Sentenza del 06/07/2016 n. 13728 - Corte di Cassazione
Ricorso per Cassazione - Impugnazione per omessa motivazione- Mancata indicazione punto decisivo censura- Inammissibilità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva annullato le riprese fiscali relative a IVA, IRPEG e IRAP 2001. I rilievi riguardavano presunte operazioni di acquisto e vendita "in nero", ricostruite mediante un software gestionale aziendale, nonché la deducibilità e l'inerenza di sedici fatture emesse da una cittadina svizzera per attività di consulenza vendita-export. L'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, ultrapetizione, violazione delle regole sull'onere della prova, violazione della disciplina fiscale sull'inerenza e insufficiente motivazione. Le censure motivazionali non contenevano però il necessario separato "momento di sintesi" previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la contribuente avesse contestato fin dall'origine l'idoneità probatoria del software e che il giudice tributario non fosse quindi incorso in ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi: il secondo perché non pertinente alla ratio decidendi e perché prospettava come violazione di legge una contestazione di fatto; il quinto per analoga erronea qualificazione di un vizio motivazionale come violazione di legge; il terzo, il quarto e il sesto per la mancata formulazione del separato momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
La censura motivazionale deve individuare specificamente il punto decisivo controverso e le ragioni per cui la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.
Art. 366-bis c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
Per i motivi fondati sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., era necessario un distinto e sintetico momento di sintesi, ulteriore rispetto all'illustrazione del motivo. La sua omissione comportava l'inammissibilità della censura.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
secondo quanto previsto dall'art. 366-bis
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali previsti per i singoli motivi, compreso, nel regime temporale applicabile, il momento di sintesi richiesto per le censure motivazionali.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione, perché la contestazione dell'idoneità probatoria del software faceva già parte del thema decidendum originario.
Art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse erroneamente applicato le regole sull'onere della prova: il giudice di merito aveva semplicemente valutato come non attendibili i dati utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986 (ora artt. 64 e 109 TUIR)
La Corte ha chiarito che l'Agenzia non aveva contestato la nozione giuridica di inerenza, ma la valutazione concreta delle prove relative alle prestazioni fatturate. La censura, quindi, era stata impropriamente formulata come violazione di legge.
Art. 378 c.p.c.
La contribuente ha illustrato il controricorso mediante memoria depositata nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel regime processuale in cui era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., un motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione doveva contenere un separato, chiaro e sintetico momento di sintesi; la sua mancanza comportava l'inammissibilità, anche se la doglianza era spiegata nel corpo del motivo.
- Non è possibile denunciare come violazione di legge una contestazione che mira in realtà a rivalutare fatti, prove o l'attendibilità degli elementi istruttori esaminati dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione verifica la corretta applicazione delle norme, ma non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla credibilità o attendibilità dei dati, salvo vizi motivazionali dedotti secondo i requisiti processuali applicabili.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice esamina un profilo già ricompreso nelle contestazioni originarie della parte, anche se sviluppato o documentato ulteriormente nelle fasi successive.
- In materia tributaria, l'Amministrazione deve fondare la pretesa su dati attendibili e adeguatamente collegati alle scritture contabili; un software gestionale può essere utilizzato come elemento probatorio, ma la sua affidabilità va valutata considerando struttura, finalità, collegamento con la contabilità ufficiale e completezza dei dati registrati.
- Quando la sentenza di merito ha deciso sulla base di una valutazione concreta dell'inerenza o dell'attendibilità delle prove, il ricorso deve contestare correttamente il vizio motivazionale o l'omesso esame del fatto, non invocare genericamente la violazione della norma sostanziale.
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