  • Nelle controversie fiscali che coinvolgono regimi dichiarati speciali (es. DPR 131/1986, art. 44), è necessario contestare precisamente la corretta applicazione della disposizione sostanziale e documentare gli errori procedurali in modo concreto, perché le doglianze meramente formali o generiche difficilmente ottengono accoglimento con rimedi straordinari come la revocazione.

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